Legittimo affidamento e buona fede dell’importatore: chiarita l’applicazione dell’art. 119 CDU

Legittimo affidamento e buona fede dell’importatore: chiarita l’applicazione dell’art. 119 CDU

Studio legale Armella & Associati

Annullate le pretese dell’Agenzia delle dogane se l’operatore ha agito in buona fede, maturando un legittimo affidamento sulla correttezza di quanto dichiarato al momento dell’importazione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza 30 dicembre 2025, n. 34918, precisando che, a tal fine, occorre analizzare in maniera cumulativa le tre condizioni previste dall’art. 119 Cdu (Reg. UE 956/2013).

La vicenda riguardava l’importazione di alcuni prodotti dichiarati di origine filippina, che avrebbero dovuto beneficiare del trattamento preferenziale previsto dall’Accordo di libero scambio con l’Unione europea. L’Agenzia delle dogane, tuttavia, aveva proceduto alla rettifica di tale dichiarazione doganale, ritenendo che le merci fossero, in realtà, originarie di Taiwan e che le Autorità del Paese di esportazione avessero emesso dei certificati di origine falsi.

In sede giudiziale, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato l’accertamento dell’Ufficio, ritenendo inoltre che il rilascio di un certificato di origine inesatto non potesse presupporre la buona fede dell’importatore, essendo quest’ultimo tenuto a sopportare le conseguenze della produzione di un certificato falso.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha tuttavia chiarito che il giudizio sul legittimo affidamento dell’operatore in buona fede non può prescindere dall’analisi concreta dei tre requisiti previsti dall’art. 220 Cdc (ora art. 119 Cdu).

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato a livello unionale e nazionale, infatti, l’esimente prevista da tale norma presuppone la ricorrenza cumulativa di tre condizioni: il mancato recupero dei dazi deve essere dipeso da un errore delle Autorità doganali, consistente in un comportamento attivo; l’errore non deve essere ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede e l’operatore deve aver rispettato tutte le prescrizioni doganali (Corte di Giust. UE, 10 dicembre 2015, C-350/14). In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che lo stato soggettivo di buona fede dell’operatore rileva se è riconducibile a situazioni specificatamente previste dalla normativa unionale. È il caso, per esempio, del c.d. “errore incolpevole”, ossia quello che l’importatore non avrebbe comunque rilevare nonostante la sua esperienza e diligenza.

In tali ipotesi, la Cassazione ha stabilito che il legittimo affidamento dell’operatore è protetto solo quando sono state le Autorità doganali ad aver determinato i presupposti sui quali si fonda la fiducia dell’importatore e solo se, quest’ultimo, per tutta la durata delle operazioni commerciali, ha agito con diligenza e professionalità.

Secondo la Corte di Cassazione, la sentenza impugnata ha invece trascurato l’analisi di tali requisiti soggettivi, limitandosi a valorizzare la falsità dei certificati di origine preferenziale come causa di esclusione della buona fede dell’importatore. I giudici hanno, pertanto, cassato tale pronuncia, rimettendo la questione alla Corte di secondo grado per un nuovo giudizio sulla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 119 Cdu.

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