L’Avvocato Generale boccia il condono Iva italiano per violazione del diritto UE
di Studio Legale Armella & Associati
Con le conclusioni rese nella causa C-308/25, l’Avvocato Generale ha ritenuto che gli artt. 4, par. 3, TUE, e 250 e 273 dir. CEE 2006/112 ostano alla normativa italiana in materia di condono (l. 197/2022) nella parte in cui consentiva ai soggetti passivi Iva di definire la propria situazione debitoria beneficiando di risparmi crescenti, dal 10% al 95% del debito tributario. Una percentuale variabile a seconda del grado e dello stato del contenzioso in cui è richiesta l’ammissione al regime agevolato, evitando anche il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, con esclusione per le controversie relative l’Iva all’importazione.
Tale regime violerebbe, inoltre, l’obbligo dello Stato italiano di garantire il prelievo integrale dell’imposta dovuta nel proprio territorio, dei principi di neutralità fiscale e di parità di trattamento dei contribuenti.
Le Conclusioni in esame non contraddicono i due precedenti della Corte, nei quali due provvedimenti italiani di condono dell’Iva erano stati riconosciuti legittimi, in ragione della natura eccezionale, puntuale e limitata delle misure, non avendo dato origine ad asimmetrie ingiustificate o a situazioni di disparità di trattamento tra i contribuenti (Corte di Giustizia, 29.03.2012, C-500/10, Belvedere Costruzioni; Corte di Giustizia, 07.04.2016, C-546/14, Degano Trasporti).
Il condono di cui alla l. 197/2022 realizzerebbe, invece, una rinuncia di carattere generale alla riscossione dell’Iva interna. Tale beneficio trova applicazione, infatti, indipendentemente dal grado di giudizio della controversia e dell’organo giurisdizionale, a prescindere dagli importi o dalla natura della violazione in questione. A ciò si aggiunge il mancato riconoscimento, in capo all’amministrazione tributaria e al giudice adito, del potere di negare l’accesso alla definizione agevolata del debito, salvo che per motivi meramente formali.
Le Conclusioni puntualizzano che l’esclusione dell’Iva all’importazione dal condono violerebbe anche il principio di neutralità fiscale “esterna”, poiché l’accesso sarebbe limitato ai soli soggetti passivi Iva di cessioni nazionali intracomunitarie.
Per tali ragioni, l’Avvocato Generale sostiene il contrasto tra il regime di definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022 e l’art. 4, par. 3, TUE, gli artt. 250 e 273 della direttiva Iva e il principio di neutralità fiscale.
Da rimarcare, inoltre, che l’Avvocato Generale non si è espresso sulla natura, ed eventuali differenze, tra Iva all’importazione e Iva interna in fase di riscossione. Ciononostante, ritiene illegittimo che a operatori economici che forniscono beni o servizi simili, o addirittura identici, sia accordato un trattamento più favorevole se i medesimi beni o servizi sono forniti all’interno del Paese di consumo, piuttosto che nel caso in cui siano importati da Paesi terzi.