Ammissione temporanea: nuove indicazioni dall’Agenzia delle Dogane per le unità da di porto

Ammissione temporanea: nuove indicazioni dall’Agenzia delle Dogane per le unità da di porto

Stefano Comisi

Studio Armella & Associati

Con la circolare n. 11/D del 14 maggio 2026, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che per le imbarcazioni adibite ad uso privato, immatricolate in un Paese terzo e introdotte temporaneamente nelle acque dell’Unione, è sufficiente il semplice ingresso nelle acque territoriali di uno Stato membro (entro le 12 miglia marine dalla costa) per vincolare il bene al regime di ammissione temporanea (articolo 141, par. 1, lett. d), Reg. UE 2446/2015, RD).

I soggetti interessati possono scegliere di non avvalersi di questa semplificazione e di ricorrere alla dichiarazione verbale di vincolo al regime, compilando l’apposito formulario 71-01 RD. Il documento scritto può, infatti, provare la data di arrivo dell’imbarcazione nel territorio unionale, divinando fondamentale ai fini del calcolo del periodo massimo di permanenza nel territorio UE, pari a 18 mesi (articolo 217 RD).

Nell’ipotesi di adesione semplificata e informale al regime, invece, in assenza di previsioni specifiche da parte della normativa in materia, grava sul titolare del regime l’onere di dimostrare, con qualsiasi documento idoneo, l’ingresso nel territorio dell’Unione.

L’uscita delle imbarcazioni dal territorio unionale determina l’appuramento del regime. Secondo la circolare, l’uscita può essere dimostrata attraverso sistemi di rilevazione satellitare, come l’A.I.S. (Automatic Identification System), oppure mediante documentazione che attesti l’approdo in un porto di un Paese terzo, inclusi documenti relativi a bunkeraggi effettuati all’estero. Possono, inoltre, assumere rilievo le annotazioni presenti sul diario di bordo.

Sospensione del termine in caso di perfezionamento attivo

Con la circolare del 14 maggio 2026 n. 11/D, l’Agenzia delle dogane mette ordine su un altro tema molto importante per gli operatori della nautica: il periodo massimo di permanenza delle merci in regime di ammissione temporanea (18 mesi) deve essere considerato complessivamente, anche nel caso in cui le merci, siano temporaneamente vincolate a un altro regime speciale (ad esempio, il perfezionamento attivo per lavori e/o riparazioni non effettuabili nell’ambito del regime di ammissione temporanea) e siano poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.  

Nel settore della nautica, è molto frequente che l’imbarcazione sia vincolata al regime di ammissione temporanea dal proprietario (un soggetto non stabilito nell’UE), per un determinato periodo, e il cantiere navale, al fine di procedere alle riparazioni commissionate, richieda il regime di perfezionamento attivo. Infatti, se nel corso di alcune lavorazioni, è necessario effettuare modifiche strutturali dell’imbarcazione, per le quali non è più possibile mantenere la nave in ammissione temporanea, resta ferma la possibilità di mutare il regime di ammissione temporanea in un perfezionamento attivo (art. 256 e ss. Cdu).

Quando l’imbarcazione passa dal regime di ammissione temporanea a quello di perfezionamento attivo, in base alla circolare n. 20/2022, il calcolo dei 18 mesi deve essere sospeso per il periodo in cui il bene è vincolato al regime di perfezionamento. La circolare n. 11/2026 chiarisce però che tale sospensione opera soltanto qualora il bene sia vincolato ai diversi regimi dal medesimo soggetto e per la medesima finalità (uso privato).

L’Agenzia delle dogane sostiene che poiché differiscono sia i soggetti titolari dei due regimi riferiti al medesimo bene, sia le finalità per le quali il bene è vincolato agli stessi (nonostante si tratti sempre di riparazioni), ai fini del calcolo del termine massimo di permanenza in ammissione temporanea dovranno essere considerati esclusivamente i periodi in cui l’imbarcazione è vincolata a tale regime da parte del medesimo soggetto, titolare del mezzo.

Dubbi ancora irrisolti

La circolare però, non fa esplicito riferimento al caso in cui sia intervenuto un T.O.R.O. (Transfer of rights and obligations), con la conseguenza che nella prassi alcuni Uffici considerano diversi i titolari dei due regimi (e quindi sospendono il termine), mentre altri considerano il cantiere come unico titolare (senza concedere la sospensione del termine).

