Esenzione accise sul carburante solo in caso di vero noleggio
di Stefano Comisi
Per la Corte di Cassazione (sentenza 8037/2024), al fine di ottenere l’esenzione accise sul carburante è sempre necessario dimostrare l’effettivo svolgimento del noleggio dell’imbarcazione. Assume, infatti, valore preliminare il carattere commerciale (e non privato) della prestazione. Secondo la Suprema Corte, non è sufficiente la stipulazione di un contratto di locazione o noleggio per accedere al beneficio.
Per facilitare la libera prestazione di servizi nautici a livello europeo, la direttiva CE 2003/96 prevede che i carburanti impiegati nelle unità da diporto siano esenti dalle accise sui rifornimenti. Le imbarcazioni che, al contrario, sono utilizzate per scopi privati, diversi cioè dal trasporto di passeggeri o da altre prestazioni di servizi, non possono beneficiare di tale agevolazione.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l’Agenzia delle dogane aveva accertato maggiori accise in capo a un armatore, sebbene lo stesso avesse prodotto in giudizio un contratto di noleggio. Per la Dogana, l’imbarcazione in realtà sarebbe stata utilizzata a soli scopi “ricreativi” e, pertanto, non rispettava i requisiti di accesso all’agevolazione fiscale.
La Suprema Corte ha confermato l’impostazione dell’Amministrazione doganale, ritenendo non sufficiente la presenza di un contratto di noleggio per ottenere l’esenzione accise, non avendo, invece, il contribuente dimostrato l’effettiva finalità commerciale dell’imbarcazione.
Secondo i giudici non era nemmeno applicabile il Codice italiano della nautica (d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171), che contempla l’utilizzazione del mezzo a “scopi commerciali” anche in presenza di un mero contratto di locazione. Nel caso di specie, infatti, l’esenzione accise è regolata da una direttiva europea, e cioè una norma sovraordinata a quelle dell’ordinamento interno, che deve sempre trovare applicazione in caso di contrasti con la disciplina nazionale.