Addizionali provinciali accise: confermato il diritto del consumatore al rimborso
Con la sentenza 9 settembre 2025, n. 24929, la Corte di Cassazione torna sul tema delle abrogate addizionali provinciali accise, ribadendo la legittimità della richiesta di rimborso direttamente al fornitore da parte del consumatore finale di energia elettrica. Si tratta di un orientamento ormai consolidato, che supera definitivamente il precedente indirizzo giurisprudenziale restrittivo e si conforma ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Le addizionali sulle accise, introdotte dall’art. 6, commi 1 e 2, d.l. 511/1988, costituivano imposte che i consumatori finali di energia elettrica erano tenuti a versare in bolletta al proprio fornitore, in favore degli Enti locali. La pronuncia in commento, ribadisce l’indirizzo seguito dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità di tale tributo, ritenendolo incompatibile con le norme di diritto europeo (Corte Cost., 15 aprile 2025, n. 43).
In particolare, i giudici della Consulta avevano ritenuto che tali addizionali non perseguissero una finalità specifica, come richiesto dalla direttiva 2008/118/CE (ora abrogata dalla direttiva UE 2020/262). Tale principio di diritto è stato, inoltre, ribadito in numerose sentenze della Corte di Cassazione, che, in un primo momento, aveva ammesso la possibilità di richiedere il rimborso degli importi indebitamente versati direttamente all’Erario. In un secondo momento, invece, la Suprema Corte ha riconosciuto che l’azione di risarcimento costituisce uno strumento di tutela di un diritto individuale del consumatore e che, pertanto, quest’ultimo ha la possibilità di agire direttamente nei confronti del proprio fornitore, per ottenere la ripetizione delle imposte illegittimamente versate (Cass., 29 luglio 2024, n. 21154).
In applicazione di tale indirizzo giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha definitivamente riconosciuto il diritto del consumatore finale a richiedere il rimborso degli importi relativi alle addizionali indebitamente versate direttamente nei confronti del proprio fornitore di energia elettrica. Riguardo alle modalità di richiesta del rimborso, i giudici hanno chiarito la possibilità per il consumatore di attivale l’azione di ripetizione di indebito oggettivo, prevista dall’art. 2033 Codice civile.