Ampio spazio agli spedizionieri doganali, a cui l’Agenzia delle dogane attribuisce la funzione di esperti per il rilascio di autorizzazioni e certificazioni. Il ruolo del doganalista, che da sempre opera accanto alle imprese, diventa ora centrale anche per l’ottenimento della certificazione AEO, alla base di molte agevolazioni riconosciute dalle Dogane. La circolare 20/05/2024, n. 14/D attribuisce, infatti, un compito importante agli spedizionieri doganali, che in qualità di esperti potranno fornire le proprie valutazioni all’Agenzia, accelerando il rilascio di numerose autorizzazioni.
L’obiettivo è semplificare l’iter amministrativo, riducendo i tempi di audit e velocizzando il processo decisionale. Resta, però, la possibilità, per l’Agenzia, di ripetere l’audit in autonomia.
Si tratta di un importante riconoscimento, che di fatto delega alla categoria professionale dei doganalisti una serie di attestazioni, alla base di autorizzazioni e significative semplificazioni. In particolare, il professionista potrà attestare che l’impresa è dotata di un efficace sistema di gestione delle scritture contabili e di tracciabilità delle operazioni doganali, nonché di un sistema di controllo interno (art. 39, lett. b), Reg. UE 952/2013, Cdu). L’esperto potrà certificare, inoltre, la comprovata solvibilità finanziaria della società, ossia la sua regolarità nel pagamento dei diritti doganali (art. 39, lett. c), Cdu) e la presenza di adeguati standard di sicurezza (art. 39, lett. e), Cdu). Tra i requisiti che saranno oggetto di valutazione da parte dell’esperto, vi è, infine, l’adozione, da parte dell’operatore, di un modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Quanto ai requisiti, potranno svolgere la funzione di “esperti” i doganalisti e i Cad che siano in possesso di un attestato, rilasciato dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, che riconosca lo svolgimento di un’adeguata attività di formazione negli ultimi tre anni e il regolare versamento delle quote di iscrizione all’Albo professionale. Tale requisito non è necessario se il doganalista è in possesso dell’autorizzazione AEO. Ulteriore condizione richiesta dalla circolare è che non ricorrano le circostanze previste dall’art. 127 RE, ossia che non vi sia nessuna forma di controllo tra il doganalista e la società.