Un marcatore insufficiente non può escludere l’esenzione dell’accisa
Con la sentenza del 13 marzo 2025, C–137/23, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha preso posizione contro le norme dei paesi membri UE che neghino l’esenzione accise sul gasolio utilizzato come carburante per la navigazione commerciale nelle acque unionali.
La controversia da cui origina la pronuncia dei giudici europei riguarda un soggetto stabilito in Germania, proprietario di una nave dotata di due serbatoi per il carburante, che utilizza per trasportare oli minerali per conto di terzi.
L’Autorità doganale dei Paesi Bassi aveva prelevato dei campioni di gasolio dall’imbarcazione e rilevato una quantità di marcatore “Solvent Yellow 124”, ossia una sostanza chimica aggiunta al gasolio, inferiore rispetto a quella richiesta dalla legge olandese per l’immissione in consumo di gasolio in esenzione dalle accise. Per tale ragione, la Dogana dei Paesi bassi ha emesso un avviso di accertamento, pretendendo il pagamento delle accise dovute sulla partita di carburante trasferita.
La presenza del “Solvent Yellow 124” è prevista dalla legge olandese sulle accise dà attuazione all’art. 14 della direttiva 2020/262 (direttiva accise), il quale, però, non contempla tale marcatore.
La Corte suprema dei Paesi Bassi si è rivolta, dunque, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, domandando se, nel caso in cui il gasolio non contenga il marcatore fiscale nella giusta quantità, ma sia comunque utilizzato per un fine legittimo come la navigazione commerciale, si possa ancora beneficiare dell’esenzione accise prevista dall’articolo 14 della direttiva 2020/262.
La Corte UE ha risposto positivamente al quesito, chiarendo che la direttiva 2020/262 si basa sul principio secondo cui i prodotti energetici devono essere tassati in funzione del loro uso effettivo. Di conseguenza, una marcatura fiscale non corretta, in assenza di indizi di evasione dell’imposta, non può vietare l’applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla normativa europea.