Acquisti extra-UE: IVA anche sulla commissione europea di 2 euro

Acquisti extra-UE: IVA anche sulla commissione europea di 2 euro

Sara Armella e Tatiana Salvi

Lievitano i costi connessi alle importazioni dei “piccoli pacchi” extra-UE: l’handling fee europea di due euro entra a far parte della base imponibile su cui è calcolata l’Iva all’importazione. Con le Linee Guida sull’e-commerce del 7/10/2026, la Commissione europea rivede il trattamento Iva applicato alle spedizioni di modico valore, chiarendo che anche sulla fee di 2 euro l’acquirente online deve essere versata l’Iva, a meno che l’acquisto non sia effettuato da un operatore estero che ricorre al regime One-Stop Shop (IOSS).

Un chiarimento che non era stato previsto, invece, nella precedente versione delle Linee Guida, del 16 giugno, dove la stessa Commissione aveva escluso che tale importo dovesse essere preso in considerazione per il calcolo dell’Iva. Tale documento chiariva, infatti, che la handling fee europea è una commissione di gestione e rappresenta, dunque, un compenso per un “servizio reso da un’autorità pubblica”. Non trattandosi di un dazio doganale, secondo la Commissione europea, tale importo avrebbe dovuto essere escluso dalla base imponibile dell’Iva all’importazione.

Le ultime indicazioni – aggiornate alla luce del nuovo Codice doganale europeo (Reg. UE 2026/2108), che ha disciplinato in maniera organica la commissione di gestione unionale – hanno riqualificato, invece, la fee europea come “spesa accessoria alla fornitura”, ritenendo l’Iva dovuta anche su tale importo.

Le Linee Guida pubblicate a ottobre chiariscono, inoltre, che le regole per il calcolo e la riscossione dell’Iva restano invariate sia per il dazio fisso di 3 euro che per la commissione di gestione di 2 euro. Quando si utilizza il regime IOSS, i due prelievi non concorrono al valore dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto sono dovuti al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, e non al momento della vendita, in cui l’acquirente ha effettuato il pagamento. In questo caso, il versamento dell’Iva resta a carico del commerciante estero.

Quando si utilizzano i regimi speciali o la procedura standard di riscossione, invece, l’Iva è dovuta al momento dell’importazione: in questo caso, pertanto, il dazio e la handling fee devono essere aggiunti alla base imponibile Iva.

Da ultimo, le Linee guida precisano che la commissione di servizio non può essere rimborsata in caso di restituzione della merce, ma in tal caso l’Iva addebitata sulla fee deve essere restituita al soggetto che l’ha versata.

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