Esclusa la responsabilità doganale per il rappresentante indiretto diligente

Esclusa la responsabilità doganale per il rappresentante indiretto diligente

di Sara Armella & Tatiana Salvi

Esclusa la responsabilità solidale del rappresentante doganale che ha operato con la massima diligenza, riponendo un legittimo affidamento sulle indicazioni ricevute dall’importatore. Con la sentenza 18/03/2026, n. 245, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria ha confermato i confini della responsabilità del rappresentante indiretto in dogana, escludendo una sua responsabilità oggettiva per i dazi doganali e l’Iva all’importazione. La sentenza valorizza l’esimente prevista dall’art. 119 Cdu e dall’art. 10, Statuto dei diritti del Contribuente, a tutela del legittimo affidamento dell’operatore.

Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità del rappresentante doganale non può essere di tipo “oggettivo”: il rappresentante doganale deve poter dimostrare di aver agito in modo diligente ed accorto, ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile, o di aver operato in buona fede, secondo le condizioni previste dal Codice doganale (art. 119 Cdu e previgente art. 220 Cdc).

Di conseguenza, il rappresentante indiretto può essere ritenuto responsabile soltanto se ha violato i propri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla Dogana dimostrare (Cass., 24/01/2025, n. 1776).

La responsabilità del rappresentante indiretto deve essere valutata rispetto al caso concreto in cui si è trovato ad agire, tenuto conto delle informazioni di cui lo stesso disponeva o di cui doveva, secondo ragione, avere conoscenza, in considerazione dei suoi obblighi contrattuali.

Con la sentenza in esame, la Corte tributaria dà applicazione all’esimente prevista dall’art. 119 Cdu, la quale, recependo il principio stabilito dall’art. 10, l. 212/2000, valorizza il legittimo affidamento, tutelando l’operatore che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, che abbiano avvalorato la correttezza del suo operato.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la tutela del legittimo affidamento può venire ad incidere sulla stessa debenza del tributo. Del resto, anche la nuova formulazione dell’art. 10 l. 212/2000, precisa che i tributi unionali non sono dovuti, quando l’operatore abbia riposto un legittimo affidamento sugli orientamenti interpretativi dell’amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale o ad atti delle istituzioni unionali, che sono stati poi successivamente modificati. 

Nel caso esaminato dai giudici tributari, la contestazione traeva origine da un errore da parte delle Autorità, che non poteva essere scoperto dal rappresentante doganale, il quale ha rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana e ha operato in assoluta buona fede.

In particolare, il rappresentante doganale aveva correttamente dichiarato l’esenzione dal dazio antidumping, prevista dalla decisione 2006/109/CE, che riconosceva un’agevolazione daziaria al fornitore estero. Soltanto con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE della decisione 2010/389/UE, la Commissione europea ha dichiarato di aver erroneamente riconosciuto tale esenzione nei confronti della Società esportatrice, essendo emerse alcune circostanze che evidenziavano la violazione degli impegni assunti da parte del fornitore.

Il rappresentante doganale, tuttavia, non avrebbe potuto essere a conoscenza delle contestazioni attribuite alla società esportatrice, poiché le stesse sono state riscontrate soltanto a seguito di accurate indagini svolte dalla Commissione europea e comunicate agli operatori a distanza di un anno dalle importazioni.

È evidente, pertanto, che non poteva pretendersi dal rappresentante doganale una diligenza o accuratezza maggiore di quella tenuta, dal momento che lo stesso ha dichiarato il dazio nell’esatta misura prescritta dalla normativa vigente al momento dell’importazione. Il rappresentante doganale – privo dei poteri di indagine, accesso e controllo di cui dispone la Commissione UE – non avrebbe potuto avvedersi di quanto contestato all’esportatore.

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