Contingenti tariffari e revisione doganale: prevale la situazione reale sull’errore di valutazione

Contingenti tariffari e revisione doganale: prevale la situazione reale sull’errore di valutazione

di Studio Legale Armella & Associati

Non è possibile procedere alla revisione della dichiarazione doganale per chiedere l’applicazione di un contingente tariffario, invece dell’aliquota erga omnes inizialmente richiesta. La sentenza 28 gennaio 2026, T-177/25, del Tribunale UE introduce un nuovo limite all’esercizio della facoltà di revisione della dichiarazione in dogana su istanza di parte ai sensi dell’art. 173, par. 3 CDU.

L’Agenzia delle dogane, riconoscendo l’importanza di tale sentenza, ha pubblicato, in data 25 marzo 2026, un avviso per informare gli operatori doganali riguardo il corretto esercizio della facoltà di revisione quando la modifica riguarda l’indicazione di un contingente tariffario.

Il Giudice europeo, intrepretando restrittivamente la nozione di “modifica” all’articolo 173, par. 3, CDU ha affermato che la revisione della dichiarazione richiesta dopo lo svincolo delle merci può avvenire solo per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi relativi al vincolo al regime doganale scelto, limitando le modifiche della dichiarazione solamente a errori od omissioni non intenzionali.

La facoltà di modificare una dichiarazione doganale già presentata all’Ufficio delle dogane, infatti si presenta come eccezione al principio di irrevocabilità della dichiarazione in dogana dopo la sua accettazione. In applicazione di tale principio, il Tribunale UE ha escluso che il dichiarante in dogana possa modificare una dichiarazione aggiungendo il numero di un contingente tariffario specifico, al solo fine di beneficiare di un’aliquota preferenziale in luogo dell’aliquota generale inizialmente richiesta.

La sentenza in esame si allinea alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che rinviene in tale facoltà la necessità di far coincidere la procedura doganale con la situazione reale.

Ciò sarebbe desumibile dal fatto che il regolamento delegato al CDU (artt. 49 e 50, reg. UE 2015/2447) richiede al dichiarante che vuole beneficiare di un contingente tariffario specifico la presentazione di un’apposita domanda, affinché la sua accettazione possa determinare l’ordine cronologico nell’attribuzione di tale contingente, domanda che non è stata presentata dall’operatore doganale.

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