Accordo dazi UE-USA: i nuovi regolamenti in vigore dal 1° luglio
Sara Armella e Tatiana Salvi
È stato approvato l’azzeramento delle tariffe europee su alcuni prodotti di origine statunitense. A distanza di quasi un anno (21 agosto 2025), l’accordo commerciale tra UE e USA trova finalmente attuazione nei regolamenti UE 25 giugno 2026, nn. 1455 e 1461, che introducono contingenti tariffari specifici per determinati prodotti. L’intesa include anche misure di protezione e clausole di salvaguardia.
La guerra dei dazi, intrapresa dal Presidente USA Donald Trump, ha riportato le tariffe doganali al centro della strategia economica e geopolitica dei Governi.
In tale contesto, al fine di istituire un quadro stabile per gli scambi commerciali, l’Unione europea e gli Stati Uniti, il 27 luglio 2025, hanno raggiunto un accordo quadro, successivamente formalizzato nella Dichiarazione congiunta del 21 agosto 2025.
L’intesa prevede l’abbattimento dei dazi doganali europei su tutte le merci industriali degli USA, nonché la previsione di un accesso preferenziale al mercato per un’ampia gamma di prodotti ittici e alimentari. Dall’altra parte, gli Stati Uniti si sono impegnati a modificare alcuni dazi applicabili alle importazioni provenienti dall’UE riducendo le tariffe IEEPA (oggi dichiarate illegittime dalla Corte Suprema), oltre all’esenzione dai dazi per i farmaci generici, i loro ingredienti e precursori chimici, aeromobili e il sughero. Restano escluse dall’Accordo le tariffe su acciaio, alluminio e rame, anche se le parti hanno espresso l’intenzione di valutare la possibilità di cooperare per proteggere i rispettivi mercati interni e garantire, nel contempo, catene di approvvigionamento sicure tra le due economie, anche attraverso contingenti tariffari.
A distanza di quasi un anno, l’Unione europea ribadisce il proprio impegno a favore di un sistema commerciale multilaterale trasparente, equo e basato sui principi del WTO (World Trade Organization), volto a garantire un quadro stabile e prevedibile per il commercio transatlantico e condizioni di certezza agli esportatori europei.
Il 30 giugno 2026, l’Unione europea ha pubblicato i regolamenti UE, 25 giugno 2026, nn. 1455 e 1461, che danno attuazione alla Dichiarazione congiunta dello scorso 21 agosto.
Il primo documento prevede l’azzeramento dei dazi per le merci originarie degli Stati Uniti e importate nell’Unione europea. Una misura che interessa un’ampia varietà di prodotti, dai beni agricoli al settore tessile e dell’abbigliamento, fino all’elettronica, ai veicoli e alle loro componenti.
Per alcune categorie di prodotti, come frutta e verdura, tuttavia, resta in vigore l’eventuale dazio specifico legato al prezzo di entrata, volto a garantire una soglia minima di tutela.
Sono stati previsti, inoltre, diversi contingenti tariffari, nell’ambito dei quali si applica un dazio preferenziale fino al raggiungimento di specifici volumi di importazione. Tali contingenti sono definiti su periodi consecutivi di 12 mesi, a partire dal primo periodo che decorre dal 1° luglio 2026.
Per esempio, la carne suina entra nell’UE con dazio zero fino alle 25 000 tonnellate, così come la carne di bisonte (entro 3 000 tonnellate), il latte e derivati (10 000 tonnellate) e le bevande non alcoliche (20 000 tonnellate).
Altri prodotti, invece, beneficiano di dazi preferenziali che variano anche in relazione al peso o al volume della merce. Tra questi, il cacao e cioccolata sono soggetti a un dazio del 2% a cui si aggiunge un importo calcolato in base al peso del prodotto importato (40 000 tonnellate), il caffè, che beneficia di un dazio preferenziale a partire dal 2,3% (250 000 tonnellate) e le preparazioni alcoliche, che scontano un dazio base del 4,3% che si somma a un’ulteriore componente calcolata in funzione del volume del bene (250 000 tonnellate).
Le disposizioni previste dal Regolamento UE, 25 giugno 2026, n. 1455, si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2026 fino al 31 dicembre 2026, salvo sospensioni o eventuali proroghe.
Il secondo documento, invece, in continuità con il Regolamento UE, 16 dicembre 2020, n. 2131, ha previsto l’eliminazione dei dazi per l’astice e l’aragosta, comprese quelle trasformate, con effetto retroattivo al 1° agosto 2025.
Su richiesta, i dazi doganali corrisposti in eccesso rispetto a quelli applicabili sulla base delle nuove disposizioni, dovrebbero essere rimborsati.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione, i regolamenti dell’Unione hanno previsto che, al ricorrere di specifiche circostanze, la Commissione europea potrà sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione dei dazi doganali preferenziali e dei contingenti tariffari.
In particolare, è previsto che la Commissione possa attivare tale potere qualora gli Stati Uniti non diano attuazione alla Dichiarazione congiunta, oppure ne compromettano la finalità. Ciò include i casi in cui risultino pregiudicati gli obiettivi di miglioramento delle relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti, nonché quelli relativi a un commercio reciproco, equo ed equilibrato.
La sospensione, inoltre, potrà essere disposta qualora sia ostacolato l’accesso degli operatori economici dell’Unione al mercato statunitense, o in caso di mutamento sostanziale delle circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti alla data della Dichiarazione congiunta.
Qualora, invece, vi siano prove sufficienti del fatto che, a seguito dell’adeguamento dei dazi doganali e dell’apertura di contingenti tariffari, merce originaria degli Stati Uniti sia importata nell’Unione in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in rapporto alla produzione dell’UE, tali da minacciare o arrecare un grave pregiudizio all’industria unionale, la Commissione potrà adottare un atto di esecuzione che sospenda, in tutto o in parte, le tariffe preferenziali.
Nella Dichiarazione congiunta, Unione europea e Stati Uniti si sono impegnati a negoziare norme di origine preferenziale che si applicheranno per dare attuazione all’esito dei negoziati.
Attualmente, tuttavia, l’origine delle merci è determinata secondo le norme sull’origine non preferenziale (Art. 60 e ss., Regolamento UE, 9 ottobre 2013, n. 952, Cdu).
La Commissione europea è incaricata di monitorare in modo continuativo gli effetti economici derivanti dall’adeguamento dei dazi doganali e dall’apertura dei contingenti tariffari previsti dai regolamenti di attuazione dell’accordo UE-USA.
A partire dal gennaio 2027 e, successivamente, con cadenza trimestrale, Bruxelles dovrà informare le istituzioni europee sull’andamento dei flussi commerciali, in termini di volumi e valori delle importazioni dagli Stati Uniti.
È, inoltre, prevista una valutazione complessiva entro il 2029 per la maggior parte dei prodotti e entro il 31 gennaio 2030 per l’astice e l’aragosta, che analizzerà l’impatto dell’intesa sugli scambi bilaterali, sui settori industriali e agricoli, sulle catene commerciali con i Paesi terzi, sulle entrate doganali e sulle piccole e medie imprese, con possibilità di proporre una proroga del regime.
Parallelamente, la Commissione garantirà un aggiornamento costante delle istituzioni europee sugli sviluppi dell’applicazione del regolamento.