Made in Italy: annullata la sanzione all’importatore per errore del fornitore estero

Made in Italy: annullata la sanzione all’importatore per errore del fornitore estero

La Corte di Cassazione esclude la sanzione inflitta all’importatore che agisce in buona fede, stabilendo che non è punibile chi dimostra di aver chiesto per iscritto al fornitore l’etichetta «made in China» sui prodotti importati (Cass., sez. II, 22 ottobre 2025, n. 28041).

Una decisione che segna un punto di svolta nella disciplina sanzionatoria applicabile in materia di tutela del “made in Italy”, ponendo al centro il principio della colpa effettiva dell’importatore e la rilevanza del caso fortuito, rappresentato dall’errore del fornitore estero.

Nel caso di specie, la Camera di commercio aveva irrogato una sanzione di 22.500 euro nei confronti di una società importatrice italiana che aveva importato prodotti privi di una chiara indicazione dell’origine, tali da poter indurre in errore il consumatore sull’effettiva provenienza nazionale della merce. La Corte di Cassazione ha però riconosciuto che l’impresa aveva agito con diligenza, avendo chiesto per iscritto al partner commerciale cinese di apporre l’etichetta “Made in China”.

I giudici di legittimità precisano che l’importatore non è tenuto a essere presente al momento della spedizione né ad aprire i colli prima dello sdoganamento, poiché l’operazione è eseguita tramite uno spedizioniere doganale. L’errore del fornitore, dunque, rientra nelle ipotesi di caso fortuito, quale evento «imprevisto e imprevedibile», che esclude l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo.

La Corte di Cassazione ha sottolineato, inoltre, che le informazioni sull’origine estera del prodotto possono essere fornite anche nella fase di commercializzazione, in conformità alla stessa norma sanzionatoria, la quale consente al titolare o licenziatario del marchio di accompagnare la merce con un’attestazione idonea a chiarire la reale provenienza dei beni.

La pronuncia conferma un orientamento volto a valorizzare il comportamento diligente dell’importatore e a circoscrivere la responsabilità solo ai casi in cui sia dimostrabile la responsabilità dell’operatore, riconoscendo il rilievo del caso fortuito e dell’affidamento legittimo nel corretto adempimento da parte del fornitore estero.

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