Accordo UE – Mercosur: liberalizzazione del commercio e nuove regole d’origine

Accordo UE – Mercosur: liberalizzazione del commercio e nuove regole d’origine

di Sara Armella

In vigore dal 1° maggio 2026 l’Accordo interinale sugli scambi UE – Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). Dopo 25 anni di trattative, l’Unione europea ha deciso anticipare l’applicazione, in via provvisoria, al trattato commerciale. Un accordo storico, destinato a dar vita all’area di libero scambio più grande al mondo, che rappresenta circa il 20% del PIL mondiale. L’intesa prevede il progressivo azzeramento dei dazi sul 91% dei prodotti esportati dall’Unione europea, aprendo la strada a nuove opportunità di mercato per le aziende italiane ed europee. Ma soltanto i prodotti che soddisfano le regole di origine preferenziale hanno diritto all’esenzione totale dai dazi: diventa indispensabile, pertanto, approfondire la propria supply chain, tracciando l’origine delle componenti utilizzate e il processo di lavorazione effettuato.

Il 17 gennaio, l’Unione europea ha firmato un’intesa storica con i Paesi Mercosur. L’intesa si articola in due strumenti giuridici paralleli: l’accordo di partenariato UE-Mercosur (EMPA), che combina dialogo politico, cooperazione e commercio, e quello commerciale interinale (ITA), che disciplina gli impegni commerciali e di investimento e fungerà da strumento autonomo fino all’entrata in vigore dell’intero accordo di partenariato.

L’applicazione provvisoria, prevista dal 1° maggio, assicura l’abolizione delle tariffe su determinati prodotti, creando nuove opportunità per il commercio e gli investimenti. Le imprese, i consumatori e gli agricoltori dell’UE possono quindi iniziare a beneficiare immediatamente dell’accordo, mentre i settori sensibili dell’economia europea resteranno pienamente protetti grazie a solide garanzie. Si stima che l’11% delle linee tariffarie dell’export europeo avrà accesso duty-free dal 1° maggio.

L’Accordo prevede, a partire dal 1° maggio, la riduzione immediata delle tariffe su una serie di prodotti selezionati, tra cui prodotti ittici come pesci, molluschi e frutti di mare, attualmente soggetti a dazi compresi tra il 7,5% e il 23%. Beneficiano, inoltre, dell’azzeramento dei dazi diversi beni industriali e componenti, in particolare parti di autoveicoli (paraurti), elementi per orologeria, alcuni prodotti del settore dell’illuminazione e articoli per la scrittura. In misura più limitata, l’apertura riguarda anche strumenti musicali e materiale sportivo, a seconda delle specifiche categorie merceologiche.

Rientrano tra i settori che beneficiano fin dall’avvio dell’accordo anche alcune voci del comparto dei prodotti dell’industria metallurgica e siderurgica. Analogamente, anche alcune apparecchiature elettriche di segnalazione e controllo per infrastrutture di trasporto, comprese le relative parti, beneficiano fin da subito dell’eliminazione o della significativa riduzione delle tariffe, pur partendo in alcuni casi da livelli già contenuti di imposizione.

I principali prodotti dell’export europeo, tuttavia, sono soggetti a un percorso di liberalizzazione graduale, con tempistiche di azzeramento dei dazi più lunghe. L’intesa con il Mercosur eliminerà progressivamente il 91% delle barriere commerciali, azzerando i dazi sui prodotti europei esportati verso i Paesi partner. Si tratta, in molti casi, di un sistema di liberalizzazione progressiva basato su contingenti tariffari in crescita nel tempo, che saranno ampliati gradualmente nel corso di un periodo compreso tra i 6 e i 18 anni. L’obiettivo è quello di consentire un’apertura del mercato controllata, evitando shock competitivi immediati per i settori più sensibili dell’Unione europea.

Per esempio, per i veicoli e componenti automobilistici, attualmente soggetti a dazi fino al 35%, il periodo di transizione sarà significativamente lungo. In Brasile e Argentina, i dazi sui veicoli elettrici e ibridi saranno ridotti immediatamente dal 35% al ​​25%, seguiti da una graduale riduzione al 5% dopo 15 anni e dalla completa eliminazione delle tariffe all’importazione entro il 18° anno.

Per il settore farmaceutico, attualmente soggetto a dazi che possono arrivare fino al 14%, è prevista in diversi casi la riduzione immediata dei dazi a partire dal 1° maggio, mentre per le restanti categorie è stabilito un percorso di liberalizzazione progressiva fino alla completa eliminazione nell’arco di cinque anni.

Anche per il settore dell’abbigliamento e tessili, che sconta tariffe fino al 35%, è prevista la completa eliminazione dei dazi in 9 anni.

Soltanto i prodotti che soddisfano le nuove regole di origine preferenziale hanno diritto alla riduzione o all’esenzione dai dazi negli scambi commerciali tra Unione europea e Mercosur. L’Accordo di libero scambio prevede, infatti, l’azzeramento dei diritti doganali tra i due blocchi, ma tale vantaggio si applica esclusivamente alle merci aventi “origine preferenziale”.

