Tassa sui pacchi semplificata
di Sara Armella
I sistemi informatici dell’Agenzia delle dogane e degli operatori non sono pronti alla nuova tassa di due euro sui pacchi importati da Paesi extra-UE. A pochi giorni dall’entrata in vigore della handling fee, prevista dalla Legge di bilancio per il 2026, la circolare 7/01/2025 n. 1/D dà il via a un nuovo periodo transitorio, in cui sarà possibile di versare periodicamente l’imposta. Due mesi di tempo in cui la nuova tassa non è sospesa, ma sono semplificate le modalità di riscossione.
Fino al 28 febbraio 2026, per tutte le importazioni saranno ammessi la contabilizzazione e il pagamento periodico della tassa di due euro sui pacchi di basso valore importati dalla Cina e da altri Paesi extra-UE. Questa procedura di riscossione potrà quindi essere applicata sia alle dichiarazioni in forma semplificata (H7) che per quelle in forma ordinaria (H1).
L’obiettivo è assicurare un periodo transitorio che consenta di allineare i sistemi informativi degli operatori (corrieri espressi, case di spedizioni che operano nel settore dell’e-commerce) e dell’Agenzia delle dogane. I sistemi attuali non consentono, infatti, di operare correttamente l’accertamento e la riscossione del nuovo tributo al momento della presentazione della dichiarazione doganale.
Per le operazioni effettuate fino a fine febbraio sarà necessario, pertanto, presentare una dichiarazione secondo il modello allegato alla circolare 37/D del 30/12/2025. Una dichiarazione che dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle dogane entro il 15 marzo 2026.
Per tutte le spedizioni registrate a partire dal 1° marzo, invece, il contributo dovrà essere liquidato e riscosso al momento dell’importazione, utilizzando un apposito codice tributo nella dichiarazione doganale ordinaria H1 (codice 159). Il pagamento periodico resterà valido, invece, per le importazioni dichiarate in forma semplificata (H1).
La nuova tassa che si applicherà a tutte le spedizioni inferiori a 150 euro. La circolare 37/D del 30/12/2025 ha chiarito che a essere colpite non sono solo le transazioni B2C (business to consumer), ma anche le spedizioni B2B (business to business) e gli scambi tra privati, anche se privi di finalità commerciale. Si salvano, invece, dalla nuova misura le merci trasportate dai passeggeri e dichiarate verbalmente in dogana, in quanto non rientrano nella definizione di “spedizione” fornita dalla Commissione europea.
La handling fee è stata introdotta come un vero e proprio contributo per la copertura delle spese amministrative legate agli adempimenti doganali per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Nonostante la Legge di bilancio chiarisca che la tassa di due euro si applica “in coerenza” con le disposizioni del Codice doganale dell’Unione, la nuova tassa solleva alcuni dubbi di compatibilità con la normativa UE. Il potere di emanare nuovi dazi doganali o tasse a effetto equivalente è riservato, infatti, esclusivamente all’Unione. Il rischio, inoltre, è che gli scambi commerciali possano essere dirottati verso quei Paesi che applicano un regime meno gravoso. A essere danneggiati, quindi, non sarebbero soltanto i consumatori europei, ma anche gli operatori logistici e l’intero sistema nazionale.