La CEDU censura l’Italia per le indagini finanziarie
di Studio legale Armella & Associati
L’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a rivedere le leggi che disciplinano l’accesso e l’esame dei dati bancari dei contribuenti sottoposti a indagini fiscali, da parte delle amministrazioni finanziarie. Il potere esercitato è stato giudicato privo di garanzie procedurali sufficienti a tutelare i contribuenti. Il Legislatore, perciò, dovrà adottare nuove regole, che non legittimino il Fisco a esercitare una “discrezionalità illimitata” durante tali attività di indagine.
A queste conclusioni è giunta la sentenza della I Sezione della Corte EDU “Ferrieri e Bonassisa contro Italia” pubblicata in data 8 gennaio 2026. La Corte ha stabilito che le indagini finanziarie, condotte secondo la normativa italiana attualmente vigente, interferiscono con il “diritto alla vita privata” di cui all’articolo 8 della Convenzione, in quanto le informazioni acquisite a seguito di indagini finanziarie costituiscono dati personali, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di informazioni sensibili.
L’articolo 8 della Convenzione non contiene alcun requisito procedurale che regoli l’accesso a tali informazioni. Tuttavia, secondo i giudici di Strasburgo, uno Stato che rispetti i principi di legalità deve prevedere una qualche forma di contraddittorio dinnanzi a un organo indipendente quando una misura incida sui diritti umani, tra cui si annovera il diritto alla “vita privata”.
L’Italia ha certamente rispettato il principio di legalità, imposto dalla norma sovranazionale, nel conferire tale potere all’amministrazione finanziaria. La censura della Corte, tuttavia, verte sul mancato rispetto del requisito della “qualità della legge” implicitamente previsto dall’articolo 8 CEDU. Infatti, le disposizioni nazionali sono state giudicate carenti nella misura in cui non delimitano in modo adeguato i confini di discrezionalità attribuiti all’autorità amministrativa.
Né le circolari dell’Agenzia delle entrate né la giurisprudenza della Corte di cassazione analizzata dai giudici specificano il fatto che l’autorizzazione a svolgere indagini finanziarie debba essere motivata. Da ciò ne consegue che le Autorità procedenti non sono tenute a giustificare l’esercizio dei loro poteri, a indicarne le ragioni sottese e i criteri stabiliti dalle disposizioni nazionali sulla base dei quali operano.
I giudici hanno ritenuto insufficienti anche le garanzie procedurali, poiché i risulti delle indagini finanziarie non sono sottoposte ad alcun controllo giurisdizionale effettivo. Il rimedio giurisdizionale, infatti, sarebbe accessibile solo nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria emanasse un avviso di accertamento, impugnabile dal contribuente, e solo se questo si dovesse fondare su elementi probatori ottenuti tramite l’accesso a un conto bancario.