L’accordo, quindi, non prevede un annullamento automatico dei dazi per ogni operazione commerciale, ma trova applicazione esclusivamente nei confronti dei prodotti che soddisfano le condizioni, legali e sostanziali, per essere considerati di origine preferenziale europea o Mercosur.

L’azzeramento dei dazi è subordinato, infatti, al riconoscimento di tre distinte condizioni. Dal punto di vista sostanziale, la merce deve rispettare le regole di origine preferenziale stabilite dal testo dell’Accordo e dall’allegato 3B. Il bene esportato deve, inoltre, essere accompagnato da una prova dell’origine preferenziale e, infine, è necessario che il prodotto sia trasportato direttamente dall’Unione europea verso l’area Mercosur.

Tra le categorie di prodotti che beneficiano del dazio zero, in primo luogo si collocano i beni che possono definirsi “interamente ottenuti” nell’Unione europea, per esempio quelli che derivano dall’agricoltura, dall’allevamento del bestiame, ma anche i rifiuti e scarti derivanti da operazioni di produzione ivi condotte, oppure articoli usati in tale zona e adatti solo al recupero di materie prime.

In secondo luogo, possono beneficiare del trattamento preferenziale i prodotti ottenuti nell’Unione europea esclusivamente a partire da materiali originari. Rientrano in tale categoria di beni i prodotti finiti realizzati con materiali che hanno più componenti o che hanno subito diverse lavorazioni. In questa ipotesi, è importante la tracciabilità di ciascun componente, in quanto ogni materiale, singolarmente considerato, deve essere di origine UE.

I prodotti realizzati mediante anche la trasformazione di materie prime estere o con l’impiego, nella lavorazione, di componenti realizzati in Paesi terzi, hanno diritto al dazio zero esclusivamente se hanno ricevuto, nell’Unione europea, una “lavorazione sufficiente”, come definita dal testo dell’Accordo e, in particolare, se soddisfano le condizioni di cui all’allegato 3B, che prevede regole di origine specifiche per ogni prodotto e richiede un esame molto attento e puntuale.

Per stabilire correttamente l’origine preferenziale è necessario partire dal corretto inquadramento della classificazione doganale del bene esportato e verificare, in relazione alla tipologia di prodotto interessata, la specifica regola di origine prevista dall’allegato 3B dell’accordo.

La lavorazione idonea a fare acquisire l’origine preferenziale è determinata secondo i consueti criteri previsti dagli accordi di libero scambio: cambio della classifica doganale, un particolare processo produttivo, un valore o peso minimo di componenti non originari.

Nel settore agroalimentare, prodotti come il formaggio possono beneficiare del dazio zero solo se latte e materie prime principali sono di origine UE. Analogamente, l’olio d’oliva ottiene il trattamento preferenziale se tutti i prodotti vegetali utilizzati sono stati interamente ottenuti nell’Unione europea. Nel settore meccanico e dei macchinari, invece, un macchinario assemblato con componenti originarie UE e materiali extra-UE può usufruire del dazio zero se rispetta la lavorazione richiesta dalla regola di origine dell’allegato 3B dell’accordo.

Altro aspetto di rilievo è la tutela delle Indicazioni geografiche protette. È previsto il divieto di imitazione per oltre 340 prodotti europei, riconosciuti come indicazioni geografiche (IG) tra cui 57 eccellenze del Made in Italy, come il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma o l’aceto balsamico di Modena. Si tratta del maggior numero di IG protetto da un accordo dell’Unione europea.

In base all’Accordo commerciale interinale (ITA), la concessione del trattamento tariffario preferenziale si basa su un sistema di prova dell’origine fondato principalmente sull’autodichiarazione dell’esportatore. Lo strumento ordinario è la “dichiarazione di origine” (statement on origin), prevista dall’Allegato 3-C, che viene compilata direttamente dall’esportatore su documenti commerciali quali fatture o bolle di consegna, a condizione che consenta l’identificazione chiara dei prodotti.

Per gli operatori dell’Unione europea, la dichiarazione è associata al sistema REX (Registered Exporter system) e non richiede firma, indipendentemente dal valore della spedizione, fermo restando l’obbligo di conservare la documentazione giustificativa dell’origine.

Per gli esportatori dei Paesi Mercosur, invece, è richiesta la registrazione nei rispettivi sistemi nazionali e l’indicazione del numero identificativo, accompagnata dalla firma della dichiarazione, che può essere autografa, elettronica o digitale a seconda della normativa interna.

In aggiunta allo schema ordinario, l’accordo prevede una misura transitoria che consente, per un periodo limitato, l’utilizzo di un “certificato di origine” alternativo (Allegato 3-D). Tale documento, pur assumendo forma di certificato, ha valore di dichiarazione di origine ed è emesso da enti autorizzati e successivamente vistato, potendo essere utilizzato in sostituzione o in aggiunta allo statement on origin in base alle scelte normative nazionali.

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