Deforestazione: la Commissione europea pubblica l’elenco dei Paesi a rischio
di Sara Armella e Serena Adamo
La Commissione europea, in data 21 maggio 2025, ha pubblicato le prime liste ufficiali di Paesi ad alto e basso rischio deforestazione. Il criterio di selezione utilizzato dalla Commissione colloca tra i Paesi ad alto rischio quelli nei quali risulta impossibile condurre controlli efficaci lungo la filiera produttiva. I Paesi non indicati in nessuna delle due liste automaticamente sono considerati come a rischio standard.
Il Regolamento EUDR (2023/1115) ha introdotto, infatti, un sistema di classificazione a tre livelli, volto ad assegnare una categoria di rischio a ciascun Paese, distinguendo tra quelli ad alto, standard e basso rischio.
Tale classificazione si basa su una valutazione elaborata dalla Commissione UE, che tiene conto di recenti ricerche scientifiche e di fonti di informazione internazionali. Con un documento, pubblicato in data 22 maggio 2025, la Commissione ha chiarito le metodologie e i criteri quantitativi impiegati per classificare i Paesi nelle diverse categorie di rischio. Sono stati considerati parametri quali il tasso di deforestazione, il degrado forestale, l’espansione dei terreni agricoli e la produzione delle materie prime coinvolte.
La deadline per uniformarsi al Regolamento EUDR è il 30 dicembre 2025 per le grandi imprese e il 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese; le autorità degli Stati membri UE saranno tenute a effettuare controlli di conformità in base alla categoria di rischio del Paese di origine. La quota di controlli obbligatori sarà pari al 9% per i Paesi ad alto rischio, al 3% per quelli a rischio standard e all’1% per quelli a basso rischio.
In vista di tale adempimento, le imprese devono effettuare un’attenta attività di due diligence lungo la propria catena di approvvigionamento. In particolare, l’immissione di prodotti sul mercato dell’UE sarà vietata qualora si accerti che, nei terreni di origine, si siano verificati fenomeni di deforestazione o di degrado forestale. Un operatore, pertanto, potrà immettere o esportare i prodotti soggetti alla normativa solo all’esito di una valutazione approfondita che evidenzi un rischio nullo o, al massimo, trascurabile per l’ambiente.
In relazione ai prodotti originari dei Paesi a basso rischio, gli operatori saranno autorizzati a produrre una due diligence semplificata, poiché esonerati dall’obbligo di valutazione del rischio. Per i prodotti provenienti dai Paesi ad alto rischio, sarà, invece, sempre necessario condurre una valutazione attenta e adottare adeguate misure di mitigazione per ridurre i rischi prima di immettere i prodotti interessati sul mercato. Tra le misure di mitigazione, sono previste la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari e, se necessario, lo svolgimento di indagini supportate economicamente dai fornitori, soprattutto dai piccoli proprietari terrieri.
Nella lista di Paesi ad alto rischio figurano Bielorussia, Corea del Nord, Myanmar e Russia. Occorre evidenziare come tutti e quattro i Paesi sono attualmente soggetti a sanzioni da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o del Consiglio dell’Unione Europea.
Indonesia e Malesia, al momento coinvolte in negoziati commerciali con l’Unione europea, nonché i principali Paesi del Mercosur, tra cui Argentina e Brasile non figurano nelle liste pubblicate dalla Commissione europea, pertanto, per esclusione, rientrano automaticamente tra quelli a rischio standard.
Infine, Filippine, Thailandia, Cina, India, Regno Unito e Stati Uniti sono stati collocati nella categoria di Paesi a basso rischio.