Tubi in acciaio: l’origine si determina sulla base della trasformazione sostanziale
di Massimo Monosi e Tatiana Salvi
L’origine doganale di un prodotto si determina in base al Paese in cui il bene ha subito l’ultima lavorazione sostanziale. Con una precisazione: occorre esaminare il tipo di modifiche apportate alla merce e non ci si deve limitare a verificare se vi sia stato o meno un cambio di classificazione doganale dalla materia prima al prodotto finito. A stabilirlo è la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria con la sentenza 7/10/2025, n. 814, che sottolinea come la tariffa doganale comune sia stata concepita in funzione di esigenze specifiche, dovute alla necessità di classificare i prodotti con codici uniformi, e non già al fine di consentire la determinazione dell’origine delle merci.
La sentenza si inserisce in un più ampio filone giurisprudenziale, che ha coinvolto diverse imprese che operano nel settore siderurgico. Sulla base delle conclusioni di un’indagine Olaf, la Dogana aveva ipotizzato che i tubi di acciaio senza saldatura importati, di origine thailandese, avrebbero dovuto essere dichiarati di origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 54,9% del valore della merce. In particolare, secondo l’Agenzia, il fornitore thailandese avrebbe importato dalla Cina alcuni “tubi madre” classificati alla stessa voce doganale dei tubi finiti, non rispettando così la regola di origine prevista dall’allegato 22-01 RD (Reg. UE 2446/2015) che imporrebbe un cambio di classificazione per attribuire l’origine al bene.
Le regole di origine sono stabilite, infatti, mediante un regolamento delegato, che prevede le condizioni in presenza delle quali le lavorazioni avvenute in uno Stato estero sono considerate idonee per determinare l’origine del prodotto. Ma nella previsione di queste regole, la Corte di Giustizia, nel famoso caso Stappert (C-210/22) ha stabilito che la Commissione europea è tenuta a rispettare il principio fondamentale, previsto dal codice, approvato dal Parlamento e dal Consiglio, che stabilisce il concetto di lavorazione sostanziale. L’origine deve, pertanto, essere determinata esclusivamente in funzione del criterio discriminante costituito dall’ultima trasformazione sostanziale.
Secondo la normativa doganale, un prodotto realizzato con componenti aventi origine diverse si considera di “origine non preferenziale” del Paese in cui ha subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (art. 60, par. 2, Cdu).
I giudici liguri hanno annullato l’accertamento della Dogana evidenziando che la Corte di Giustizia UE ha ormai chiarito che la formatura a freddo rappresenta una “trasformazione sostanziale” in quanto comporta modifiche irreversibili nelle proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche dichiarate (Corte di Giustizia UE, 21 settembre 2023, C-210/22).
Anche in questo caso, il fornitore thailandese ha realizzato una lavorazione idonea a trasformare irrimediabilmente le caratteristiche dei tubi importati, che hanno pertanto acquisito origine doganale thailandese.