Secondo l’UE, in caso di operazioni inesistenti le accise non sono dovute
di Sara Armella
È incompatibile con il diritto europeo la norma nazionale che prevede l’esigibilità delle accise in presenza di operazioni economiche inesistenti. A distanza di nove mesi dalla riforma che ha trasferito al Tribunale dell’Unione europea la competenza in materia di dogane e accise, il 9 luglio è stata depositata la prima sentenza pregiudiziale (causa T-534/24). La vicenda ha origine da una contestazione dell’Autorità croata, nei confronti di una Società accusata di aver detratto l’Iva, utilizzando fatture false per l’acquisto di carburante. Trattandosi di prodotto soggetto alle accise, l’Autorità croata ha rilevato anche un’irregolarità nella circolazione, contestando alla società il mancato versamento delle accise per aver immesso in consumo i prodotti petroliferi, ai sensi della normativa nazionale croata. Nel corso del procedimento è emerso, tuttavia, che il carburante non era mai stato fisicamente consegnato alla Società e che le operazioni erano fittizie. Per i giudici europei, tale circostanza non può costituire una condizione di esigibilità delle accise, poiché nel caso di specie non si è realizzato nessun trasferimento materiale dei beni, determinante l’uscita degli stessi dal regime di sospensione.
Le accise, infatti, rappresentano un’imposta sul consumo di determinati prodotti, tra cui, oltre ad alcolici, tabacchi ed energia elettrica, rientrano anche i prodotti petroliferi. Il meccanismo impositivo delle accise si articola in due fondamentali fasi: il fatto generatore d’accisa, che è individuato nel momento in cui avviene la fabbricazione del bene e il fattore di esigibilità, il quale si realizza con l’immissione in consumo del prodotto. Soltanto in tale ultima ipotesi l’Autorità doganale è legittimata alla riscossione del tributo.
Nel caso di specie, i giudici hanno esaminato le condizioni previste dalla normativa unionale per considerare effettivamente esigibili le accise. In particolare, la direttiva 2008/118/CE (ora sostituita integralmente dalla direttiva UE 2020/262) stabilisce un elenco tassativo di casi in cui un prodotto può considerarsi immesso in consumo. Tra queste ipotesi vi rientrano, per esempio l’importazione, la fabbricazione, la detenzione e lo svincolo, ma non, invece, la contabilizzazione di operazioni economiche inesistenti, come previsto dalle norme croate. Di conseguenza, il Tribunale UE ha escluso l’esigibilità delle accise dichiarando il contrasto tra la normativa interna e la direttiva accise dell’Unione europea.