Forfettizzazione del valore doganale: i chiarimenti dell’Agenzia delle dogane
di Sara Armella e Tatiana Salvi
Si estendono i vantaggi della forfettizzazione del valore: fino a oggi l’autorizzazione poteva essere rilasciata per un tempo limitato, mentre ora è possibile pianificare con l’Agenzia delle dogane alcuni criteri essenziali, che rimangono fermi e validi a tempo indeterminato. La circolare 24/11/2025, n. 30/D, impone però un monitoraggio annuale, per assicurare che il valore autorizzato rimanga coerente e attuale.
Si tratta di un’importante novità perché il valore doganale rappresenta un elemento complesso da determinare, soprattutto nel caso in cui al momento dell’importazione non si conoscano ancora alcune componenti come le royalties, che sono calcolate sul valore di rivendita sul mercato nazionale.
Un altro elemento che spesso incide sulla determinazione del valore è quello legato a eventuali transfer pricing adjustments. Secondo uno studio Ocse, circa il 60% degli scambi doganali avviene nel contesto di soggetti tra loro correlati, effetto della supply value chain, ossia dell’organizzazione, su scala mondiale, dei processi produttivi. Tra la disciplina sul valore in dogana e la normativa sul transfer pricing non si registra una perfetta coincidenza, con la conseguenza che la medesima operazione intercompany potrebbe presentare due valori diversi. Per ottimizzare gli oneri doganali, con riconoscimento del valore definitivo del bene risultante da eventuali transfer pricing adjustments, gli operatori possono ricorrere alla dichiarazione doganale semplificata.
In alternativa, le circolari 6/11/2015, n. 16/D e 21/04/2017, n. 5/D hanno introdotto la possibilità di forfettizzare il valore con un ruling preventivo. A differenza della dichiarazione semplificata, che comporta maggiori oneri gestionali, documentativi e finanziari, poiché rimanda a un momento successivo la definizione della valutazione doganale, la forfettizzazione consente, invece, di definire in anticipo il valore della merce da dichiarare, quando vi siano elementi non quantificabili al momento dell’importazione.
L’Agenzia delle dogane sostituisce le indicazioni contenute nelle precedenti circolari, precisando che tale semplificazione può essere utilizzata esclusivamente per il regime dell’importazione e che può essere concessa soltanto nei casi in cui si utilizza il criterio primario del valore di transazione.
La circolare premia gli operatori economici autorizzati, prevedendo un iter accelerato e un’istruttoria semplificata per le aziende certificate AEO. Tali soggetti hanno il vantaggio di aver già dimostrato la sussistenza dei requisiti soggettivi e possono, pertanto, beneficiare di un’istruttoria più rapida: l’Agenzia delle dogane deve rilasciare la decisione entro il termine di 90 giorni, mentre per gli altri importatori il termine è di 120 giorni.
L’AEO rappresenta, infatti, un vero e proprio certificato di affidabilità per l’azienda, che dà diritto a tutte le semplificazioni e le agevolazioni previste dal Codice doganale dell’Unione, garantendo risparmi nei tempi di consegna e nei costi aziendali. La certificazione AEO attesta che l’impresa è affidabile, aggiornata e compliant rispetto alle norme del commercio internazionale e del diritto doganale e ha un elevato valore reputazionale, essendo conosciuta in tutto il mondo.