La Cassazione conferma la responsabilità del depositario autorizzato per gli oli lubrificanti
Studio Legale Armella & Associati
Con la sentenza n. 22851 del 7 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato un principio di particolare rilievo in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti, affermando come il depositario autorizzato debba rispondere dell’obbligazione tributaria in forza di una responsabilità oggettiva, fondata sulla partecipazione all’attività economica di deposito e movimentazione dei prodotti. Ciò indipendentemente da qualsiasi profilo di colpevolezza.
La controversia riguardava una società italiana, autorizzata allo stoccaggio e alla movimentazione di prodotti petroliferi, che, quale mera depositaria di beni appartenenti a terzi, contestava gli avvisi di pagamento emessi dall’Agenzia delle dogane, sostenendo che i prodotti fossero stati destinati ad altri Stati membri dell’Unione europea (successivamente, tuttavia, erano stati rinvenuti e sequestrati in Italia nell’ambito di un procedimento penale). In via subordinata, la società chiedeva il riconoscimento dell’abbuono d’imposta ai sensi degli artt. 4 e 61 del Testo Unico Accise (d.lgs. 504/1995).
Rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ribadito che l’imposta di consumo sugli oli lubrificanti, pur costituendo un tributo non armonizzato a livello UE, è modellata sul sistema delle accise e diviene esigibile con l’immissione in consumo del prodotto nel mercato nazionale, anche se questa è avvenuta irregolarmente; ne consegue che il successivo sequestro della merce non incide sull’esigibilità dell’accisa in relazione alle merci.
Di particolare interesse è il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (cause C-95/19, Silcompa, e C-323/22, Kri), sulla cui base la Cassazione ha riaffermato che la responsabilità del depositario ha natura oggettiva e trova fondamento nella sua partecipazione alla filiera economica dei prodotti assoggettati a imposta. La totale estraneità all’illecito commesso da terzi e il legittimo affidamento nella regolarità della circolazione della merce non sono, pertanto, circostanze idonee a escludere la debenza dell’imposta.
La Corte esclude, inoltre, che ricorra l’ipotesi di estinzione dell’obbligazione doganale prevista in caso di confisca, osservando che la disciplina applicabile al caso in esame (d.lgs. 504/1995) si applica ai fatti successivi al 13 febbraio 2023 e richiede, in ogni caso, una confisca definitiva. Con riguardo all’abbuono d’imposta, la sentenza precisa che l’art. 4 TUA trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi di perdita irrimediabile o distruzione totale del prodotto e non anche nei casi di svincolo irregolare dal regime sospensivo; in altre parole, il successivo rinvenimento e sequestro della merce escludono, infatti, la sussistenza di una perdita fisica definitiva, unico presupposto che consente il riconoscimento dell’abbuono.