Yacht e Dogana: le nuove coordinate dopo la riforma
di Stefano Comisi e Osvaldo Trucco
Regime invariato dopo la riforma doganale
Nel primo intervento post-riforma in materia di nautica da diporto, l’Agenzia delle dogane ha confermato che il D.Lgs. 141/2024 (all. 1 Disposizioni nazionali complementari, DNC) non modifica sostanzialmente il regime di ammissione temporanea già disciplinato dalle norme unionali, dalle precedenti circolari e dalla Guida della Commissione europea sulle procedure speciali. Viene ribadita la piena validità delle istruzioni operative contenute nella Circ. AD 12 maggio 2016 n. 14/D e nella Circ. AD 20/D del 2022, che prevedono una procedura semplificata per attestare l’uscita delle unità da diporto in regime di ammissione temporanea, basata su dichiarazione del proprietario o comandante e tracciamento A.I.S. sotto controllo della Capitaneria di porto.
Private yacht e commercial yacht
La Circolare evidenzia la distinzione tra “private yacht” e “commercial yacht”, specificando che per questi ultimi non si applicano i termini di appuramento delle imbarcazioni private, ma quelli dell’art. 217 lett. b) del Reg. UE 2015/2446 (“il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto”). Anche per le imbarcazioni ad uso commerciale è confermata la possibilità di operare in regime di ammissione temporanea per attività di manutenzione ordinaria dell’unità, del materiale a bordo o del tender, senza obbligo di garanzia fideiussoria. La garanzia è invece richiesta per lavorazioni che alterano le caratteristiche dell’imbarcazione o ne aumentano valore o performance, rientrando nel perfezionamento attivo, regime doganale previsto per tali trasformazioni.
Dotazioni di bordo estere
La circolare chiarisce che le dotazioni provenienti da Paesi terzi per manutenzione e riparazione di unità in ammissione temporanea possono essere inizialmente vincolate al regime di transito esterno, da concludere presso la dogana di destino tramite sistema NCTS (art. 215 del Codice doganale dell’Unione). In alternativa, la merce può essere indirizzata verso un destinatario autorizzato, con appuramento del transito e vincolo a nuovo regime entro sei giorni (art. 115 del Regolamento delegato). Per vincolare la dotazione al regime di ammissione temporanea, è ammessa la dichiarazione verbale con formulario 71-02 RD, integrata da ricevuta a bordo e annotazione nelle scritture contabili, come già previsto dalla circolare 20/2022. In caso di perfezionamento attivo, anche la dotazione deve essere vincolata al medesimo regime per coerenza, garantendo monitoraggio delle operazioni e corretta applicazione delle norme unionali. L’Agenzia conferma così la continuità operativa rispetto al quadro previgente.