E-commerce, dogane, ambiente e nuovi reati: cosa cambia nel 2026
di Sara Armella e Tatiana Salvi
Il 2026 riparte carico di novità per l’import-export: dal 24 gennaio entrano in vigore i nuovi reati per le violazioni relative agli scambi internazionali. Il 211/2025 recepisce la direttiva UE 2024/1226, introducendo nuove responsabilità penali per aziende e dirigenti che violano misure restrittive UE e rendendo necessario un aggiornamento dei modelli 231. Grande attesa anche per l’accordo UE-Mercosur, che diventerà il più grande accordo di libero scambio al mondo e offrirà nuove opportunità per l’export, assicurando il dazio zero sul 91% dei prodotti originari UE. Dal 1° gennaio, tutte le spedizioni provenienti da Paesi extra-UE con valore fino a 150 euro sono soggette a una handling fee di 2 euro. Da gennaio, infine, il CBAM è entrato nella fase definitiva per le importazioni ad alto impatto ambientale.
Le violazioni delle misure restrittive UE entrano nel catalogo di reati 231. Nuove ipotesi di reato per le aziende che acquistano o vendono in Paesi extra-UE in violazione delle restrizioni agli scambi internazionali. Il d.lgs. 211/2025 recepisce la direttiva UE 2024/1226, prevedendo nuove responsabilità penali anche per le aziende, ai sensi del d.lgs. 231/2001. Le nuove misure rientrano, infatti, tra i reati presupposti del d.lgs. 231/2001 e rendono indispensabile un aggiornamento dei modelli organizzativi e di gestione.
La violazione delle misure restrittive imposte dall’Unione europea era già punita dalla sanzione prevista dall’art. 20 del d.lgs. 221/2017, che prevede la pena della reclusione dai 2 ai 6 anni.
Il legislatore introduce ora nuovi reati prevedendo un capo all’interno del codice penale, dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”.
Gli importatori e gli esportatori che non rispettano i divieti possono incorrere in una sanzione penale di cui potrà essere ritenuta responsabile anche l’azienda. In particolare, in caso di violazione dei divieti imposti dall’Unione europea, per esempio nei confronti della Russia, le aziende che non hanno adottato adeguati presidi di controllo, possono incorrere in una sanzione pecuniaria compresa tra l’1% e il 5% del fatturato globale.
A questa misura si aggiunge anche il reato configurabile nei confronti dei legali rappresentanti e dei soggetti apicali, per i quali è prevista la pena dai 2 ai 6 anni di reclusione e la multa da 25 mila a 250 mila euro (art. 275-bis, codice penale).
A essere interessate sono l’importazione, l’esportazione, la vendita, l’acquisto, la commercializzazione, il trasferimento, il transito, il trasporto di beni, la messa a disposizione di fondi o risorse a soggetti sanzionati, il mancato congelamento di fondi e le operazioni senza autorizzazione o con documenti falsi.
Rientrano nei nuovi reati sono anche le violazioni dei divieti dual use, che sono punibili anche a titolo di colpa grave (art. 275-quinquies). Con il nuovo quadro normativo si rende necessaria, pertanto, anche l’adozione di programmi interni di conformità in materia di export control. Questo passaggio che non rappresenta più soltanto una best practice, ma diventa ora essenziale per prevenire una contestazione penale.
Accordo UE-Mercosur: opportunità per le aziende italiane. Il 9 gennaio 2026, dopo oltre 25 anni di trattative, la maggioranza degli Stati membri dell’Unione, tra cui l’Italia, si è espressa a favore della firma dell’Accordo di libero scambio con i Paesi Mercosur.
Con circa 270 milioni di abitanti e una dimensione economica tale da collocarlo al sesto posto tra le economie mondiali, il Mercosur rappresenta il decimo partner commerciale dell’Unione europea. Nel 2024 il valore degli scambi commerciali tra UE e Mercosur ha superato i 111 miliardi di euro, con esportazioni europee verso i Paesi del Mercosur pari a circa 55,2 miliardi di euro per i beni e 29,3 miliardi per i servizi. Negli ultimi 10 anni le esportazioni europee sono aumentate del 25%, scontrandosi però con dazi elevati sui settori chiave dell’export: 35% per automobili, 14–20% per macchinari ed elettrodomestici, 14% per farmaci e 35% per tessili e calzature, oltre a licenze d’importazione non automatiche e standard tecnici divergenti.
Grazie all’accordo, oltre il 91% delle esportazioni europee beneficerà di una liberalizzazione tariffaria, con percorsi graduali per i prodotti più sensibili. Secondo le stime della Commissione europea, l’accordo con il Mercosur potrebbe incrementare le esportazioni europee di circa 49 miliardi di euro annui, con un aumento stimato del 39% e il consolidamento di oltre 440 mila posti di lavoro.
Soltanto i prodotti che soddisfano le nuove regole di origine preferenziale hanno diritto all’esenzione totale dai dazi negli scambi commerciali tra Unione europea e Mercosur. L’Accordo di libero scambio prevede, infatti, l’azzeramento dei diritti doganali tra i due blocchi, ma tale divieto opera soltanto per le merci aventi “origine preferenziale”.
