Codice Doganale UE: sanzioni armonizzate e nuove regole per l’e-commerce

Sara Armella e Tatiana Salvi

I principi generali del nuovo sistema sanzionatorio doganale

Con l’approvazione del nuovo Codice doganale (reg. UE 2108/2026), pubblicato in GU il 19 settembre 2026, l’Unione europea armonizza il sistema sanzionatorio doganale, introducendo un “micro-sistema” di 6 disposizioni. Tra queste, vi è la previsione di un elenco minimo di infrazioni delle norme doganali, a cui gli Stati membri dovranno conformarsi, al fine di evitare disparità di trattamento e potenziali distorsioni nella scelta del Paese europeo in cui eseguire le operazioni doganali. Sanzioni ad hoc, invece, sono state previste per le vendite a distanza.

Sarà lasciato agli Stati membri, invece, il compito di completare la disciplina con i relativi aspetti procedurali e penali della materia.

La tutela della concorrenza del mercato interno, la protezione degli interessi finanziari dell’Unione e la tutela degli interessi dei consumatori, infatti, passano anche attraverso la definizione di un sistema sanzionatorio sempre più convergente a livello unionale.

Centrali nella nuova disciplina rimangono i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni (art. 273, par. 3 nuovo Cdu), ripresi dal precedente Codice (art. 42, reg. Ue 2013/952).

Il nuovo Codice, però introduce anche un elenco comune e minimo di sanzioni non penali di cui ciascun ordinamento nazionale deve dotarsi: ai legislatori degli Stati membri spetta il compito di scegliere il tipo di misura più adeguata ad affrontare tali violazioni.

Indicazioni comuni per determinare l’ammontare delle sanzioni

In continuità con il precedente Cdu, il nuovo Codice predilige la sanzione pecuniaria. A questa possono essere affiancate misure accessorie, anche particolarmente afflittive, come la revoca, la sospensione o la modifica di un’autorizzazione, ovvero la confisca delle merci coinvolte nella violazione della normativa doganale (art. 275, par. 2, nuovo Cdu).

La nuova disciplina individua diversi indici, attraverso i quali deve essere valutata la violazione, che fanno riferimento all’elemento soggettivo (dolo o colpa del trasgressore), alla gravità e alla durata del comportamento, all’impatto sugli interessi economici dell’Unione e al comportamento del trasgressore, se ha posto in essere attività finalizzate a mitigare gli effetti della sua condotta (art. 275, par. 1, nuovo Cdu).

Tali parametri consentono, inoltre, la graduazione della sanzione, attribuendo rilievo non soltanto all’elemento soggettivo del trasgressore nella fase di commissione dell’illecito, ma alla sua complessiva compliance, rilevabile dalla durata della violazione (se, dunque, sono state poste in essere azioni di contenimento dei rischi idonee a impedire la ripetizione dell’errore) e dalla scelta di regolarizzare la condotta (revisione spontanea, ravvedimento, ecc.).

Sulla base di tali indicazioni, errori amministrativi o piccoli errori non dovrebbero costituire una violazione, a meno che non facciano parte di un modello ripetuto di condotta negligente.

Sanzioni ad hoc per l’-commerce

Una disciplina sanzionatoria a parte è stata adottata per le inosservanze sistematica della disciplina doganale relativa alle vendite a distanza da parte di uno stesso operatore (art. 276, nuovo Cdu).

La sanzione principale è di carattere pecuniario ed è parametrata al valore totale delle merci importate nel territorio dell’Unione nei 12 mesi precedenti alla violazione contestata (tra l’1 e il 4%). In questi casi, l’Autorità doganale sospende, revoca o annulla l’autorizzazione a operare come AEO o di Trust & Check operator, una misura che si configura come una sanzione accessoria a quella pecuniaria.

Qualora l’infrazione della normativa doganale dovesse prolungarsi per i 6 mesi successivi all’imposizione di una sanzione, è prevista una sanzione anche più afflittiva (tra il 3 e il 6% del valore totale delle merci importate nei 12 mesi precedenti). L’Autorità doganale, inoltre, può limitare l’accesso all’interfaccia online dell’operatore, impedendogli di vendere online i suoi prodotti ai consumatori europei.

L’irrogazione di sanzioni nell’ambito del commercio a distanza classifica il trasgressore come “operatore ad alto rischio” all’interno del EU Custom Data Hub. Tale condizione è tenuta in considerazione dal sistema di gestione dei rischi doganali. l’operatore, infatti, sarà attenzionato dalle autorità doganali degli Stati membri.

Nuovi obblighi per gli Stati membri

In questo contesto di rinnovo della disciplina doganale, occorre ricordare che il nuovo Codice doganale è un regolamento unionale, ossia un atto normativo obbligatorio in tutti i suoi elementi e che sarà immediatamente efficace al momento della sua entrata in vigore, fissata per il 21 settembre 2027.

I legislatori degli Stati membri, pertanto, hanno a disposizione 12 mesi per adeguare i propri sistemi sanzionatori nazionali alle nuove prescrizioni europee, pena la disapplicazione delle disposizioni domestiche per contrasto con la normativa UE.

Ciascun Paese, inoltre, dovrà implementare i propri sistemi informatici, in modo da comunicare all’Autorità doganale dell’Unione europea (EUCA) tutte le informazioni relative alle sanzioni non penali previste dalla legislazione doganale. Queste saranno messe a disposizione della Commissione europea, la quale valuterà se gli oneri pecuniari sono imposti in modo efficiente in tutti gli Stati membri e se non comportano distorsioni del mercato interno. All’esito di tale valutazione, la Commissione, ove rilevi tali distorsioni, potrà presentare una proposta legislativa di modifica del nuovo Codice, allo scopo di stabilire sanzioni pecuniarie armonizzate a livello europeo.

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