CBAM: il quadro normativo secondo la Circolare Assonime n. 11/2026

CBAM: il quadro normativo secondo la Circolare Assonime n. 11/2026

di Sara Armella e Stefano Comisi

La Circolare Assonime n. 11/2026 fa il punto sul CBAM, analizzando le novità introdotte dal Reg. 2025/2083 e dai principali provvedimenti attuativi. Tra le modifiche vi è l’introduzione della soglia de minimis: gli importatori sotto le 50 tonnellate annue sono esclusi da ogni obbligo, mentre chi supera tale soglia deve accreditarsi come dichiarante autorizzato presso il MASE. La prima dichiarazione annuale, riferita alle emissioni 2026, è attesa entro il 30 settembre 2027, e l’obbligo di acquisto dei certificati scatta dal 2027. I valori predefiniti diventano un’alternativa paritetica alle emissioni effettive, ma i valori numerici applicabili restano incerti in attesa di aggiornamento.

Fino a settembre 2027 non occorre dichiarare le emissioni 2026 ma le imprese devono cominciare a preparare la nuova fase di compliance.

La Circolare Assonime n.11/2026 fa il punto sul quadro normativo di riferimento del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), mettendo in luce le novità introdotte con il Reg. Semplificazione 2025/2083 e con i provvedimenti attuativi.

In base al Reg. 2023/956 gli importatori UE, da ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, sono stati tenuti a trasmettere con cadenza trimestrale le dichiarazioni relative alla quantità di emissioni di gas a effetto serra impiegate nella produzione di alcune categorie merceologiche ad alto impatto ambientale, come ferro, acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno. Questa fase transitoria ha messo in luce notevoli criticità sotto il profilo operativo, come costi di compliance sproporzionati per gli importatori e rischio di carbon leakage nelle fasi a valle della catena di produzione.

La Commissione ha avviato un processo di revisione del CBAM su due fronti: la semplificazione del meccanismo, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e il progressivo rafforzamento della sua efficacia.

Il 17 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Reg. di modifica, in vigore da gennaio 2026, che ha introdotto misure di semplificazione mirate a rendere più efficiente la gestione del CBAM nella fase di piena applicazione. La Commissione ha previsto due fasi di rafforzamento del meccanismo: una prima fase, che va dal 2026 al 2027, caratterizzata dall’estensione dell’ambito di applicazione ad una serie di prodotti a valle connotati da un’alta intensità di acciaio e alluminio; una seconda fase, che si concluderà all’inizio del 2028, in cui la Commissione valuterà l’estensione del meccanismo CBAM a ulteriori settori, prodotti ed emissioni indirette.

La novità più significativa riguarda la previsione di una soglia di esenzione elevata, che dovrebbe escludere circa il 90% degli importatori dagli obblighi del meccanismo, e il rafforzamento dei controlli per contrastare le pratiche elusive, con sanzioni salatissime previste in caso di difformità. Con tale modifica, infatti, i soggetti UE che, durante l’anno civile, importano meno di 50 tonnellate di beni soggetti al CBAM, non dovranno adempiere agli obblighi di rendicontazione delle emissioni di carbonio, né saranno obbligati acquistare i certificati relativi alle emissioni. I soggetti che, invece, superano o prevedono di superare tale soglia entro la fine di ogni anno, saranno tenuti ad accreditarsi come dichiaranti CBAM autorizzati e a presentare una dichiarazione entro il 30 settembre di ogni anno. Tali disposizioni sono entrate in vigore da gennaio 2026.

Il Reg. 2025/486 ha introdotto la procedura per la richiesta di ottenimento dello status di dichiarante CBAM autorizzato. Dal 28 marzo 2025, tutte le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo e i rappresentanti doganali indiretti possono trasmettere le proprie richieste, affinché il Ministero dell’Ambiente (MASE) rilasci tale certificazione.

Il Reg. di modifica è intervenuto sull’articolo 17, con l’obiettivo di semplificare, sotto alcuni aspetti, la procedura. In primo luogo, è stata resa facoltativa la consultazione delle autorità competenti in merito al rispetto dei criteri per la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. Inoltre, con particolare riferimento al criterio secondo cui il richiedente deve dimostrare di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere agli obblighi CBAM, è stata introdotta la possibilità di costituire una garanzia nel caso in cui l’impresa richiedente non fosse ancora costituita nei due esercizi precedenti a quelli in cui è stata presentata la domanda.

