C’è ancora tempo per aggiornare la formazione del personale, rivedere le procedure interne e attivare la domanda per diventare esportatore autorizzato, uno status riconosciuto dall’Agenzia delle dogane, a cui si accompagnano molte significative semplificazioni.

Se, finora, la prova dell’origine doganale dei beni in esportazione è rappresentata dal certificato di circolazione Eur1, EurMed o Atr, che viene fornito “previdimato” dalla Dogana, a partire dal prossimo mese di aprile chi esporta dovrà scegliere se chiedere, di volta in volta, il rilascio del certificato (che la Dogana non consegnerà più precedentemente vidimato) oppure diventare “esportatore autorizzato” e dichiarare da solo l’origine, direttamente sulla fattura di vendita. Poiché tale riconoscimento necessita di una preventiva richiesta all’Agenzia delle dogane, e considerate le migliaia di soggetti interessati, con la nota n. 200901/2019 del 3 dicembre scorso, l’Agenzia ha disposto che l’abolizione dei certificati previdimati, che sarebbe dovuta avvenire il 22 gennaio scorso, è stata differita al 21 aprile. Da ricordare, comunque, che per le operazioni di valore inferiore o pari ai 6.000 euro, la dichiarazione su fattura potrà ancora essere rilasciata anche da chi non è esportatore autorizzato

Lo status di esportatore autorizzato consente alle aziende di poter attestare l’origine preferenziale UE delle merci che esportano direttamente sulla fattura, per spedizioni di prodotti originari di qualsiasi importo. La dichiarazione di origine preferenziale su fattura dovrà riportare il codice identificativo rilasciato dalle Autorità doganali che rilasciano l’autorizzazione. Per ottenere lo status di esportatore autorizzato, la Dogana svolge un rapido audit nei confronti dell’impresa, finalizzato alla verifica del rispetto delle condizioni e delle regole contenute nei protocolli di origine allegati agli Accordi di libero scambio. In particolare, l’audit per la patente di esportatore autorizzato si concentra sul controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti (effettuazione di esportazioni con cadenza regolare, prova del carattere originario dei prodotti, conoscenza delle regole di origine applicabili e disponibilità dei documenti giustificativi dell’origine).

Una volta superato il breve audit, le imprese potranno utilizzare il sistema di autodichiarazione dell’origine preferenziale, che comporterà significativi risparmi di tempi e di procedura. Da segnalare che alcuni Accordi di libero scambio (Corea del Sud, CETA con il Canada) prevedono già esclusivamente la dichiarazione su fattura – e non l’EUR.1 – quale prova dell’origine preferenziale. Per chi esporta in questi Paesi lo status di esportatore autorizzato non è più un’opzione, ma è un obbligo.

La proroga disposta dall’Agenzia si rivela particolarmente utile per consentire un’adeguata programmazione per il passaggio al nuovo sistema. E’ diffusa la percezione che il cambiamento cui assisteremo il prossimo aprile non è stato del tutto percepito dalle migliaia di imprese che fanno del nostro Paese il settimo per esportazioni, a livello mondiale.

Il rischio è che, a partire dal 21 aprile, molte operazioni di esportazione rimangano rallentate dalla nuova procedura di rilascio dei singoli certificati, che dovrebbe essere “dribblata” con la patente di esportatore autorizzato.