Terzo rinvio per la tassa nazionale sui mini pacchi
Sara Armella
Tatiana Salvi
Ancora una volta rinviata l’handling fee nazionale, la sovrattassa di 2 euro prevista dalla legge di Bilancio 2026 (l. 199/2025) per coprire i costi sostenuti dalle Dogane italiane per la gestione dei mini pacchi in ingresso nel territorio italiano. Il decreto legge 17 settembre 2026, n. 162, fissa, infatti, la scadenza al 1° dicembre 2026, ma probabilmente questa misura non vedrà mai la luce. Il nuovo Codice doganale dell’Unione (reg. Ue 16 settembre 2026, n. 2108), pubblicato il 19 settembre 2026, ha fornito importanti indicazioni riguardo la commissione di gestione unionale, che dovrebbe entrare in vigore entro il 1° novembre 2026.
L’art. 20 del nuovo Codice, in particolare, ha dipanato ogni incertezza relativa alla possibile coesistenza tra la fee europea e un’analoga misura nazionale. Tale disposizione, infatti, affida alle autorità doganali degli Stati membri il compito di riscuotere la tassa di gestione europea “per i servizi da rendere per il trattamento di una richiesta di vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica” nell’ambito di vendita a distanza (par. 2), escludendo la possibilità per gli Stati dell’Unione di prevedere la medesima misura a livello nazionale (par. 9).
L’Unione europea rivendica per sé quella che era una “zona grigia” nel precedente codice doganale (reg. Ue 9 ottobre 2013, n. 952), che alcuni Paesi avevano sfruttato per introdurre nel proprio ordinamento una fee nazionale (per esempio, Italia, Francia e Belgio, ma mai effettivamente applicata perché sospesa), anticipando una misura armonizzata in tutto il territorio dell’Unione.
Gli Stati che avevano deciso in tal senso sono ora chiamati a una più che probabile abrogazione della sovrattassa nazionale, in ragione della nuova normativa doganale unionale. Le Istituzioni UE rivendicano, infatti, la loro competenza esclusiva a disciplinare tale servizio, impedendo così il realizzarsi di un pericoloso fenomeno di “doppia imposizione”.
Una presa di posizione che andrà certamente a beneficio degli acquirenti europei di prodotti dell’e-commerce, già gravati dal dazio fisso di 3 euro, entrato in vigore il 1° luglio scorso (reg. Ue 11 febbraio 2026, n. 382) e che, probabilmente vedranno ulteriormente rincarati tali prodotti a causa della handling fee europea, il cui importo non è stato ancora definito. L’ammontare, secondo le indicazioni fornite dal nuovo Codice, deve comprendere “almeno i costi della verifica dei dati, dell’esecuzione dell’analisi dei rischi, dell’infrastruttura pertinente e dei controlli, compresi i servizi resi dall’Autorità doganale dell’UE”.