Dogane: dai nuovi dazi sull’e-commerce all’aggiornamento TARIC, cosa cambia dal 2026

Dogane: dai nuovi dazi sull’e-commerce all’aggiornamento TARIC, cosa cambia dal 2026

Nuovi dazi sull’e-commerce da luglio 2026

Sara Armella e Tatiana Salvi

Dal 1° luglio 2026 l’Unione europea introdurrà un dazio doganale fisso sui prodotti importati dalle grandi piattaforme di ecommerce.

Una tassa di tre euro su ogni articolo dichiarato al momento dell’importazione: è questa la misura che colpirà i pacchi di valore inferiore a 150 euro, che attualmente sono esenti dai dazi doganali.

Con il nuovo anno, l’Unione europea si prepara a chiudere la stagione della franchigia sulle importazioni di modico valore. Il 13 novembre, il Consiglio Ecofin ha raggiunto un accordo politico per estendere l’obbligo di pagamento dei dazi anche ai pacchi di valore contenuto, anticipando una misura già prevista nel quadro della riforma del Codice doganale dell’UE.

I dati sono impressionanti: nel 2024 4,6 miliardi di piccole spedizioni verso l’Unione europea, di cui il 91% dalla Cina. La misura punta a colpire soprattutto le grandi piattaforme di e-commerce, ma l’impatto finirà inevitabilmente per riflettersi sui consumatori, in particolare su chi acquista prodotti a basso costo dal circuito del fast fashion. L’obiettivo dell’UE è evitare la concorrenza sleale a danno dei venditori europei, assicurando anche il rispetto delle normative ambientali. I dati mostrano un’esplosione degli acquisti online e un forte ricorso a sottofatturazioni e frammentazioni artificiose degli ordini, che riducono le entrate e ostacolano i controlli. Secondo le stime del Consiglio, il 65% dei piccoli pacchi che entrano nell’Unione europea sono dichiarati con un valore inferiore per evitare i dazi doganali all’importazione. A ciò si aggiunge anche un effetto sistemico: l’invasione di piccoli pacchi rende sempre più difficile assicurare controlli efficaci, finendo per congestionare gli uffici doganali, chiamati a gestire compiti sempre più articolati, a causa del moltiplicarsi delle regolamentazioni europee e nazionali e di un contesto geopolitico ed economico globale di particolare complessità.

Nelle intenzioni iniziali di Bruxelles, l’abolizione della franchigia avrebbe dovuto viaggiare di pari passo con l’avvio del nuovo centro doganale digitale dell’Unione europea, il Customs Data Hub, atteso per il 2028. L’urgenza di intervenire sui flussi dell’e-commerce ha però spinto l’Unione europea ad accelerare i tempi, anticipando al 2026 la fine dell’esenzione.

La misura introduce un prelievo forfettario applicato alle importazioni di pacchi di modico valore. In pratica, l’acquisto di più unità dello stesso prodotto – ad esempio tre magliette identiche – comporterà il pagamento di un solo importo pari a 3 euro, mentre l’importazione di articoli diversi determinerà un aumento del prelievo: una maglia e un paio di calzini, ad esempio, sconteranno complessivamente 6 euro.

Il dazio di 3 euro per articolo si applicherà esclusivamente alle spedizioni inviate direttamente ai consumatori da Paesi terzi, nell’ambito di vendite business-to-consumer (B2C). Le piattaforme di e-commerce potrebbero quindi valutare strategie alternative per attenuare l’impatto della misura, come il ricorso a canali di vendita che evitino la spedizione diretta dall’estero verso l’Unione europea.

Il nuovo dazio fisso si applicherà alle merci che provengono da venditori extra-UE registrati presso lo sportello unico per le importazioni del blocco ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e che beneficiano pertanto di procedure doganali semplificate.

La proposta di una nuova tassa sulle spedizioni

Accanto a questa misura, nel 2026 entrerà in vigore anche una nuova commissione di gestione. La Commissione europea, infatti, ha già proposto di introdurre una tassa valida in tutta l’Unione per le merci di basso valore, con l’obiettivo di compensare i crescenti costi sostenuti dalle autorità doganali per supervisionare il flusso, ormai divenuto ingestibile, di pacchi low cost. A livello europeo, questa tassa di gestione dovrebbe entrare in vigore nel novembre 2026.

In attesa dell’introduzione della tassa europea, tuttavia, alcuni Stati membri si stanno già muovendo in autonomia. La Romania ha previsto un’imposta di 5 euro per pacco, mentre Belgio, Francia e Italia stanno valutando misure analoghe. In particolare, nel nostro ordinamento, è stato previsto un emendamento alla legge di bilancio che propone l’introduzione di una handling fee nazionale di 2 euro per pacco, volta a coprire i costi amministrativi legati alla gestione doganale delle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.

Nuove voci doganali

Come di consueto, il 1° gennaio segna anche l’entrata in vigore del nuovo aggiornamento della Tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC), che introduce una serie di modifiche rilevanti per le imprese attive nel commercio internazionale, chiamate ad adeguare classificazioni, procedure e strategie operative.

Nello specifico, il Reg. UE 2025/1926 adatta i codici tariffari all’evoluzione del mercato e ai progressivi sviluppi tecnologici e commerciali.

Sono previste sottovoci ad hoc per agevolare il monitoraggio di alcune tecnologie green e dei critical raw materials, come le materie prime critiche essenziali per le tecnologie verdi, i wafer fotovoltaici e le pale delle turbine eoliche. Nuove voci doganali per alcuni composti chimici, come gli ossidi di litio nichel manganese cobalto (NC 284190) e il litio-ferro-fosfato (NC 284290).

