Dazio di 3 euro sui pacchi low cost: nuove indicazioni sull’identificazione dei prodotti, dazi e rimborsi

Dazio di 3 euro sui pacchi low cost: nuove indicazioni sull’identificazione dei prodotti, dazi e rimborsi

Sara Armella

Impossibile annullare la dichiarazione doganale per chi acquista dalle piattaforme di e-commerce: in caso di errore, il dazio di 3 euro sarà restituito all’operatore, solo all’esito di una speciale procedura di rimborso. Con il regolamento UE 2026/1022 la Commissione europea aggiorna le norme dell’atto delegato del Codice doganale sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Dal 1° novembre sarà necessario, inoltre, identificare i prodotti acquistati dalle piattaforme e-commerce con i codici PID (“product identifier”).

Prosegue così la rivoluzione dell’e-commerce: da ieri è in vigore il nuovo dazio europeo di 3 euro, che si applica a ciascun articolo che compone una spedizione di valore unitario inferiore a 150 euro, indipendentemente dal tracciato dichiarativo utilizzato (H1, H6 o H7).

La nuova tariffa forfettaria si applicherà fino al 1° luglio 2028, quando sarà attivato il Data Hub unionale, un sistema per lo scambio dei dati, che consentirà di applicare a ciascun prodotto importato nel territorio dell’Unione il dazio ordinario previsto dalla Taric, senza soglie di valore.

Il reg. UE 1022/2026 aggiorna le disposizioni del reg. UE 2015/2446 (RD), introducendo la definizione “articolo”, chiarendo che il dazio fisso di 3 euro si applica a ogni categoria merceologica di merce importata, individuata da una determinata classificazione doganale. Poiché la nuova tariffa considera ogni “riga” riportata nella dichiarazione doganale, la Commissione europea, nelle Q&A pubblicate il 15 giugno scorso, ha suggerito di utilizzare una riga per ogni merce con la stessa classificazione tariffaria, includendo poi la quantità dei prodotti nella parte dedicata alla descrizione delle merci.

Per migliorare i controlli sulle merci sono state introdotti, inoltre, nuovi requisiti in materia di identificazione dei prodotti (“product identifier”, PID), con la previsione di codici alfanumerici unici assegnati a uno specifico modello, lotto o articolo, a qualsiasi livello di imballaggio, che ne garantiscono l’identificazione e la tracciabilità, in modo preciso e inequivocabile, lungo l’intera catena di approvvigionamento.

A partire dal 1° novembre 2026, la loro indicazione non sarà più facoltativa, ma obbligatoria. Ciascun prodotto dovrà riportare l’identificativo assegnato dal venditore o dalla piattaforma online e i due codici assegnati dal fabbricante.

Tale sistema mira a risolvere uno dei principali problemi riscontrati nella vigenza del regime di franchigia doganale, ossia la conformità agli standard europei dei beni importati. Tra i prodotti importati in esenzione, la Commissione ha stimato, infatti, che il 65% dei cosmetici, il 60% dei dispositivi di protezione individuale, il 63% degli integratori alimentari e il 65% dei giocattoli e dei piccoli apparecchi elettronici, non erano conformi agli standard europei. Un dato allarmante, in quanto, una volta importati, questi sono immediatamente disponibili e utilizzati dai consumatori.

Il regolamento definisce anche la gerarchia dei soggetti a cui spetta il pagamento del dazio di 3 euro all’arrivo delle merci nell’UE in caso di vendita a distanza. L’obbligo ricade, in primo luogo, sul dichiarante, ossia le piattaforme e i venditori, e secondariamente sul vettore o sull’agente che dichiara le merci alle autorità doganali. Altri soggetti, compreso il consumatore, possono dichiarare i beni solo in via residuale.

Si segnala, da ultimo, la modifica dell’art. 148, par. 3 RD, che elimina la possibilità di invalidare, dopo lo svincolo delle merci, la dichiarazione di immissione in libera pratica di beni venduti a distanza e contenuti in spedizioni sotto soglia, se restituiti oppure non ritirati dal destinatario. Ne consegue che il nuovo dazio non potrà essere oggetto di restituzione sulla base dell’invalidazione della dichiarazione. L’Agenzia delle dogane, (circolare 25/06/2026, n. 17/D) conferma, però, la possibilità di richiedere lo sgravio o il rimborso della tariffa nei casi espressamente previsti dalla normativa unionale (artt. 116 e 118 Cdu).

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