Accise e IVA: la Suprema Corte nega l’abbuono d’imposta in caso di sottrazione della merce

Accise e IVA: la Suprema Corte nega l’abbuono d’imposta in caso di sottrazione della merce

di Stefano Comisi

Confermata la natura oggettiva della responsabilità del gestore di un magazzino di custodia temporanea in caso di sottrazione di merce sottoposta ad accisa. L’ordinanza 3 aprile 2026, n. 8344, della Corte di Cassazione ha disapplicato l’art. 4 c. 1 D.Lgs. 504/96 (Testo unico accise, TUA), vigente all’epoca dei fatti contestati e nella versione del testo modificata dall’art. 1 D.Lgs. 180/2021, nella parte in cui riconosceva l’abbuono dell’accisa anche ai fatti imputabili a titolo di colpa non grave, equiparati dalla disposizione nazionale alla perdita dei beni per caso fortuito o forza maggiore.

Secondo la Corte, la disposizione del TUA contrasta con l’art. 7, par. 4, dir. 2008/118/CE, e con l’art. 14, par. 1, dir. 92/12/CEE, le quali riconoscevano l’abbuono dell’imposta ai prodotti in regime sospensivo nei soli casi di forza maggiore e caso fortuito, accertati dall’Autorità di uno Stato membro.

L’abbuono costituisce una deroga alla regola generale sull’esigibilità delle accise, che necessita quindi di un’interpretazione restrittiva (Corte di Giustizia UE, 18 dicembre 2007, C-314/06). Caso fortuito e forza maggiore, di conseguenza, sono integrate solo nel caso di perdita della merce, intesa come definitiva inutilizzabilità, ossia impossibilità materiale dei beni di essere immessi in consumo, o di entrare nel circuito commerciale dell’Unione (Corte di Giustizia UE, 7 settembre 2023, C-323/23).

Tali esimenti, infatti, si riferiscono a circostanze estranee al depositario autorizzato, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte sua (Corte di Giustizia, 18 aprile 2024, C-509/22).

Secondo la Corte, le suddette circostanze sono escluse, invece, in caso di furto con cui si realizza l’immissione in consumo del prodotto, ossia lo “svincolo della merce, anche irregolare, da un regime sospensivo” (art. 2, comma 2, lett. b), TUA).

La merce, in tal caso, resta nel circuito commerciale dell’Unione e l’imposta, pertanto, diviene esigibile.

L’ordinanza 8344/2026 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti anche in tema di Iva.

Il furto riguardava prodotti vincolati al regime di custodia temporanea, che erano in transito nel territorio dell’Unione. Ciò significa che non avevano ancora ricevuto una destinazione doganale e, di conseguenza, l’Iva non era ancora stata assolta. A rilevare, pertanto, è la loro posizione di beni extra-UE.

Anche per l’Iva, il furto integra un’ipotesi di svicolo irregolare dal regime di custodia temporanea, in particolare di sottrazione al controllo doganale, che rende dovuta l’imposta.

Nonostante i diversi presupposti delle due imposte, la Corte è giunta al medesimo risultato, escludendo l’abbuono anche per l’Iva.

La posizione del gestore di un magazzino di custodia temporanea, pertanto, risulta particolarmente gravosa. Tale soggetto è tenuto al versamento dell’Iva e delle accise anche se completamente estraneo alla condotta illecita del terzo e se ha posto in essere ogni accortezza per evitare che il fatto si realizzasse.

L’ordinanza n. 8344/2026 della Corte di Cassazione stabilisce che la colpa non grave non può più essere equiparata al caso fortuito o alla forza maggiore. La Suprema Corte nega di fatto l’abbuono d’imposta in caso di furto, interpretando tale evento come una “immissione in consumo” irregolare piuttosto che come una perdita definitiva del bene.

Ne deriva una responsabilità di stampo prettamente oggettivo per il gestore del magazzino di custodia temporanea. Tale figura si trova oggi a dover garantire il pagamento dei tributi anche a fronte di condotte illecite di terzi, indipendentemente dall’adozione di misure di sicurezza diligenti o dalla propria estraneità ai fatti. Il furto non è più considerato un’esimente, bensì un rischio d’impresa che ricade interamente sull’operatore, rendendo il quadro normativo estremamente gravoso per chi gestisce merci in regime sospensivo.

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