Dogane: nessuna formalità per provare l’origine dei prodotti Made in USA
Sara Armella e Tatiana Salvi
Prova dell’origine “libera” per importare dagli Stati Uniti prodotti che beneficiano delle agevolazioni tariffarie previste dall’Unione europea. A chiarirlo è l’Agenzia delle dogane, con un avviso del 7/07/2026, che fornisce alcuni importanti chiarimenti per gli importatori.
l’Unione europea, dando attuazione all’accordo raggiunto lo scorso anno a Turnberry con il Presidente Trump, ha approvato il regolamento UE 1455/2026, che annulla i dazi su diversi beni USA (agricoli, del settore tessile e dell’abbigliamento) e introduce alcuni contingenti tariffari per altri prodotti (come carne suina, latte e derivati, bevande alcoliche).
L’intesa raggiunta tra Bruxelles e Washington non si configura come un accordo di libero scambio, per cui l’annullamento dei dazi doganali sui prodotti Made in USA non rappresenta un trattamento “preferenziale”.
Trovano, pertanto, applicazione le regole di origine non preferenziale previste dal Codice doganale dell’Unione europea. Il regolamento UE 1422/2026 ha modificato, a tal fine, le norme del Cdu relative alla prova dell’origine non preferenziale. L’Agenzia delle dogane, riprendendo un’importante indicazione operativa fornita dalla Commissione europea nel corso della 66ª riunione del Customs Expert Group – Origin Section, chiarisce che per certificare l’origine doganale di prodotti provenienti dagli USA che godono di un trattamento tariffario agevolato, l’importatore non dovrà richiedere il rilascio di nessun documento specifico all’Autorità doganale statunitense.
Vale, pertanto, il principio della libera prova dell’origine, in base al quale è l’importatore a dover fornire la documentazione idonea a dimostrare l’origine delle merci, non essendo previsto uno specifico certificato di origine da richiedere alle Dogane USA.
In attesa dell’adozione di norme specifiche che disciplinino le modalità di certificazione dell’origine USA, l’avviso dell’Agenzia delle dogane chiarisce che, per poter beneficiare del trattamento tariffario agevolato, è comunque utile presentare un certificato d’origine non preferenziale rilasciato dalla Autorità del Paese di esportazione, unitamente alla dimostrazione che le merci siano state trasportate direttamente dagli USA all’Unione Europea.
Diversamente, se la merce non proviene direttamente dagli Stati Uniti, ma ha attraversato Paesi terzi, occorre provare che la stessa sia rimasta sotto vigilanza doganale ovvero, se immagazzinata o frazionata in altri Paesi, non abbia subito modifiche se non quelle necessarie a conservarle in buono stato o per l’apposizione di marchi, etichette, sigilli. Tale circostanza può essere attestata attraverso un certificato di non manipolazione o altra documentazione di trasporto o commerciale.
In tali situazioni, per escludere ogni possibile contestazione sull’origine dichiarata, l’Agenzia consiglia di chiedere il rilascio di un’Informazione vincolante in materia di origine (IVO). Tale strumento rappresenta un vero e proprio ruling rilasciato dall’Agenzia delle dogane, che certifica l’origine doganale del prodotto.