Novità per il valore in dogana: pubblicato il compendio 2025
di Sara Armella
A un anno dall’ultima versione, la Commissione europea ha pubblicato, in data 3 dicembre 2025, il nuovo Compendio sul valore doganale, uno strumento di supporto fondamentale sia alle amministrazioni doganali che agli operatori economici per interpretare correttamente le norme del Codice doganale dell’Unione e dei relativi atti delegati e di esecuzione che disciplinano il valore doganale.
L’obiettivo del Compendio è quello di fornire una serie di strumenti, linee guida e chiarimenti su questioni attinenti al valore doganale, che sono state oggetto di discussione da parte della Commissione del codice doganale – Sezione valore doganale della Commissione europea, e del Comitato Tecnico sul valore doganale (TCCV), istituito in seno alla Word Customs Organization (WCO), al fine di garantire l’uniforme interpretazione e applicazione della disciplina sul valore.
All’interno del Compendium sono riportate le fonti normative e i metodi di determinazione del valore in dogana, a cui si aggiungono i commenti degli esperti su specifici argomenti, l’analisi di casi pratici ed infine alcune sentenze della Corte di Giustizia, tutti utili strumenti per coloro che effettuano importazioni.
Il Compendio non costituisce un atto giuridicamente vincolante. Tuttavia, secondo la Corte di Giustizia UE, questo è uno strumento importante “per garantire un’uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi, essere di per sé considerate strumenti validi per l’interpretazione di detto codice” (Corte di Giustizia UE, sentenza 9 marzo 2017, n. C-173/15, punto 45).
Tale principio ha avuto significativi sviluppi anche nella giurisprudenza italiana. Nella sentenza della Corte di cassazione, Sez. V, 6 aprile 2018, n. 8473 i giudici, in assenza di una definizione di “condizione di vendita” fornita dal Codice Doganale Comunitario del 1992, hanno posto l’accento sull’interpretazione fornita dalla soft law comunitaria. La “condizione di vendita”, infatti, è il terzo requisito per l’integrazione del pagamento delle royalties al valore in dogana, determinato secondo il criterio del “valore di transazione” (art. 70 e 71, par. 1, lett. c, reg. (Ue) n. 952/2013, Cdu).
Sul tema, il regolamento di esecuzione 2447 del 2015 (RE) specifica che il pagamento delle royalties integra una “condizione per la vendita” quando il venditore o una persona a esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento (art. 136, par. 4, lett. a RE), mentre due persone sono da ritenere legate tra loro se “l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra” (art. 127 RE).
I giudici, per fornire la prova del controllo esercitato dalla società licenziante nei confronti della licenziataria, fecero riferimento a tre indici presenti nel Commento n. 11 del Compendio: la scelta del fornitore, il controllo sulla sua attività e il pagamento dei diritti di licenza. Tale ultimo profilo, però, è il nucleo stesso del contratto di licenza, mentre, con riguardo al “controllo sull’attività” la corte non esplicita alcun fatto o elemento concreto in cui tale profilo si sostanzi, circostanza che le entrambe le sentenze di merito avevano escluso.
Alcuni commentatori hanno ritenuto che l’uso distorto “sostanzialmente normativo” che è stato fatto del Commento n. 11 sia stata la ragione che ha condotto il Comitato per il valore in dogana a non riportare tale strumento nella successiva edizione del Compendio.
Quanto ai recenti aggiornamenti apportati alla versione del Compendium del 2025, la prima novità è l’introduzione del nuovo Commento n. 20. I Commenti consistono in interpretazioni esplicative di norme vigenti e mirano a offrire orientamenti su come applicare le disposizioni normative di cui trattano.
Il Commento n. 20, in particolare, affronta la questione dell’incidenza sul prezzo effettivamente pagato o da pagare delle quote di emissione, regolate dall’European Emission Trading System (ETS, direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva UE 2018/410), acquistate da grandi navi (massa superiore a 5.000 tonnellate lorde) con cui avviene il trasporto di merci fino al territorio europeo. L’art. 71 par. 1, lett. e) Cdu, stabilisce che alla determinazione del valore doganale, secondo il criterio del “valore di transazione”, concorrono anche le spese di trasporto fino al luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione. Recuperando una nozione ampia di “spese di trasporto” (Corte di Giustizia UE, 11 maggio 2017, C-59/16, The Shirtmakers, pt. 63), i costi sostenuti dalla compagnia marittima relativi alle quote di emissione dovrebbero rilevare ai fini della corretta determinazione del valore in dogana ai sensi degli artt. 70 e 71, par. 1, lett. e) Cdu.
L’aggiornamento del Compendio contiene anche la Conclusione n. 17. Le conclusioni derivano dall’esame di casi concreti sottoposti al Comitato per il valore in dogana e rappresentano una posizione condivisa dei membri che lo compongono su come devono essere applicate talune norme al caso concreto.
Nel caso esaminato, l’impresa importatrice non era in grado, al momento di presentare la dichiarazione doganale, di applicare il criterio del “valore di transazione” e al momento dell’importazione riteneva di non disporre di informazioni sufficienti per utilizzare i metodi secondari previsti dall’art. 74, par. 2, lett. a) e c) del CDU, relativi rispettivamente al prezzo unitario di merci identiche vendute per l’esportazione a destinazione dell’Unione o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare e al valore dedotto, ritenuti alternativi tra loro.
L’impresa ha dichiarato che avrebbe fatto ricorso al criterio del valore dedotto, basato sul prezzo unitario al quale le merci importate (o identiche o similari importate) sono vendute nel territorio doganale dell’Unione a persone non collegate con i venditori. Secondo il Compendio, considerata la gerarchia dei criteri prevista dall’art. 74 CDU e il fatto che il prezzo unitario di merci identiche era già noto al momento dell’importazione — o comunque in un momento molto prossimo, poiché la vendita è avvenuta la settimana successiva — l’impresa avrebbe dovuto applicare tale criterio.
In ultimo, si riportano gli aggiornamenti di alcuni strumenti formulati dal Comitato tecnico sul valore in dogana, tra cui il Parere dell’avviso 26.1 sul significato dell’espressione in qualità sostanzialmente identica ai sensi degli articoli 2 e 3 del General Agreegment on Tariffs and Trade del 1994 (GATT 1994); il parere consultivo n. 27.1 (trattamento applicabile ai mancati pagamenti da parte dell’acquirente); il Caso di studio 5.3 (trattamento degli sconti in contanti ai sensi del GATT 1994) e i Casi di studio 14.3 e 14.4 (utilizzo della documentazione sui prezzi di trasferimento nell’esame delle parti correlate transazioni ai sensi dell’articolo 1.2(a) GATT 1994).