Nuove regole di tracciabilità per l’Import di acciaio Extra-UE

Nuove regole di tracciabilità per l’Import di acciaio Extra-UE

Sara Armella

Giovanni Belotti

Nuova due diligence sui prodotti siderurgici importati da Paesi extraeuropei e nuove regole di origine applicabili. Dal 1° ottobre 2026, gli importatori dovranno dimostrare in quale Stato estero il bene è stato “fuso e colato”, presentando un certificato rilasciato del produttore. In assenza di tale documentazione non sarà possibile sdoganare la merce.

Il 31 agosto 2026 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 1963/2026, che mira rafforzare la tracciabilità dei prodotti siderurgici lungo tutta la catena di fornitura. Per le imprese diventa quindi essenziale monitorare con attenzione la propria supply chain e verificare, nei rapporti con fornitori esteri, la disponibilità e l’affidabilità delle nuove necessarie informazioni.

La novità si inserisce nel quadro della nuova disciplina sull’acciaio, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con il regolamento (UE) 2026/1384, del 17 giugno 2026, il quale affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale, in particolare introducendo un nuovo sistema di contingenti tariffari a dazio zero (Tariff-Rate Quotas – TRQ) per 26 categorie di prodotti e stabilendo un dazio fuori contingente del 50%, precedentemente fissato al 25%. Alla base del nuovo sistema di monitoraggio degli Stati di produzione, e per evitare le frequenti situazioni di delocalizzazione dell’ultima fase di fabbricazione, l’Unione europea si è allineata al criterio del Paese “melt and pour” già adottato dagli Stati Uniti. Secondo tale regola, il bene finito si intende realizzato non nello Stato in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale, ma nel Paese di fusione e colata, ossia il luogo originario in cui il ferro o l’acciaio grezzo sono inizialmente prodotti in forma liquida all’interno di un forno per la fabbricazione dell’acciaio o della ghisa e successivamente colati nel loro primo stato solido dopo la fusione, compresa la rifusione dei rottami.

I beni interessati sono quelli contenuti nell’Allegato 1 al regolamento 1963/2026, ossia i prodotti finiti e i semilavorati presenti in alcune sottovoci dei capitoli 72 e 73 della Nomenclatura Combinata (NC), tra cui laminati, vergelle e diversi tipi di profilati.

Dal 1° ottobre, dunque, le aziende che acquistano dall’estero prodotti siderurgici sono tenute ad attestare il Paese in cui la materia prima è stata fusa e colata. La prova del luogo di fusione potrà essere fornita, nei casi ordinari, mediante un certificato rilasciato dal produttore delle merci. Requisito fondamentale del certificato, tuttavia, è che lo stesso contenga precise indicazioni in merito al luogo di fusione e di colata, nonché al numero di colata dell’acciaio importato. Qualora i dati forniti dal produttore risultino incompleti, il regolamento consente che l’Autorità doganale possa tenere conto di un elenco tassativo di documenti alternativi, quali: la fattura di acquisto; la bolla di consegna; il certificato di qualità; le dichiarazioni a lungo termine dei fornitori; la corrispondenza commerciale o la descrizione del prodotto.

L’Unione europea ha infine previsto un regime transitorio, applicabile fino al 30 settembre 2027, volto ad agevolare la fase di prima applicazione della nuova disciplina. Nel corso di tale periodo, gli operatori che non abbiano ancora ricevuto dal produttore i certificati di “fusione e colata” potranno sdoganare la merce presentando direttamente la documentazione integrativa prevista dal regolamento.

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