Dando seguito alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale per le dogane (WCO), il regolamento prevede anche sottovoci specifiche per il decabromodifeniletere (NC 29093037) e altri acidi (NC 29159015 e 29159090). Sono previsti importanti aggiornamenti anche per la grafite artificiale (NC 380110) e i wafer fotovoltaici (NC 38180011 e 381880019). Nuove voci doganali anche per le torri tubolari in acciaio per turbine eoliche e sezioni di torre (NC 73082010), i rotori e statori per turbine idrauliche (NC 84109010 e 84109020) e le pale di turbine eoliche (NC 84129060). Introdotte anche specifiche voci doganali per i generatori a celle a combustibile a idrogeno (NC 85013310), i convertitori con funzionalità per inseguimento del punto di massima potenza (NC 85044084), i separatori di pellicola di plastica (NC 85079031) e gli assemblaggi di celle galvaniche impilate (NC 854390).

Oltre all’aggiornamento delle voci doganali, il regolamento semplifica anche le note esplicative, con l’obiettivo di assicurare una corretta e uniforme applicazione della classificazione doganale in tutti i Paesi europei, nel rispetto delle interpretazioni fornite dal WCO. È abrogata, per esempio, la nota complementare sugli articoli natalizi (capitolo 95) che aveva dato vita ad applicazioni divergenti in alcuni Paesi europei.

Aggiornato l’elenco dei beni a duplice uso

Il perimetro dei controlli sulle esportazioni si amplia con l’aggiornamento dell’elenco europeo dei prodotti a duplice uso. Con il Regolamento UE 2025/2003, l’Unione europea ha rivisto l’elenco delle tecnologie e dei software che, per le loro caratteristiche, possono essere impiegati sia per finalità civili sia militari, adeguando il perimetro dei controlli all’evoluzione tecnologica e agli standard internazionali.

In particolare, l’Unione europea aggiorna con cadenza pressoché annuale l’allegato I del regolamento sui beni a duplice uso (Reg. UE 2021/821), sottoponendo le tecnologie sensibili a un regime di controllo sempre più stringente. Un sistema che consente di dare attuazione agli impegni e alle responsabilità internazionali assunti dagli Stati membri e dalla stessa Unione europea, che partecipa in modo autonomo ai principali regimi multilaterali di controllo delle esportazioni, tra cui il Wassenaar Arrangement, l’Australia Group, il Nuclear Suppliers Group e il Missile Technology Control Regime.

Tra le novità più rilevanti si segnala l’estensione dei controlli alle tecnologie quantistiche, che includono computer quantistici, amplificatori parametrici e componenti progettati per operare a temperature criogeniche, insieme ai relativi sistemi di raffreddamento, settori sempre più strategici anche sotto il profilo della sicurezza.

L’intervento si estende, altresì, al settore dei semiconduttori e delle apparecchiature impiegate per la loro produzione e collaudo, includendo attrezzature per la disposizione di strati atomici ed epitassiali, sistemi di litografia, maschere e reticoli EUV, microscopi elettronici e dispositivi per incisione. Sono stati ricompresi anche i circuiti integrati avanzati e gli assemblaggi elettronici evoluti, quali i dispositivi e sistemi logici programmabili.

Il Regolamento interviene, infine, sui parametri tecnici di controllo, rivedendo specifiche soglie quantitative, prestazioni minime (ad esempio velocità, precisione, temperatura operativa), caratteristiche strutturali (come materiali, dimensioni e configurazioni), capacità funzionali e livelli di sensibilità (frequenze, potenze, risoluzioni) e alcune definizioni e descrizioni tecniche, al fine di adeguare il quadro regolamentare all’evoluzione tecnologica e agli standard internazionali.

Nuove semplificazioni e rinvii per CBAM ed EUDR

Sul fronte ambientale, il 2026 si apre con una rimodulazione significativa degli obblighi precedentemente previsti. Il 17 ottobre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE l’attesa modifica della normativa CBAM (Meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere). Una vera e propria riforma che introduce una soglia di esenzione ampia, esonerando gli importatori di meno di 50 tonnellate annue di beni CBAM dagli obblighi dichiarativi. Rafforzato, inoltre, il ruolo del dichiarante CBAM autorizzato, unico soggetto abilitato dal 2026 alla presentazione delle rendicontazioni e, dal 2027, alla gestione dei certificati. Il sistema introduce sanzioni più severe, controlli antifrode e la possibilità per l’Autorità nazionale di richiedere documentazione aggiuntiva. È stato, infine, previsto un periodo transitorio per ottenere l’autorizzazione entro il 31 marzo 2026 e sono stati sospesi per tutto il 2026 gli obblighi dichiarativi, rinviando al 2027 l’acquisto dei certificati.

Parallelamente, anche la normativa europea contro la deforestazione è stata oggetto di una revisione dei tempi di applicazione. L’Unione europea ha infatti deciso di posticipare l’entrata in vigore del Regolamento sulla deforestazione (Reg. UE 2023/1115), che diventerà applicabile dal 30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese e dal 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese. Il rinvio è accompagnato da una serie di semplificazioni: gli operatori a valle sono esclusi dagli obblighi di due diligence, mentre commercianti e soggetti non rientranti nella categoria delle micro e piccole imprese dovranno limitarsi alla registrazione nel sistema informatico. Per micro e piccoli operatori è prevista un’esenzione dall’obbligo dichiarativo, salvo una comunicazione semplificata una tantum, ed è stata introdotta una nuova categoria di micro e piccoli operatori primari nei Paesi classificati a basso rischio.

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