In base al documento “TAXUD/A2/SPE/2016/001-Rev 23 EN – PROCEDURE SPECIALI – Titolo VII UCC / Guida per gli Stati membri e il Commercio”, il T.O.R.O. trasferisce alcuni diritti e obblighi specifici, ma non include la titolarità del regime di ammissione temporanea. In particolare, il documento chiarisce che i diritti trasferiti dal T.O.R.O. riguardano l’uso delle merci, il loro movimento, l’esportazione e il beneficio dell’estinzione del debito doganale (art. 124, par. 1, Cdu). Le obbligazioni comprendono l’assegnazione delle merci all’uso previsto, la tenuta dei registri, la disponibilità per la sorveglianza doganale e il pagamento dei dazi in caso di debito doganale (art. 79 Cdu).

In base a queste indicazioni, il titolare del T.O.R.O. non è titolare del regime di ammissione temporanea, ma solo dei diritti e degli obblighi specifici elencati. Di conseguenza, quando un’imbarcazione transita dal regime di ammissione temporanea al T.O.R.O., il termine di 18 mesi per l’ammissione temporanea dovrebbe essere sospeso, poiché la responsabilità per il regime doganale non è completamente trasferita al cantiere, ma riguarda solo gli aspetti legati all’uso e alla gestione delle merci.

Un chiarimento in tal senso risulterebbe essenziale, non solo per garantire una corretta applicazione della normativa comunitaria, ma anche per evitare che i cantieri navali italiani siano penalizzati rispetto alla concorrenza internazionale.

Utilizzo delle imbarcazioni private

La circolare, riprendendo il contenuto dell’articolo 212 RD, chiarisce la fondamentale distinzione tra la figura dell’“utilizzatore” dell’imbarcazione e quella del “titolare dell’autorizzazione” al regime di ammissione temporanea.

La norma prevede che le imbarcazioni ad uso privato in regime di ammissione temporanea debbano essere utilizzate da soggetti stabiliti al di fuori del territorio dell’Unione.

La medesima disposizione, al paragrafo 2, dispone, inoltre, che l’autorizzazione al regime debba essere concessa al soggetto che ha il controllo fisico delle merci al momento del vincolo delle stesse per il regime di ammissione temporanea, salvo che tale soggetto agisca per conto di un’altra persona; in tal caso, l’autorizzazione è concessa a quest’ultima.

La norma precisa, infine, che le imbarcazioni immatricolate in un Paese terzo possano essere utilizzate da un soggetto privato stabilito in un Paese terzo, a condizione che tale soggetto sia autorizzato da parte del titolare del regime di ammissione temporanea.

Regime di ammissione temporanea per imbarcazioni ad uso commerciale

La circolare fornisce alcuni chiarimenti anche in relazione ai mezzi di trasporto impiegati per uso commerciale, ossia con finalità di trasporto di persone a titolo oneroso, ovvero per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito.

Per gli yacht utilizzati sulla base di contratti commerciali a titolo oneroso, come il noleggio, i termini di appuramento sono quelli indicati nell’articolo 217, lettera b) RD, i quali stabiliscono che la permanenza nel territorio unionale è limitata al tempo necessario per effettuare il trasporto previsto dal contratto.

La circolare chiarisce, inoltre, un passaggio operativo particolarmente delicato. Nel caso in cui uno yacht commerciale immatricolato in un Paese terzo faccia ingresso nel territorio unionale in assenza di un contratto commerciale, esso potrà beneficiare del regime di ammissione temporanea per uso privato. Tuttavia, nel momento in cui l’unità sia successivamente destinata a un utilizzo commerciale mediante la conclusione di un contratto a titolo oneroso, non è consentita una semplice conversione del regime già in essere. In tale ipotesi, si rende necessario che l’imbarcazione esca dal territorio unionale, determinando così la chiusura del precedente regime di ammissione temporanea per uso privato e consentendo, soltanto a seguito di un nuovo ingresso, l’attivazione di un distinto regime di ammissione temporanea per uso commerciale.

In tale ipotesi, la presentazione del modulo 71-01 è obbligatoria e deve essere corredata del relativo contratto commerciale. Le attività svolte dallo yacht durante la permanenza nel territorio unionale devono essere annotate nel diario di bordo, o in altro apposito registro tenuto ai fini doganali, ed esibite in caso di controllo doganale.

I commercial yacht possono essere sottoposti a lavori di manutenzione e riparazione ordinaria dell’unità, del materiale di bordo e dei tender, purché tali interventi non alterino significativamente la struttura, le prestazioni e il valore dello yacht. La manutenzione può essere eseguita sia in cantiere sia in rada.

Al termine degli interventi, l’imbarcazione deve riprendere l’attività commerciale prevista per poter continuare a beneficiare del regime di ammissione temporanea.

Le attività di manutenzione e riparazione svolte in tale regime non richiedono la prestazione di una garanzia. Diversamente, la garanzia è necessaria qualora l’imbarcazione venga vincolata al regime di perfezionamento attivo, salvo i casi di esonero, con applicazione delle ulteriori formalità previste per le attività di refitting.

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