Deforestazione: le nuove linee guida UE
di Stefano Comisi e Giovanni Belotti
Il documento di orientamento, pubblicato lo scorso 12 agosto dalla Commissione europea, fornisce alcune importanti linee guida in merito al funzionamento del Regolamento EUDR (2023/1115).
Com’è noto, tali disposizioni introducono un sistema di due diligence e monitoraggio dell’origine doganale di alcuni prodotti connessi al rischio di deforestazione e al degrado forestale. In particolare, le norme EUDR si applicano non solo alle materie prime, come legno, carta, soia, gomma, carne bovina e olio di palma, ma anche ai prodotti derivati di tali beni come casse, fusti, botti, pneumatici, abbigliamento, calzature, cioccolato e caffè solubile.
Per ciascuno di questi beni le imprese sono tenute a effettuare puntuali approfondimenti circa l’origine doganale, ossia il Paese in cui il prodotto è stato interamente ottenuto o a subito l’ultima trasformazione sostanziale. Tale analisi della catena di fornitura è finalizzata a confermare che il prodotto importato è a “deforestazione zero”. I risultati di tali indagini saranno dichiarati dagli operatori al momento dell’immissione sul mercato, secondo un modello dichiarativo già fornito dalla Commissione UE.
Diventa, pertanto, fondamentale per l’applicazione del regolamento EUDR chiarire proprio il concetto di “immissione sul mercato” di beni a rischio deforestazione, in quanto presupposto necessario dell’obbligo dichiarativo.
Le linee guida pubblicate dalla Commissione UE chiariscono tale concetto di “immissione sul mercato”, specificando, limitatamente al Regolamento EUDR, che si considera tale un prodotto interessato che è “messo a disposizione” per la prima volta sul mercato unionale.
Ulteriore specificazione è fatta proprio in relazione alla nozione di “messa a disposizione”, che, sempre limitatamente alle norme EUDR, è considerata la fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione. In altre parole, un prodotto è messo a disposizione sul mercato quando è immesso in libera pratica, ossia sdoganato, per l’importazione definitiva in UE.
Non si considerano, invece, messi a disposizione, e dunque immessi sul mercato, tutti quei prodotti che all’importazione sono vincolati a un regime doganale non idoneo a conferire la posizione di merce “unionale” al bene importato (per esempio, deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea o transito).
Il documento, pertanto, chiarisce che qualunque operatore che, nello svolgimento di un attività commerciale, immetta in libera pratica un prodotto interessato, sia per la distribuzione, sia per la trasformazione o per uso proprio, sarà soggetto agli obblighi EUDR e dovrà presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.
Una delle precisazioni fondamentali contenute nelle linee guida del 12 agosto riguarda il trattamento normativo degli imballaggi e dei rifiuti. Diverse imprese hanno, infatti, sollevato alcuni dubbi circa l’applicabilità del Regolamento EUDR a questi elementi, chiedendosi se il materiale da imballaggio utilizzato per i beni interessati e i rifiuti derivanti da tali beni debbano essere considerati esenti oppure soggetti agli obblighi previsti dal regolamento.
Con riguardo alla categoria degli imballaggi, gli orientamenti della Commissione europea chiariscono che essi rientrano nell’ambito EUDR soltanto se l’imballaggio è immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante oppure se i contenitori conferiscono al prodotto interessato il suo carattere essenziale. In tale ultimo caso, a conferire il “carattere essenziale” sono gli imballaggi appositamente concepiti e adattati per un determinato prodotto, ma che non ne costituiscono parte integrante.
È esente dagli obblighi EUDR, invece, qualsiasi materiale da imballaggio che sia utilizzato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto.
Le linee guida prevedono, inoltre, un’esenzione per i rifiuti, che si applicherà alle merci prodotte interamente a partire da un materiale che è alla fine del ciclo di vita e che, diversamente, sarebbe stato smaltito come rifiuto (per esempio, legno recuperato da edifici demoliti o prodotti a base di pula di caffè). L’esonero non vale, tuttavia, per i sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti.
Gli orientamenti della Commissione europea chiariscono anche il concetto di “operatore”, ossia il soggetto che ha l’obbligo di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza.
Al riguardo, è stato precisato che per operatore si intende la persona fisica o l’azienda che, nel corso di un’attività commerciale, immette i prodotti sul mercato oppure li esporta. Risulta fondamentale, in tale contesto, distinguere i diversi ruoli che un soggetto può rivestire nell’ambito della catena di approvvigionamento.
Per quanto riguarda i prodotti interessati già presenti nel mercato dell’Unione, l’operatore è considerato il soggetto che distribuisce o utilizza un bene EUDR nell’ambito di un’attività commerciale dopo la sua produzione.
Diversamente, nell’ipotesi delle materie prime interessate prodotte al di fuori dell’Unione europea, l’operatore è la persona fisica o giuridica che dichiara la merce per l’immissione in libera pratica oppure, qualora non sia stabilito in UE, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che mette i prodotti interessati a disposizione sul mercato. In questo caso, l’importatore stabilito in UE, anche se non è fabbricante o produttore del bene, sarà comunque soggetto all’obbligo di dovuta diligenza.
Le linee guida chiariscono, infine, che non possono essere considerati “operatori” i prestatori di servizi che offrono servizi di assistenza logistica o tecnica (per esempio, spedizionieri, corrieri o rappresentanti doganali), nonché ogni altro soggetto che non sia proprietario o non metta a disposizione sul mercato i prodotti interessati.
Le linee guida in commento affrontano anche il tema dell’entrata in vigore differita delle norme EUDR per le piccole e medie imprese costituite entro il 31 dicembre 2020. Per tali aziende, infatti, gli obblighi connessi alla dichiarazione di dovuta diligenza scatteranno a partire dal 30 giugno 2026, a differenza delle grandi imprese, il cui termine è fissato per il 30 dicembre di quest’anno.
Nello specifico, il documento di orientamento chiarisce un’importante esenzione: gli operatori a valle, ossia coloro che acquistano beni o materie prime interessate da una PMI, saranno esenti dall’onere di presentazione della dichiarazione di due diligence fino al 30 giugno 2026. Il meccanismo di esenzione si estende, dunque, lungo tutta la catena di approvvigionamento.
In sostanza, se è una PMI a importare e immettere successivamente sul mercato della merce EUDR, anche il commerciante o il distributore che riceve tali prodotti non dovrà dichiarare che i beni sono a “deforestazione zero” fino al 30 giugno 2026. Il diritto all’esenzione potrà essere dimostrato mediante prova documentale, che attesti che l’immissione sul mercato è avvenuta prima dell’applicazione differita del regolamento.
Gli orientamenti chiariscono, tuttavia, che tale esenzione non vale per le grandi e medie imprese e, inoltre, non è applicabile nemmeno per legno e derivati, i quali, ai sensi del Regolamento UE 995/2010 (EUTR), sono già soggetti a obblighi di dovuta diligenza dal 3 marzo 2013.