Valore doganale: quando i costi di progettazione per le etichette devono essere inclusi
di Studio Legale Armella & Associati
Nuovi chiarimenti della Corte di Giustizia UE sugli elementi da aggiungere al valore doganale. La sentenza 26 marzo 2026, C-307/23, ha chiarito che i costi sostenuti per la progettazione dei modelli di etichette apposte su barattoli per conserve alimentari importati nel territorio dell’Unione europea devono essere aggiunti al prezzo dichiarato in dogana, quando tali modelli sono stati elaborati su richiesta e a spese dell’acquirente nel territorio dell’Unione e messi gratuitamente a disposizione dei fornitori in formato elettronico, a condizione che presentino uno stretto legame con i contenitori delle merci importate.
Il caso esaminato nasce dal rinvio pregiudiziale di una corte tributaria tedesca, volto a chiarire come devono essere trattati i costi di realizzazione di determinati modelli di progettazione per etichette, nell’ambito della disciplina del valore doganale. Secondo il giudice del rinvio l’importo versato per la progettazione è un costo che deve essere addizionato al valore doganale di cui all’art. 32, reg. CEE 2913/1992, CDC (ora art. 71 CDU). La domanda posta al Giudice europeo attiene alla corretta qualificazione giuridica di tale importo, come “costo del contenitore” (art. 32, par. 1, lett. a), ii), CDC), o come “lavoro di ingegneria, di studio, d’arte, design o schizzi” (art. 32, par. 1, lett. b), iv), CDC), elementi che, in entrambi i casi, devono essere inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci.
Un quesito che non ha valore meramente formale, ma ha importanti conseguenze in tema di prova che le Amministrazioni doganali sono tenute a fornire per procedere alla rettifica del valore doganale.
Secondo il Giudice europeo i costi di progettazione per le etichette apposte sui contenitori devono essere considerati come “costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce”, in quanto tale costo presenta uno stretto collegamento con i contenitori delle merci importate.
L’Agenzia delle dogane, pertanto, può procedere alla rettifica del valore in dogana soltanto se prova l’esistenza di un forte collegamento tra il costo sostenuto e le merci stesse, in questo caso tra i modelli di progettazione e i contenitori costituiti dai barattoli per conserve alimentari.
Diversamente, LA definizione di “lavori d’ingegneria, di studio, d’arte e di design, piani e schizzi”, consente la rettifica del valore in presenza di prestazioni immateriali “necessarie” ed eseguite fuori dal territorio dell’Unione per la produzione delle merci importate, senza distinguere tra le merci e i contenitori.