Niente confisca della merce nel caso in cui l’operatore decida di saldare il debito doganale

Niente confisca della merce nel caso in cui l’operatore decida di saldare il debito doganale

di Sara Armella e Tatiana Salvi

Addio alla confisca della merce nel caso in cui l’operatore decida di estinguere il debito doganale, versando i tributi e la sanzione amministrativa. È questa la novità prevista dal secondo decreto correttivo della riforma doganale (d.lgs. 192/2025), in vigore dal 20 dicembre, che introduce un impianto sanzionatorio meno gravoso per gli operatori che decidano di sanare l’obbligazione, in compliance con l’Agenzia delle dogane.

L’articolo 16 del decreto allinea le Disposizioni nazionali complementari (Dnc, all. 1 al d.lgs. 141/2024) al principio stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3/07/2025, n. 93, secondo cui se l’importatore provvede al pagamento del tributo evaso e della sanzione, non deve trovare applicazione nessuna ulteriore misura afflittiva.

La sentenza della Consulta, pur riferendosi a una contestazione che aveva ad oggetto unicamente l’Iva all’importazione, ha sottolineato la necessità di evitare la confisca della merce se l’operatore versa la sanzione amministrativa, sanando l’obbligazione doganale. Secondo la Corte Costituzionale, se lo Stato recupera il debito tributario viene meno quella funzione di garanzia che giustifica la necessità di sottoporre a confisca la merce. L’applicazione di tale misura in aggiunta alla sanzione amministrativa, comporta anche una violazione del principio di proporzionalità, andando a realizzare un risultato eccessivamente punitivo nei confronti dell’operatore che abbia regolarizzato il proprio debito tributario.

Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale si riferisse alla disciplina previgente (art. 301 Tuld, d.p.r. 43/1973), il legislatore ha scelto di adeguare anche la recente normativa introdotta dalla riforma doganale alla luce dei principi espressi dalla Consulta.

Il nuovo correttivo prevede che, in caso di estinzione del reato di contrabbando, attraverso il pagamento dei tributi e delle sanzioni, l’operatore può ora evitare la confisca della merce. La confisca resta applicabile soltanto nei casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito, o nel caso in cui tale misura sia stata disposta dall’Autorità giudiziaria. Se l’operatore aderisce alla contestazione dell’Agenzia, quindi, può evitare la confisca della merce.

Il nuovo testo del decreto correttivo potenzia anche la possibilità di ottenere la restituzione della merce sequestrata, in caso di contestazione amministrativa. In queste ipotesi, per evitare la confisca, l’operatore deve versare i diritti doganali, gli interessi, le sanzioni e le spese sostenute per la gestione delle merci sequestrate. Secondo l’attuale formulazione della norma, però, se la merce è già stata oggetto di confisca amministrativa, la restituzione è subordinata al pagamento del valore del bene.

Con il decreto correttivo cambiano anche le aliquote accisa sul gas naturale. L’articolo 17 del correttivo ha ridefinito le tariffe applicabili in base alla nuova distinzione tra usi “domestici” e “non domestici”, prevista dalla riforma accise (d.lgs. 43/2025).

Con il decreto correttivo, il gas naturale per l’autotrazione subirà un’aliquota accise pari a euro 0,00331 per metro cubo, mentre quello impiegato per la combustione per usi non domestici si arresterà a euro 0,012498 per metro cubo. Allineate al dettato normativo del nuovo Testo unico accise anche le aliquote dell’Allegato I previste per gli usi domestici nell’Italia settentrionale. Si segnala, infine, l’introduzione dell’aliquota accise per il gas naturale impiegato, direttamente o indirettamente, per la produzione di energia elettrica, che subirà un’aliquota pari a euro 0,45 per mille metri cubi.

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