SOAC e accise: Assonime chiede criteri uniformi e coordinamento AEO

SOAC e accise: Assonime chiede criteri uniformi e coordinamento AEO

di Sara Armella e stefano Comisi

La principale novità introdotta dal Decreto di riforma della disciplina italiana accise (D.Lgs. 43/2025) è l’istituzione di una nuova figura di comprovata professionalità e competenza nell’ambito delle accise.

La certificazione presenta caratteristiche analoghe al modello già consolidato dell’AEO (Operatore Economico Autorizzato) in ambito doganale.

Con la circolare 22/2025, Assonime segnala la necessità di rivedere le procedure di accesso e ottenimento alla qualifica di SOAC (acronimo di “Soggetti obbligati accreditati”), garantendo un maggior coordinamento con quelli che costituiscono i criteri e le procedure per il conseguimento dello status di AEO.

Il sistema SOAC è attualmente in vigore, ma necessita di un Decreto ministeriale di attuazione, che dovrebbe indicare precisamente i benefici e le semplificazioni a cui gli operatori accise potranno accedere con il conseguimento di tale qualifica.

Attualmente, la principale agevolazione prevista per i futuri SOAC è l’esenzione totale o parziale dall’obbligo di prestare la cauzione. Tale semplificazione è significativa, poiché dal momento in cui la qualifica SOAC entrerà definitivamente in vigore, costituirà l’unico strumento disponibile per accedere all’esonero cauzionale.

Il Decreto di riforma del Testo unico accise (D.Lgs. 504/95) precisa esclusivamente le modalità, le procedure e i requisiti che i richiedenti devono soddisfare per poter essere riconosciuti affidabili rispetto alla normativa accise. In particolare, il giudizio delle Dogane per conferire tale accreditamento sarà fondato sull’accertamento di diversi requisiti, tra cui la professionalità, l’organizzazione aziendale, la solvibilità finanziaria, la correttezza della filiera di approvvigionamento e la comprovata conformità alle prescrizioni normative e fiscali.

A tal fine, sono stati previsti tre livelli di affidabilità (base, medio e avanzato), con validità quadriennale. La valutazione verrà effettuata sulla base di un punteggio (da 1-100), con la necessità di ottenere un minimo di 60 punti per il rilascio della certificazione.

Un primo punto critico individuato dalla circolare in commento è rappresentato dalla forse eccessiva limitazione di accesso alla procedura. La qualifica di SOAC, infatti, può essere riconosciuta soltanto a favore di particolari soggetti, che operano in alcuni dei settori disciplinati dalla materia accise.

Nello specifico, la certificazione copre attualmente i seguenti ambiti:

  • SOAC-PE: per i soggetti obbligati accreditato che si occupano di prodotti energetici, inclusi carbone, lignite e il c.d. “coke”;
  • SOAC-BA: per i soggetti che operano nel settore delle bevande alcoliche e dell’alcole, producendo o distribuendo prodotti alcolici soggetti alla disciplina dei contrassegni di Stato;
  • SOAC-T: per i soggetti obbligati accreditati nel settore dei tabacchi lavorati;
  • SOAC-GE: per i soggetti obbligati che operano nell’ambito del gas naturale e dell’energia elettrica.

Restano, pertanto, esclusi dalla possibilità di richiedere l’accreditamento i soggetti che operano nei settori disciplinati dal titolo III del Testo unico accise, ossia quelli relativi agli oli lubrificanti, ai bitumi di petrolio, ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo e ai prodotti da inalazione.

Il documento di Assonime, inoltre, chiarisce che non tutti i soggetti obbligati, pur rientrando in una delle categorie di riferimento, possono accedere alle semplificazioni offerte dal SOAC. In particolare, soltanto alcuni operatori, tra cui depositari autorizzati, soggetti obbligati al pagamento delle accise su carbone, lignite e coke e venditori di gas naturale ed energia elettrica, possono presentare la domanda per l’ottenimento della qualifica. 

Rimarrebbero, invece, esclusi dal campo di applicazione della nuova disciplina i depositari autorizzati, i soggetti che acquistano gas naturale e gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio.

L’attuale sistema di accesso alla procedura di accreditamento, pertanto, risulterebbe troppo “selettivo”, con un’impostazione divergente rispetto al modello dell’AEO, che invece è accessibile alla generalità degli operatori doganali. Tale impostazione, rischierebbe di escludere a priori l’accesso alla semplificazioni a soggetti che sarebbero in realtà meritevoli di riconoscimento.

Secondo le stime del Governo, infatti, i soggetti potenzialmente interessati alla qualifica SOAC potrebbero essere poco rilevanti, tra i 100 e i 200 nel settore dei prodotti energetici, mentre per il settore dell’energia elettrica la stima è di soli circa 400 operatori.

Un secondo profilo di criticità riguarda le condizioni di accesso per richiedere la certificazione. La normativa in materia di SOAC prevede, infatti, una serie di requisiti soggettivi che devono essere rispettati dal richiedere l’accreditamento, ossia:

  • operare in uno dei settori accise interessati (prodotti energetici, alcolici, tabacchi, gas naturale, energia elettrica, carbone, lignite e coke) da almeno cinque anni continuativi;
  • non aver riportato condanne penali per reati tributari, finanziari o fallimentari, o per delitti non colposi con pena detentiva, né essere sottoposti a procedimenti concorsuali o violazioni gravi e ripetute delle normative fiscali e doganali, nel quinquennio precedente alla richiesta;
  • non essere destinatari, nel quinquennio antecedente alla richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di patteggiamento;
  • non essere soggetti a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a procedure di insolvenza nel quinquennio antecedente alla richiesta;
  • in caso di persona giuridica richiedente, non essere incorsa in provvedimenti sanzionatori pecuniari o interdittivi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nel quinquennio antecedente la richiesta.

Il problema sollevato dalla circolare è relativo ai presupposti temporali: nello specifico, la disciplina SOAC prevede che il richiedente operi in uno dei settori autorizzati da almeno cinque anni continuativi.

Secondo Assonime, anche tale requisito potrebbe ridurre significativamente la platea dei soggetti potenzialmente in grado di assumere tale qualifica, penalizzando, per esempio, le imprese di nuova costituzione o le società risultanti da operazioni straordinarie. Una volta attuato, infatti, il sistema SOAC costituirà l’unico strumento per avvalersi dell’esonero cauzionale e delle altre semplificazioni in materia di accise.

In generale, la circolare sottolinea la necessità di implementare un sistema di maggiore coordinamento per l’accertamento del requisito di affidabilità del richiedente. Assonime ritiene fondamentale istituire un procedimento di riconoscimento della qualifica SOAC più semplice e veloce, per tutti i soggetti già in possesso dello status di AEO, e viceversa.

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