E-commerce UE: guida operativa sul dazio di 3 euro e sulla handling fee UE

E-commerce UE: guida operativa sul dazio di 3 euro e sulla handling fee UE

Sara Armella e Tatiana Salvi

Sono disponibili le nuove Linee guida UE sulle vendite a distanza: la Commissione chiarisce ambito, funzionamento e coordinamento tra il dazio forfettario di 3 euro e la tariffa di gestione di 2 euro. Il documento, in particolare, precisa che il pacchetto “3+2” non sarà unico per ogni spedizione, ma si moltiplicherà per ogni categoria merceologica proveniente da un Paese estero, individuata in base al codice doganale del prodotto

Il prelievo è per articolo

Istruzioni più chiare riunite in un’unica guida operativa, che consentono sia alle amministrazioni doganali sia ai soggetti tenuti al pagamento dei nuovi oneri fiscali di orientarsi all’interno della regolamentazione europea dell’e-commerce.

Il vademecum pubblicato dalla Commissione europea lo scorso 8 ottobre 2026, riunisce e sistematizza le indicazioni relative al dazio provvisorio di 3 euro e alla commissione di gestione unionale di 2 euro, prevista dal nuovo Codice doganale (Reg. UE 2026/2108, nuovo Cdu), precisandone i requisiti e gli ambiti di applicazione.

La prima misura tariffaria, in vigore dal 1° luglio 2026, è il dazio fisso di 3 euro per diverso articolo, che si applica soltanto ai “piccoli pacchi”, ossia alle spedizioni di valore inferiore a 150 euro, in precedenza coperte dalla franchigia doganale.

La fee europea, invece, ammonta a 2 euro per articolo e si applica a tutte le vendite a distanza di beni importati, senza nessun limite di valore. Tale importo tiene conto dei costi relativi alla verifica dei dati, all’esecuzione dell’analisi dei rischi e dei controlli, compresi i servizi resi dalla futura Autorità doganale dell’UE (art. 20, nuovo Cdu). A prescindere dal costo della merce, quindi, ogni articolo importato attraverso una piattaforma di e-commerce sconterà tale tassa.

Entrambe le forme di prelievo si applicano a ogni articolo diverso importato da uno Stato extra-UE. L’importo “3+2” non sarà unico per ogni spedizione, ma si moltiplicherà per ogni categoria merceologica proveniente da un Paese estero, individuata in base al codice doganale del prodotto.

La definizione di articolo

La Guida della Commissione europea chiarisce che per “articoli” si intendono una o più merci contenute nella stessa spedizione che condividono la medesima classificazione tariffaria, descrizione e, ove richiesto dai requisiti dei dati della dichiarazione doganale, la stessa origine.

Il “pacchetto 3+2”, quindi, si applica automaticamente per ciascuna riga della dichiarazione indipendentemente dalla quantità (numero di beni) riportata nella dichiarazione.

Se si acquistano più articoli dello stesso tipo — ad esempio diversi pantaloni con la medesima voce doganale — con un valore inferiore a 150 euro, i maggiori oneri fiscali si applicano una sola volta. Se però nella stessa spedizione è presente anche un prodotto differente, come un cappello, il dazio e la fee si applicano separatamente anche per quest’ultimo.

Depositi doganali

Evidente è la volontà di imprimere, attraverso lo strumento fiscale, un cambiamento nel modello di business, disincentivando economicamente l’attuale prassi di vendere direttamente da Stati non europei verso i consumatori finali, per promuovere un sistema più tradizionale, in cui la transazione doganale è gestita per masse aggregate e tra soggetti professionali. In questi termini si spiega la previsione secondo cui le piattaforme di e-commerce, a partire dal 1° luglio 2028, potranno ottenere uno sconto sulla handling fee, se utilizzano un deposito doganale all’interno dell’Unione europea per le vendite a distanza.

Fino ad allora, invece, la merce immessa in un tradizionale deposito doganale si continua a considerare allo stato estero e sconta, pertanto, entrambi i prelievi, in caso di vendita a distanza.

Il dazio è provvisorio, l’handling fee no

L’art. 2, reg. UE 2026/382 stabilisce che il dazio provvisorio di 3 euro si applica a decorrere dal 1° luglio 2026 fino al 1° luglio 2028. Scaduto tale periodo transitorio, l’avvio delle attività del Custom data Hub, la nuova piattaforma informatica centrale dell’Unione, renderà possibile applicare anche agli articoli di spedizioni sotto soglia le tariffe previste dalla TARIC. Entro il 1° dicembre 2027, la Commissione europea dovrà valutare se tale infrastruttura informatica sarà operativa entro il 1° luglio 2028; in caso contrario potrà presentare una proposta per estendere il periodo transitorio.

L’handling fee unionale, che entrerà in vigore entro il 1° novembre 2026, è prevista invece a tempo indeterminato. L’applicazione sarà automatica, indicando il codice Y126, indipendentemente dal formato dichiarativo utilizzato (modulo H1, H6 e H7).

Il dichiarante è il responsabile dal pagamento

La responsabilità per il pagamento dei nuovi oneri doganali ricade capo al dichiarante doganale, che è individuato secondo un ordine gerarchico. Tale qualifica è assunta, in primis, dal titolare del regime di riscossione IOSS o, in alternativa, dall’operatore che usufruisce di un accordo speciale (special arrangements) per il versamento dell’Iva, da un rappresentante doganale indiretto, o, in ipotesi residuali, da un qualsiasi soggetto in grado di fornire tutte le informazioni richieste per vincolare i beni importati al regime doganale richiesto.

In quest’ultima ipotesi, può diventare dichiarante doganale anche il consumatore, ma soltanto negli Stati membri che prevedono un sistema di dichiarazione web-based per i cittadini, a condizione che l’IOSS non sia stato utilizzato per riscossione dell’Iva.

Clausola anti-abuso

È prevista, infine, una clausola antiabuso: se le autorità doganali accertano che una dichiarazione riguarda merci che sono state oggetto di una serie di vendite successive prima dell’ingresso nell’UE, e una di queste vendite costituisce una vendita a distanza, ai fini della procedura doganale deve essere considerata come tale.

In tal caso, le autorità doganali che hanno accettato e verificato la dichiarazione doganale possono: ricalcolare il debito doganale prima dello sdoganamento; esigere una garanzia se non dispongono di sufficienti informazioni per determinare l’ammontare del debito; in caso di destinazione a un deposito doganale, verificare che le merci siano considerate come vendute nell’ambito di una vendita a distanza; oppure, invitare l’operatore ad annullare la dichiarazione doganale e presentarne una nuova.

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