Per il contrabbando, ravvedimento operoso fino a 50mila euro

Per il contrabbando, ravvedimento operoso fino a 50mila euro

di Sara Armella

Possibilità di estinguere il reato di contrabbando mediante il ravvedimento operoso, con definizione spontanea degli errori fino all’importo di 50.000 euro di diritti dovuti, con il pagamento degli stessi e di una sanzione del 10%, se il ravvedimento interviene nei primi 30 giorni. Riconoscimento della possibilità di estinzione anche nel corso del procedimento penale e inoltro all’autorità giudiziaria delle sole notizie di reato non estinte: sono queste le principali novità della circolare 22 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicata ieri. La circolare contiene i primi chiarimenti applicativi, resi necessari a seguito delle numerose richieste pervenute da varie associazioni di categoria, preoccupate dall’impatto delle nuove Disposizioni complementari (DNC) in vigore dal 4 ottobre scorso, soprattutto per gli aspetti di natura penale.

L’elemento di novità della riforma è rappresentato non soltanto dall’esigua soglia di 10.000 euro che fa scattare la responsabilità penale, in realtà già prevista a seguito dell’introduzione della Direttiva Pif, ma soprattutto dall’obbligo di trasmissione della notizia di reato all’autorità giudiziaria, alla quale è rimessa la valutazione del contrabbando e la presenza del dolo. L’apertura di un procedimento penale comporta riflessi giuridici significativi, anche in termini di autorizzazioni doganali, responsabilità 231/01, ricadute reputazionali, costi difensivi.

La circolare chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 112 delle DNC, il quale prevede una specifica forma di estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa. La definizione prevede il pagamento del tributo, oltre che di una somma determinata tra il 100 e il 200 per cento dei diritti previsti. E’ possibile combinare tale causa di estinzione con il ravvedimento operoso, che consente una riduzione graduale delle sanzioni in base alla tempistica con la quale l’operatore regolarizza la propria posizione, con percentuali che vanno da 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione fino ad 1/5 del minimo, se avviene dopo la notifica del processo verbale.

La circolare, incentivando la compliance, riconosce che il ravvedimento spontaneo consente di estinguere il contrabbando e impedisce, di conseguenza, la trasmissione della notizia di reato all’autorità giudiziaria. Inoltre, viene chiarito che tale causa di estinzione può essere utilizzata sia prima dell’invio della notizia di reato che successivamente, non prevedendo la norma specifici termini temporali.

La causa di estinzione, per quanto non applicabile a tutte le ipotesi di contrabbando, si estende comunque a tutti i reati semplici, ossia non aggravati, previsti dagli artt. 78 a 83 e contempla, dunque, le ipotesi più frequenti. Per il contrabbando aggravato (art. 88), così come per il contrabbando di tabacchi lavorati di cui all’art. 84 (escluso quello sottosoglia) e quello aggravato di cui all’art. 85, essendo prevista la pena della reclusione, non è consentita l’estinzione del reato mediante pagamento della multa. La causa di estinzione, inoltre, non può essere utilizzata se anche soltanto uno dei diritti dovuti (dazi o Iva) supera la soglia dei 50.000 euro.

Per il procedimento previsto dall’art. 112, la riforma ha riservato all’Agenzia sia la concreta determinazione della misura della sanzione che la scelta di disporre o meno la confisca. Sul punto, la circolare chiarisce che valgono le cause di esonero della confisca previste dall’art. 96, comma 9, il quale prevede una serie di violazioni minori.

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