Granoturco dolce: dazi antidumping fino al 14,3% per la Thailandia
Studio Legale Armella & Associati
Nuovi dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti a base di granoturco dolce in granella di origine thailandese. L’inchiesta condotta dalla Commissione europea ha evidenziato che la mancata adozione di nuove misure antidumping permetterebbe agli esportatori thailandesi di granoturco di vendere i propri prodotti a un prezzo tra il 29% e il 34% inferiore rispetto ai corrispondenti prodotti europei, una differenza che causerebbe gravi danni all’industria UE, già in forte crisi a causa dell’aumento dei costi del lavoro e delle quote di mercato acquisite negli ultimi anni dalle imprese cinesi.
Con il Regolamento di esecuzione UE 18 febbraio 2026, n. 2026/347, la Commissione ha approvato il dazio antidumping definitivo su alcuni prodotti a base di granoturco dolce (NC 20019030) di origine thailandese. Il nuovo dazio ad valorem è rivolto alle imprese importatrici e prevede un’aliquota differenziata compresa tra il 3,1% e il 14,3%. Inoltre, sarà del 14,3% per chi non ha collaborato durante l’inchiesta, mentre chi ha collaborato ha diritto a una riduzione daziaria.
La Commissione ha valutato la persistenza del rischio di dumping, in caso di abrogazione delle misure in vigore. A tal fine sono state analizzate la capacità produttiva inutilizzata dei produttori thailandesi, che consentirebbe loro di aumentare il volume di esportazioni verso l’Europa al venire meno del dazio antidumping, e la forte attrattività del mercato europeo per i produttori di granturco dolce esteri, provata dall’incremento del volume di importazioni di granoturco dolce di origine cinese, per i quali la Commissione ha recentemente disposto un dazio antidumping (reg. UE 2025/1723, del 6 agosto 2025).
Nonostante la quota di mercato europeo coperta dai produttori thailandesi sia solo dell’1,3%, la notevole capacità industriale inutilizzata, permetterebbe loro di acquisire rapidamente una quota di mercato rilevante, a scapito delle produzioni europee. Le stime della Commissione registrano che, in assenza di misure antidumping, i beni a base di granoturco thailandese sarebbero venduti a un prezzo circa il 30% inferiore rispetto ai corrispettivi europei.
La Commissione ha così ritenuto che vi fossero validi motivi di interesse per il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni di prodotti a base mais dolce originario della Thailandia.