CBAM: disponibili le linee guida per i verificatori accreditati
Stefano Comisi
Sara Armella
La Commissione europea compie un nuovo passo avanti verso la definitiva implementazione del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Dal 1° settembre, i verificatori accreditati possono presentare le richieste di iscrizione al registro CBAM, la piattaforma che consente agli importatori europei di dichiarare le emissioni di carbonio contenute nelle merci ad alto impatto ambiente, come ghisa, ferro, acciaio, alluminio, idrogeno, energia elettrica e fertilizzanti. Si tratta del terzo intervento di attuazione della disciplina dall’avvio del periodo definitivo. Nella prima metà 2026, la Commissione UE ha previsto importanti strumenti di semplificazione del meccanismo: dall’introduzione della soglia di esenzione per i soggetti che importano durante l’anno un quantitativo inferiore alle 50 tonnellate di beni CBAM, alla definizione della procedura di ottenimento dello status di dichiarante CBAM autorizzato, per gli operatori che, invece, importano merci oltre tale soglia.
I verificatori accreditati sono soggetti qualificati che, a partire da gennaio 2027, potranno certificare l’attendibilità dei dati sulle emissioni prodotte dagli impianti extra-UE che realizzano materie prime soggette al CBAM.
Quello dei verificatori è un compito di estrema importanza e di particolare responsabilità nell’ambito del nuovo assetto, poiché da essi dipende sia la compliance delle aziende importatrici che il concreto impatto economico del meccanismo, la cui misura è correlata proprio alla quantità di emissioni dichiarate all’importazione.
Per ottenere la qualifica di verificatore CBAM accreditato è necessario essere in possesso di specifiche competenze tecniche. A tal fine, lo scorso 24 agosto la Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida per chiarire i compiti dei verificatori CBAM e definire la procedura per il loro accreditamento. Il documento precisa, in primo luogo, le funzioni attribuite a tali soggetti, che potranno certificare l’attendibilità dei dati relativi alle emissioni sulla base di un c.d. “piano di monitoraggio” (PM), predisposto dall’impianto di produzione estero. In caso di esito positivo della verifica, il verificatore potrà rilasciare all’importatore una relazione da allegare alla dichiarazione CBAM, che gli consentirà di attestare le emissioni effettivamente verificate e certificate, anziché ricorrere ai c.d. “default values”, il cui utilizzo è spesso svantaggioso per le imprese.
Le linee guida stabiliscono, inoltre, che qualora il piano di monitoraggio presenti inesattezze o errori, il verificatore accreditato dovrà tempestivamente informare l’operatore e chiedere la correzione delle irregolarità riscontrate da parte dell’impianto di produzione. Particolare attenzione è attribuita alla scoperta di errori c.d. “rilevanti”, ossia quelli che possono potenzialmente incidere sul valore complessivo delle emissioni da dichiarare. L’omessa comunicazione di tali irregolarità può infatti costituire presupposto per l’eventuale revoca dell’accreditamento del verificatore.
Di importante rilievo sarà, infine, l’istituzione degli Organismi Nazionali di Accreditamento (Ona), che costituiranno gli unici soggetti competenti a conferire agli operatori lo status di verificatore CBAM accreditato. Le linee guida della Commissione europea chiariscono che potrà essere designato soltanto un organismo di accreditamento per ciascuno Stato membro dell’Unione europea. Il documento precisa, inoltre, che le richieste di accreditamento dovranno essere valutare dagli Ona secondo criteri di imparzialità e competenza.