CBAM: linee guida per i verificatori accreditati

Lo scorso 24 agosto, la Commissione europea ha pubblicato le linee guida sull’accreditamento dei verificatori CBAM, chiarendo i requisiti e le funzioni dei soggetti che potranno certificare l’attendibilità dei dati sulle emissioni incorporate in beni ad alto impatto ambientale, come ferro, alluminio, acciaio, energia elettrica, idrogeno e fertilizzanti. Le nuove indicazioni operative precisano, inoltre, il ruolo degli Organismi Nazionali di Accreditamento (Ona), enti qualificati che si occuperanno di conferire agli operatori richiedenti lo status di verificatore accreditato.

Il verificatore CBAM accreditato è il soggetto che potrà certificare l’attendibilità dei dati sulle emissioni incorporate nei beni importati nell’Unione europea. La verifica riguarderà le informazioni che gli importatori UE dovranno utilizzare nella dichiarazione annuale CBAM e si fonderà su un c.d. “piano di monitoraggio” redatto dall’impianto di produzione extra-UE.

L’esito positivo della verifica consentirà all’importatore di utilizzare i valori effettivi delle emissioni, senza dover ricorrere ai valori predefiniti (c.d. “default values”), che, in molti casi, possono risultare penalizzanti. Le linee guida evidenziano, pertanto, l’importanza di coinvolgere sempre il verificatore accreditato in presenza di modifiche dei processi produttivi, delle fonti energetiche impiegate o dei precursori utilizzati da parte degli impianti extra-UE, soprattutto quando tali variazioni possano incidere sul valore complessivo delle emissioni incorporate.

Qualora riscontri inesattezze o errori nel piano di monitoraggio, il verificatore dovrà segnalarli all’operatore e chiederne la correzione. Se l’errore è rilevante, la rettifica sarà necessaria per poter validare i dati, poiché in mancanza di una validazione positiva, l’importatore dovrà utilizzare i valori predefiniti nella dichiarazione CBAM.

Il documento interviene anche sulla procedura di accreditamento, precisando che la qualifica potrà essere rilasciata esclusivamente dagli Organismi nazionali competenti, incaricati di valutare l’idoneità professionale dei richiedenti e di controllare che i relativi requisiti siano mantenuti nel tempo.

Per ciascuno Stato membro sarà istituito un unico organismo competente. Per l’Italia, tale funzione dovrebbe essere svolta dall’ente ACCREDIA. Sarà prevista, infine, la predisposizione di un elenco dei verificatori accreditati, consultabile dagli operatori iscritti al registro CBAM.

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