Sotto inchiesta le importazioni di alcol benzilico di origine cinese. La Commissione valuta l’introduzione di un nuovo dazio europeo
Studio Legale Armella & Associati
Avviata la registrazione delle importazioni di alcol benzilico di origine cinese: una misura che potrebbe portare alla riscossione retroattiva di un eventuale dazio antidumping. A stabilirlo è il Regolamento di esecuzione UE 2026/362, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 18 febbraio 2026.
La Commissione europea ha richiesto alle autorità doganali degli Stati membri di adottare le misure opportune per registrare i dati relativi alle importazioni nell’Unione di alcol benzilico, un alcol aromatico usato nel settore della cosmesi e della farmaceutica come conservante, proveniente dalla Repubblica popolare cinese, classificato con il codice NC 29062100.
Lo scopo della registrazione è quello di raccogliere dati per garantire la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping sulle importazioni oggetto dell’inchiesta.
A tal fine, la Commissione ha dato applicazione al meccanismo previsto dall’art. 14, par. 5 Reg. UE 2016/1036, in base al quale possono essere sottoposte a registrazione le importazioni di un determinato bene su domanda di una o più industrie operanti nel territorio dell’Unione.
L’inchiesta antidumping su questi prodotti ha origine dalla denuncia, da parte di due società, una tedesca e una olandese, operanti nella produzione di prodotti chimici, che rappresentano complessivamente oltre il 25% della produzione di alcole benzilico.
Attualmente l’Unione europea prevede un dazio erga omnes sull’alcol benzilico pari al 5,5%. Secondo i dati forniti dalle due società, il margine di dumping è stimato al 79% e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 25% e il 55%, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025.
Durante il corso dell’indagine, se la Commissione riceverà elementi di prova circa l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime, potrà introdurre un nuovo dazio antidumping.
L’eventuale misura di antidumping avrà efficacia per i 5 anni successivi alla sua istituzione, ossia a decorrere dalla data di conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio. A oggi, la Commissione non è ancora in grado di stimare l’importo di eventuali dazi futuri da pagare, per cui si rimanda all’elaborazione dei dati raccolti durante la fase di registrazione.