Il Cbam entra nella fase definitiva con nuove regole per gli importatori
di Stefano Comisi e Tatiana Salvi
Dal 1° gennaio 2026 il Cbam è entrato nella fase definitiva. Con la circolare 24 dicembre 2025, n. 36/D, l’Agenzia delle dogane ha fornito le prime indicazioni operative agli importatori di beni ad alto impatto ambientale, tra cui ferro, ghisa, acciaio, cemento, alcune sostanze chimiche, ma anche concimi ed energia elettrica. Recependo le modifiche introdotte dal Regolamento UE 8 ottobre 2025, n. 2083, la Circolare ha precisato che il meccanismo si applicherà solo alle aziende che importano complessivamente almeno 50 tonnellate annue di merci Cbam, restando esenti sotto tale soglia, a condizione che gli operatori tengano costantemente monitorato l’eventuale superamento della soglia di esenzione.
Il requisito essenziale è il possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato. L’Agenzia ha sottolineato, inoltre, che anche i rappresentanti doganali indiretti sono tenuti a registrarsi come dichiaranti autorizzati, anche nel caso in cui agiscano per conto di soggetti esenti dal meccanismo.
La circolare introduce, inoltre, il contenuto di un’importante deroga: dal 1° gennaio 2026, infatti, gli operatori sopra soglia che non abbiano ancora ottenuto la qualifica di dichiarante Cbam autorizzato potranno continuare temporaneamente a importare prodotti Cbam, purché entro il 31 marzo 2026 presentino l’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione e siano, dunque, in attesa di ricevere una risposta dall’Autorità competente. In tale contesto, il possesso da parte del richiedente di un’autorizzazione AEO assume un ruolo fondamentale, consentendo un’istruttoria semplificata e garantendo maggiore rapidità del procedimento.