Regolamento EUDR: adempimenti doganali, codici TARIC e guida ai sistemi informatici

Regolamento EUDR: adempimenti doganali, codici TARIC e guida ai sistemi informatici

Sara Armella e Stefano Comisi

Dal 30 dicembre 2026 entra in vigore il regolamento europeo sulla deforestazione (reg. UE 2023/115), con nuovi adempimenti per le medie e le grandi imprese; per le micro e le piccole, invece, l’applicazione è differita al 30 giugno 2027. Nel mese di settembre, l’Unione europea ha pubblicato nuovi aggiornamenti, chiarendo l’ambito di applicazione della disciplina EUDR e la gestione dei nuovi obblighi di due diligence.

Il regolamento EUDR (European Union Deforestation Regulation, reg. UE 2023/115) introduce nuovi rilevanti adempimenti per l’importazione in territorio europeo di prodotti realizzati utilizzando materie prime che contribuiscono al degrado forestale e al disboscamento.

Dal 30 dicembre 2026, le grandi e le medie imprese non potranno mettere a disposizione sul mercato unionale o esportare i prodotti interessati dalla normativa EUDR, a meno che questi non risultino a deforestazione zero o realizzati nel rispetto della legislazione del Paese di produzione e oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (Due Diligence Statements, DDS). L’obbligo per le micro e le piccole imprese scatta invece il 30 giugno 2027.

Ambito di applicazione

Le restrizioni all’importazione riguardano alcune categorie di prodotti, tra cui bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.

L’elenco dei beni coinvolti dalla normativa sulla deforestazione (allegato I EUDR) è stato oggetto di un recente aggiornamento. Il reg. 2026/2102, in vigore dal 18 settembre, ha escluso dall’ambito di applicazione dell’EUDR le pelli bovine grezze e lavorate, gli pneumatici ricostruiti, la soia da semina, gli articoli in gomma vulcanizzata, i nastri trasportatori e di trasmissione, i sedili per aeromobili e i veicoli a motore.

Sono state introdotte, inoltre, alcune esenzioni per categorie specifiche: rifiuti, prodotti usati e di seconda mano, materiali da imballaggio e prodotti destinati a usi particolari come i medicinali, i campioni e i prodotti impiegati per analisi, esami e prove.

Caffè solubile, alcuni derivati dell’olio di palma e le lingue bovine congelate, invece, sono stati aggiunti all’elenco.

Per consentire alle imprese di adeguarsi alle modifiche apportate dall’Unione europea, tali nuovi prodotti saranno soggetti al regolamento EUDR a partire dal 30 dicembre 2027.

Guida all’utilizzo dei sistemi informatici

Il 21 settembre 2026 la Commissione europea ha pubblicato la versione aggiornata della EUDR Information System User Guide, il manuale operativo che accompagna gli operatori nell’utilizzo del sistema informativo per la creazione, la gestione e la trasmissione delle dichiarazioni di dovuta diligenza.

La guida descrive in modo puntuale le fasi operative per la registrazione degli operatori nel sistema, la compilazione e la presentazione delle DDS, con le relative opzioni per l’inserimento delle geolocalizzazioni tramite coordinate manuali, strumento GeoEditor o file GeoJSON, nonché la gestione dell’intero ciclo di vita delle dichiarazioni. Tra le funzionalità illustrate figurano la possibilità di raggruppare più DDS in un unico “Group Head”, la funzione “Copy As New” per la duplicazione di dichiarazioni con contenuto simile e altri strumenti. Sul fronte delle operazioni doganali, la guida precisa che per le attività di import ed export è necessario che l’operatore disponga di un numero EORI registrato nel sistema. Il numero di riferimento della DDS, generato automaticamente all’atto della validazione (stato available), è quello da indicare nella dichiarazione doganale. Tale identificativo è essenziale perché autorizza all’immissione sul mercato unionale dei prodotti oggetto della dichiarazione, ovvero alla loro esportazione.

La dichiarazione semplificata

Un importante strumento a disposizione degli operatori è la dichiarazione semplificata (Simplified Declaration, SD), che l’atto di esecuzione della Commissione europea del 13 luglio 2026 ha esteso a favore anche dei micro e piccoli operatori primari (Micro or Small Primary Operators, MSPO).

A differenza della DDS, che deve essere presentata per ciascun lotto di prodotti immessi sul mercato o esportati, la SD presenta una modalità di gestione più flessibile. Tale dichiarazione riporta, infatti, la quantità annua stimata dei prodotti che il MSPO intende commercializzare, senza necessità di replicare la dichiarazione a ogni singola transazione. La SD rimane valida senza limiti di tempo fino all’eventuale ritiro, e può essere aggiornata volontariamente in caso di variazioni rilevanti, ad esempio l’aggiunta di nuove particelle o di nuovi prodotti.

Codici TARIC aggiornati

Da ultimo, il 25 settembre 2026, la Commissione europea ha reso disponibile la versione aggiornata dei codici TARIC da indicare nelle dichiarazioni di importazione ed esportazione (nota Ares(2024)6896255, Revisione 1). Tra questi figurano, per esempio, i codici relativi ai campioni di prodotti da sottoporre ad analisi (Y187), agli imballaggi monouso e riutilizzabili utilizzati (Y190) e ai prodotti utilizzati nella fabbricazione di medicinali (Y191). Occorre precisare che quest’ultimo codice non è applicabile in via generalizzata, ma soltanto ai codici NC espressamente indicati nell’allegato I EUDR (4401, 4405, 4415, 4416 e capitolo 48).

L’aggiornamento, inoltre, ha introdotto due coppie di codici dedicati ai soggetti “a valle”: Y196 (non PMI) e Y188 (PMI) per gli esportatori, C720 (non PMI) e C725 (PMI) per gli importatori di prodotti i cui obblighi dichiarativi EUDR sono già stati assolti dal soggetto “a monte”.

L’obbligo di indicare i codici corrispondenti sussiste al momento della presentazione della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica delle merci o della dichiarazione di esportazione.

Se il sistema informatico riporta la condizione B090 (mancata presentazione della DDS o della DS in assenza di esenzioni applicabili), la dichiarazione non ha superato i controlli: l’operazione di importazione o esportazione non è consentita e pertanto bloccata.

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