Decreto 231: nuove fattispecie penali sulle attività di import-export

Decreto 231: nuove fattispecie penali sulle attività di import-export

di Sara Armella

Necessario un importante aggiornamento dei modelli 231 per le violazioni relative agli scambi internazionali: il d.lgs. 211/2025 recepisce la direttiva UE 2024/1226, introducendo nuove ipotesi di reato per le aziende che acquistano o vendono in Paesi extra-UE.

La violazione delle misure restrittive imposte dall’Unione europea era già punita dalla sanzione prevista dall’art. 20 del d.lgs. 221/2017, che prevede la pena della reclusione dai 2 ai 6 anni.

Con il nuovo decreto, il legislatore ha introdotto un nuovo capo all’interno del codice penale, dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”.

Tra le principali novità si segnala che gli importatori e gli esportatori che non rispettano i divieti possono ora incorrere in una sanzione penale di cui potrà essere ritenuta responsabile anche l’azienda. Le nuove misure rientrano, infatti, tra i reati presupposti del d.lgs. 231/2001, rendendo indispensabile un aggiornamento dei modelli organizzativi e di gestione.

Soltanto attraverso un attento risk assesment e procedure chiare volte a evitare ogni possibile errore, è possibile escludere la responsabilità dell’azienda.

Le imprese che violano i divieti imposti dall’Unione europea, per esempio nei confronti della Russia, in assenza di presidi di controllo, possono incorrere in una sanzione pecuniaria compresa tra l’1% e il 5% del fatturato globale.

Una sanzione a cui si aggiunge anche il reato configurabile nei confronti dei legali rappresentanti e dei soggetti apicali, che rischiano dai 2 ai 6 anni di reclusione e la multa da 25 mila a 250 mila euro, in caso di violazione delle misure restrittive imposte dall’Unione europea (art. 275-bis, codice penale).

Diverse sono le condotte che il legislatore ha ritenuto integrare tale fattispecie di reato: tra queste vi sono l’importazione, l’esportazione, la vendita, l’acquisto, la commercializzazione, il trasferimento, il transito e il trasporto di beni, oltre alla messa a disposizione di fondi o risorse a soggetti sanzionati, la mancata adozione di misure di congelamento su fondi o risorse economiche destinate a soggetti sanzionati. La pena si estende anche a chi compie una delle operazioni descritte senza la relativa autorizzazione o se quest’ultima è stata ottenuta fornendo informazioni o documenti falsi.

A essere interessati dai nuovi reati sono anche i divieti dual use. L’intervento legislativo prevede l’inserimento di una fattispecie, punita a titolo di colpa grave (art. 275-quinquies), in caso di importazione, esportazione, commercializzazione, vendita, acquisto, trasferimento, supporto al transito e trasporto di beni inseriti nell’elenco dei beni a duplice uso (Reg. UE 2021/821, allegati I e IV).

Con il nuovo quadro normativo si rende necessaria, pertanto, anche l’adozione di programmi interni di conformità in materia di export control. Un passaggio che non rappresenta più soltanto una best practice, ma diventa ora essenziale per prevenire una contestazione penale.

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