Contrabbando, soglia più alta. Fissata a 100 mila euro. Ampliate cause di non punibilità

Contrabbando, soglia più alta. Fissata a 100 mila euro. Ampliate cause di non punibilità

di Sara Armella e Tatiana Salvi

Innalzamento della soglia penale del contrabbando a 100.000 euro per l’Iva all’importazione e ampliamento delle cause di non punibilità che consentono di evitare la sanzione penale. Sono questi gli attesi correttivi alla riforma del sistema doganale, entrata in vigore lo scorso 4 ottobre.

Le nuove Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, approvate con il d.lgs. 141/2024, prevedono l’obbligo, per l’Agenzia delle dogane, di trasmettere la notizia di reato alla Procura europea EPPO se l’ammontare dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, supera i 10.000 euro (o, in presenza delle circostanze aggravanti del contrabbando, anche per importi inferiori). Una soglia, quella dei 10.000 euro, che ha destato da subito grande preoccupazione per imprese e rappresentanti doganali. La maggiore criticità era sicuramente connessa all’individuazione di una soglia estremamente bassa per l’Iva: a fronte di singole dichiarazioni è, infatti, facilmente superiore alla soglia dei 10.000 euro, con la conseguenza che la maggior parte delle irregolarità rischiava di essere inizialmente ricondotta nell’alveo delle fattispecie penali.

Rispondendo alle numerose criticità sollevate dalle associazioni di categoria, l’articolo 12 del dlgs correttivo propone l’innalzamento della soglia di rilevanza penale delle violazioni doganali a 100.000 euro per l’Iva all’importazione. Resta invece vincolata al limite dei 10.000 euro la soglia relativa ai dazi, come previsto dalla direttiva PIF.

Altra novità è il rafforzamento della causa di non punibilità dell’operatore che, in caso di contrabbando punito con la sola multa, può evitare la sanzione penale attraverso il pagamento dei tributi e delle sanzioni, comprese tra il 100 e il 200% degli importi contestati, estinguendo il reato. A differenza di quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle dogane 10/12/2024, 25/D, il legislatore dispone ora che, in caso di estinzione del reato, non si procede alla confisca. I correttivi valorizza anche il ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare la propria posizione pagando una sanzione ridotta, se il pagamento interviene prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di un procedimento penale. Una vera e propria causa di non punibilità che si applicherà anche in presenza di alcune aggravanti, come quella dell’aver commesso il fatto in connessione con un delitto contro la fede pubblica, o quella applicabile quando i diritti contestati superino i 100 mila euro per i dazi e i 500 mila euro per l’Iva.

Cambiano anche le circostanze aggravanti: oltre alla multa, è prevista la reclusione da tre a cinque anni se l’ammontare dei diritti dovuti supera i 100 mila euro per i dazi o i 500 mila euro per l’Iva. È prevista, invece, la reclusione fino a tre anni se i dazi contestati sono compresi tra 50 e 100 mila euro, o se l’Iva all’importazione pretesa rientra tra 200 e 500 mila euro.

Infine, nessuna confisca in caso di revisione su istanza di parte; la domanda di revisione, però, dovrà essere presentata prima dell’avvio di un accertamento o di un procedimento penale.

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