Cambiano le modalità per la notifica delle esportazioni di rottami metallici

Cambiano le modalità per la notifica delle esportazioni di rottami metallici

di Sara Armella e Tatiana Salvi

Con un avviso del 1° dicembre 2025, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato la circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), del 25 novembre 2025, che semplifica le modalità di notifica delle esportazioni di rottami metallici ai sensi dell’art. 30 d.l. 21 marzo n. 21 (convertito con modifiche dalla legge 20 marzo 2022, n. 51).

La circolare introduce una nuova piattaforma informatica attraverso cui dovrà essere adempiuto l’obbligo di notifica per le esportazioni di rottami metallici, anche non originari dell’Italia, classificati ai codici doganali 7204, 7404, 7602 e 7902 della Nomenclatura Combinata.

I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea tali rottami devono notificare, almeno sessanta giorni prima della data di esportazione, un’informativa completa dell’operazione al MIMIT e al MAECI.

L’obbligo di notifica scatta in due casi: per le singole esportazioni che superino la quantità di 250 tonnellate e in caso di più esportazioni, nell’arco di un mese solare, che cumulate superino le 500 tonnellate. In quest’ultimo caso, la notifica dovrà avvenire in concomitanza all’operazione che comporta il superamento della suddetta soglia.

In caso di comunicazione assente o incompleta – salvo che il fatto non costituisca reato – è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e, comunque, non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione (art. 30, comma 3, d.l. 21/2022).

La circolare prevede un periodo transitorio dal 15 dicembre 2025, data di attivazione del sistema, al 15 marzo 2026, ma sarà disponibile agli operatori dal 10 dicembre per consentire loro di familiarizzare con le sue funzionalità. A partire dal 16 marzo 2026, la piattaforma rappresenterà l’unico canale di riferimento per la trasmissione delle notifiche.

Alla piattaforma potranno accedere: il rappresentante legale dell’impresa esportatrice e altri soggetti delegati da quest’ultimo, previo caricamento della delega firmata digitalmente.

Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente dovrà inserire all’interno del sistema una serie di informazioni tra cui: la partita Iva e la ragione sociale dell’esportatore; il Paese di destinazione finale dell’esportazione; la ragione sociale del destinatario; il codice doganale dei rottami esportati (TARIC); il peso netto complessivo in chilogrammi e non in tonnellate; il valore in euro dei rottami alla data di notifica; la data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione; la qualifica del rottame esportato; l’Ufficio doganale presso il quale viene operata l’esportazione; eventuali note. Entro 30 giorni dalla data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione, gli operatori dovranno assicurare la coerenza e la completezza dei dati comunicati in sede di notifica rispetto alle informazioni registrate in ambito doganale. Non potrà essere rettificato il codice TARIC delle merci esportate precedentemente dichiarato.

Resta valido per il peso netto il margine di variazione massimo del 5%.

A conclusione delle attività di notifica e delle eventuali rettifiche, sarà possibile scaricare dalla piattaforma un documento riepilogativo in formato PDF, firmato digitalmente e protocollato, e un file in formato Excel contenente i dati della notifica.

É essenziale evitare discordanze tra i dati comunicati al sistema informativo e quelli dichiarati all’Agenzia delle dogane per rendere meno difficoltose e più efficienti le attività di monitoraggio, nonché evitare l’avvio di verifiche nei confronti delle imprese da parte degli Uffici competenti.

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