Altro aspetto di rilievo è la tutela delle Indicazioni geografiche protette. È previsto il divieto di imitazione per oltre 340 prodotti europei, riconosciuti come indicazioni geografiche (IG) tra cui 57 eccellenze del Made in Italy, come il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma o l’aceto balsamico di Modena. Si tratta del maggior numero di IG protetto da un accordo dell’Unione europea.
Il Cbam entra nella fase definitiva con nuove regole per gli importatori. Dal 1° gennaio 2026 il Cbam è entrato nella fase definitiva. Con la circolare 24 dicembre 2025, n. 36/D, l’Agenzia delle dogane ha fornito le prime indicazioni operative agli importatori di beni ad alto impatto ambientale, tra cui ferro, ghisa, acciaio, cemento, alcune sostanze chimiche, ma anche concimi ed energia elettrica. Recependo le modifiche introdotte dal Regolamento UE 8 ottobre 2025, n. 2083, la Circolare ha precisato che il meccanismo si applicherà solo alle aziende che importano complessivamente almeno 50 tonnellate annue di merci Cbam, restando esenti sotto tale soglia, a condizione che gli operatori tengano costantemente monitorato l’eventuale superamento della soglia di esenzione.
Il requisito essenziale è il possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato. L’Agenzia ha sottolineato, inoltre, che anche i rappresentanti doganali indiretti sono tenuti a registrarsi come dichiaranti autorizzati, anche nel caso in cui agiscano per conto di soggetti esenti dal meccanismo.
La circolare introduce, inoltre, il contenuto di un’importante deroga: dal 1° gennaio 2026, infatti, gli operatori sopra soglia che non abbiano ancora ottenuto la qualifica di dichiarante Cbam autorizzato potranno continuare temporaneamente a importare prodotti Cbam, purché entro il 31 marzo 2026 presentino l’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione e siano, dunque, in attesa di ricevere una risposta dall’Autorità competente. In tale contesto, il possesso da parte del richiedente di un’autorizzazione AEO assume un ruolo fondamentale, consentendo un’istruttoria semplificata e garantendo maggiore rapidità del procedimento.
Nuovo contributo doganale per le importazioni di modico valore. Il 13 novembre, il Consiglio Ecofin ha siglato un accordo politico per anticipare l’estensione dell’obbligo di pagamento dei dazi ai pacchi di valore inferiore a 150 euro, già prevista dal progetto di riforma del Codice doganale europeo. L’obiettivo è contrastare il fast fashion, ridurre il rischio di evasione legato alla sottovalutazione dei pacchi, riequilibrare le condizioni di concorrenza tra commercio tradizionale e piattaforme digitali e sostenere un sistema doganale sempre più sotto stress per l’elevato volume di merci in ingresso.
Alcuni Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno deciso di anticipare le mosse dell’Unione europea, adottando una fee nazionale.
In particolare, la Legge di bilancio del 2026 ha introdotto un nuovo contributo fisso di 2 euro per ogni spedizione di modico valore, fino a 150 euro, proveniente da Paesi extra UE. Tale contributo è destinato a coprire le spese amministrative legate agli adempimenti doganali e applicabile a tutte le tipologie di transazioni, non solo quelle commerciali tra azienda e consumatore (B2C), ma anche alle vendite tra aziende (B2B) e tra privati (C2C), a prescindere dalla natura commerciale.
La misura, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle dogane 37/D del 30 dicembre 2025, si applica a tutte le spedizioni dichiarate per l’immissione in libera pratica, con esclusione delle merci trasportate dai passeggeri e dichiarate verbalmente in dogana, e prevede che il contributo sia versato dal dichiarante o, in caso di rappresentanza indiretta, dal soggetto per conto del quale è presentata la dichiarazione. La successiva circolare 1/D del 7 gennaio 2026 dà il via a un nuovo periodo transitorio, fino al 28 febbraio 2026, durante il quale saranno ammesse modalità di contabilizzazione e pagamento periodico, in attesa dell’adeguamento dei sistemi informativi.
Dal 1° marzo 2026, invece, il contributo dovrà essere liquidato e riscosso direttamente al momento dell’importazione, mediante apposito codice tributo nella dichiarazione doganale ordinaria H1 (codice 159). Il pagamento periodico resterà valido, invece, per le importazioni dichiarate in forma semplificata (H7).
| Novità | Chi è coinvolto | Quando |
| Nuove ipotesi di reato per violazioni delle misure restrittive UE e dual use | Importatori, esportatori e aziende con responsabilità apicali | Applicabile dal 24 gennaio 2026 con necessità immediata di adeguamento dei programmi di compliance |
| Accordo Ue-Mercosur: Liberalizzazione tariffaria per oltre il 91% delle esportazioni UE | Esportatori UE, lavoratori UE | Approvazione prevista il 17 gennaio 2026 |
| Fase definitiva Cbam: Regole su importazioni ad alto impatto ambientale; registrazione obbligatoria come dichiarante Cbam autorizzato | Importatori sopra 50 tonnellate/anno, anche rappresentanti indiretti | Fase definitiva dal 1° gennaio 2026 |
| Tassa di 2 euro per spedizioni fino a 150 euro da Paesi extra UE | Tutti i soggetti importatori (B2C, B2B, privati) | Periodo transitorio fino al 28 febbraio 2026, riscossione diretta dal 1° marzo 2026 |