Regime sospensivo accise, anche la persona giuridica rientra nella nozione di debitore.

Regime sospensivo accise, anche la persona giuridica rientra nella nozione di debitore.

di Stefano Comisi

Secondo la Corte di Giustizia UE, (C-570/24) rientra nella nozione di “debitore” d’accisa anche la persona giuridica che non è ancora un depositario, qualora svolga un’attività sostanzialmente equiparabile a questa.

L’art. 8, par. 1, lett. a) i), direttiva (UE) 2008/118 (vigente all’epoca dei fatti esaminati dalla corte) stabiliva che quando le accise erano esigibili, era tenuto al pagamento sia il depositario autorizzato che, “in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo”, estendendo la platea dei soggetti passivi in forza un criterio di imputazione della responsabilità di tipo oggettivo.

I giudici UE hanno confermato l’idoneità della disposizione a estendere la responsabilità anche alla persona giuridica che produce o detiene prodotti soggetti ad accise in regime di sospensione e che, di fatto, svolge la funzione propria di un depositario autorizzato, anche se non ha formalmente ottenuto l’autorizzazione.

Infatti, è sufficiente compiere una valutazione sulla funzione economica svolta dalla persona giuridica per estendere nei suoi confronti la qualifica di soggetto passivo dell’obbligazione, quando commette irregolarità durante lo svincolo di merci soggette ad accisa. A nulla rileva la comprovata colpa o dolo dell’agente. Nel caso in esame, una società rumena aveva venduto un quantitativo di alcol nel proprio interesse e senza contabilizzarne l’importo nei propri registri contabili.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è valido anche nel sistema normativo vigente, poiché l’art. 7, par. 1, lett. i) direttiva (UE) 2020/262, riguardo ai soggetti debitori d’accisa, replica in modo sostanzialmente identico il contenuto della disposizione esaminata.

L’altro profilo analizzato dalla Corte UE ha riguardato riguarda la pluralità dei debitori e il rapporto con le decisioni penali delle Corti nazionali intervenute nei loro confronti. L’art 8, par. 2, direttiva (UE) 2008/118 (replicato all’art 7, par.2 direttiva UE 2020/262) prevedeva esplicitamente la possibilità che vi potessero essere più soggetti tenuti all’adempimento della medesima obbligazione inerente al pagamento d’accise. Secondo la Corte, una pronuncia sulla responsabilità civile, contenuta in una sentenza penale, che attribuisca la responsabilità patrimoniale esclusiva a una persona fisica, non osta, salvo identità del petitutum della causa, all’applicazione di un atto impositivo conforme al diritto ue che, al fine di garantire l’effettività del recupero delle entrate e la neutralizzazione dei rischi di frode, preveda meccanismi di responsabilità solidale.

L’efficacia di un atto impositivo conforme al diritto dell’Unione europea, quindi, non può essere menomata dall’autorità di cosa giudicata di una sentenza penale di un giudice nazionale.

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