Il Reg. di modifica ha inoltre previsto una deroga per tutti quegli importatori che, alla data da gennaio 2026, non hanno ancora presentato la domanda per diventare dichiaranti CBAM autorizzati. In particolare, è stato previsto che tali soggetti possano continuare a importare temporaneamente merci CBAM, anche durante il periodo definitivo, purché abbiano presentato entro il 31 marzo 2026 la domanda di ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. Al contrario, gli operatori che hanno presentato l’istanza dopo tale data, potranno importare merce CBAM solo sotto la soglia delle 50 tonnellate, per importare quantità maggiori dovranno attendere il riscontro del MASE. Come ha chiarito anche la Circolare n. 26/2025 dell’Agenzia delle dogane, i soggetti che intendono avvalersi dell’esenzione per importazioni sotto la soglia di 50 tonnellate dovranno inserire il codice “Y137”, mentre quelli che presenteranno l’istanza di autorizzazione entro il 31 marzo 2026 dovranno indicare il codice “Y238”.

Tra le novità più rilevanti vi è, inoltre, il rinvio dell’obbligo di acquisto dei certificati CBAM al 2027. Le disposizioni originali del Reg. CBAM avevano stabilito che nel periodo definitivo gli importatori di merce CBAM avrebbero dovuto acquistare dei certificati corrispondenti alla quantità di emissioni di carbonio incorporate nelle merci oggetto di importazione. Tale obbligo è stato, tuttavia, successivamente rinviato al prossimo anno. Il 7 aprile 2026, la Commissione europea ha pubblicato il primo prezzo trimestrale, pari a euro 75,36. A differenza del sistema a regime dal 2027, che vedrà un calcolo settimanale, per ogni trimestre del 2026, infatti, il prezzo è basato sulla media trimestrale dei prezzi di aggiudicazione delle aste delle quote del sistema EU ETS.

Nel regime definitivo, un adempimento centrale è la presentazione, da parte dei dichiaranti CBAM autorizzati, attraverso il portale dedicato, di una dichiarazione annuale delle emissioni incorporate nelle merci soggette al meccanismo importate nel territorio doganale dell’Unione europea nell’anno precedente. Secondo le previsioni normative originali, la prima dichiarazione CBAM doveva essere presentata dal dichiarante autorizzato CBAM per l’anno civile 2026, entro il 31 maggio 2027. La Commissione ha modificato tale previsione: in base Reg. 2025/2083, la dichiarazione deve essere presenta entro il 30 settembre di ogni anno, per la prima volta nel 2027 con riferimento all’anno 2026, attraverso il registro CBAM.

La dichiarazione annuale dovrà contenere il quantitativo totale di ciascuna tipologia di merci importato nell’anno civile precedente, le emissioni totali rilasciate durante il processo di produzione delle merci importate, il numero totale di certificati CBAM da restituire e copie delle relazioni di verifica rilasciate da verificatori accreditati. Questo obbligo si applica solo nei casi in cui il dichiarante abbia basato il calcolo delle emissioni incorporate su dati di emissione effettive del fornitore extra-UE, anziché sui valori predefiniti. La relazione di verifica, redatta da un soggetto terzo e indipendente accreditato, attesta l’accuratezza e l’affidabilità dei dati sulle emissioni.

. Al fine di garantire maggiore flessibilità agli operatori, l’art. 5 del Reg. 2025/2083 ha introdotto la possibilità, per un dichiarante CBAM autorizzato, di delegare a un terzo la presentazione delle dichiarazioni CBAM. Il dichiarante autorizzato rimane comunque responsabile dell’adempimento di tutti gli obblighi a lui imputabili ai sensi del Reg. CBAM.

La dichiarazione CBAM annuale, come ricordato, deve indicare le emissioni totali incorporate nelle merci importate l’anno precedente. Il calcolo segue le metodologie dell’art. 7 del Reg. CBAM e consente di utilizzare valori predefiniti (forniti dalla Commissione) o emissioni effettive.

Il CBAM si applica sia alle emissioni dirette sia a quelle indirette derivanti dall’energia elettrica utilizzata per la produzione. Il nuovo art. 7, par. 2 chiarisce che i valori predefiniti non sono più un’opzione residuale ma un’alternativa paritetica alle emissioni effettive.

Il Reg. 2025/2083 ha semplificato il metodo di calcolo dei default values. Il principio della loro revisione periodica è fissato al punto 4 dell’Allegato IV, che richiede l’aggiornamento sulla base delle informazioni più recenti e affidabili, anche fornite da paesi terzi; il punto 4.1 specifica che la maggiorazione sull’intensità media delle emissioni deve utilizzare i dati più recenti, inclusi quelli del periodo transitorio.

A dicembre 2025 il Reg. 2025/2621 ha stabilito i valori predefiniti per codice NC e paese esportatore, applicabili da gennaio 2026, con revisione prevista entro dicembre 2027.

Ad oggi non è dunque possibile conoscere o prevedere con certezza quali saranno i valori numerici dei default values che saranno applicati a partire dalla dichiarazione CBAM annuale per il 2026.

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