Rottami metallici e materie prime critiche: nuove soglie per la notifica dell’esportazione

Rottami metallici e materie prime critiche: nuove sogli quantitative per la notifica dell’esportazione

di Studio Legale Armella & Associati

Modificate le soglie quantitative oltre le quali scatta l’obbligo di notifica per le esportazioni di rottami metallici. Con un avviso del 10 aprile 2026, l’Agenzia delle dogane ha comunicato la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) 11 febbraio 2026, che ha introdotto un’importante deroga a quanto previsto dall’art. 30, comma 1, d.l. 21/2022.

Il Dpcm introduce soglie quantitative specifiche e differenziate per ciascun materiale, che danno conto della loro eterogeneità in termini di natura, tipologia, peso e valore.

La norma, infatti, individuava soglie quantitative comuni per le esportazioni di rottami metallici compresi nei codici 7204 (ferro), 7404 (rame), 7602 (alluminio) e 7902 (zinco).

Le modifiche apportate dal Dpcm, invece, introducono soglie differenziate a seconda del codice NC in cui sono classificati i rottami metallici esportati.

Per i rottami di rame (7404) e alluminio (7602) la notifica è obbligatoria se la quantità esportata supera le 75 tonnellate per singola operazione, oppure se il totale delle esportazioni effettuate nello stesso mese solare eccede le 150 tonnellate complessive.

Per i rottami di zinco (7902) sono state indicate soglie più basse. L’obbligo di notifica scatta se la quantità per singola esportazione supera le 50 tonnellate, o se il totale mensile supera le 100 tonnellate complessive.

Nessuna modifica per le esportazioni di rottami ferrosi (7204), per le quali restano applicabili le soglie originariamente previste dall’art. 30 d.l. 21/2022.

Quanto alle modalità di notifica, si rimanda alle indicazioni fornite dalla circolare pubblicata dal MIMIT e dal MAECI il 25 novembre 2025. Resta valido, pertanto, il margine di variazione massimo del 5% per l’indicazione del peso netto dei rottami.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 18 luglio 2026. Le imprese dovranno prestare massima attenzione nell’applicazione della nuova disciplina e adempiere correttamente all’obbligo di notifica.

Occorre ricordare, infatti, che in caso di comunicazione assente o incompleta – salvo che il fatto non costituisca reato – è prevista l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e, comunque, non inferiore a 30.000 euro per singola operazione (art. 30, comma 4, d.l. 21/2022).

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