Codice Doganale europeo: approvata la riforma, in vigore dal 21 settembre 2027

Codice Doganale europeo: approvata la riforma, in vigore dal 21 settembre 2027

Sara Armella

Tatiana Salvi

Con l’approvazione da parte del Parlamento europeo, è stato ufficialmente adottato il nuovo Codice doganale, che sarà applicabile a partire dal 21 settembre 2027, ossia 12 mesi dalla pubblicazione in GU. Il legislatore europeo dovrà adottare, inoltre, i regolamenti delegati e di esecuzione.

La disposizione che, invece, entra in vigore da subito è la previsione di una nuova tassa di gestione europea per i piccoli pacchi ordinati da Paesi extra-UE: una nuova handling fee europea che sarà applicabile entro novembre e che andrà a sommarsi al dazio fisso di 3 euro, per ogni tipologia di prodotto importato, già operativo da luglio. Una misura cheallontana l’entrata in vigore della tassa italiana prevista dalla Legge di bilancio, che rischia di sovrapporsi, in maniera poco coordinata, rispetto a queste due iniziative europee.

L’importo esatto della tassa di gestione, che i paesi UE inizieranno a riscuotere entro il 1° novembre 2026, sarà stabilito dalla Commissione europea e aggiornato ogni due anni.

Il nuovo Codice doganale dell’Unione introduce anche regole più stringenti per le piattaforme di commercio elettronico dei Paesi terzi: i venditori e le piattaforme e-commerce saranno considerati importatori e, quindi, obbligati al pagamento dei relativi dazi, oltre a rispondere della conformità dei prodotti.

Il nuovo Codice introduce anche un’unica Autorità doganale europea (EUCA), con sede a Lille, che avrà un ruolo centrale nel coordinamento e nel supporto alle autorità doganali degli Stati membri.

A partire dal 2028 sarà implementata anche un’infrastruttura informatica comune per l’analisi dei rischi, con l’adozione dell’EU Customs Data-Hub: un’unica piattaforma per la raccolta, l’elaborazione e la condivisione delle informazioni doganali a livello europeo, che sostituirà i 111 sistemi informatici attualmente applicati dalle Dogane europee. L’utilizzo sarà facoltativo dal 2031 e diventerà obbligatorio a partire dal 2034. 

Trust and check trader: una nuova qualifica accanto a quella Aeo

La riforma del Codice doganale passa attraverso nuove forme di gestione dei rapporti tra Autorità doganali e operatori economici. Nasce la figura dell’operatore “di fiducia” con il Trust & Check Trader: la riforma doganale europea potenzia la compliance, affiancando alla certificazione AEO, già operativa dal 2008, un nuovo livello di affidabilità.

La prima stesura del Codice, nella proposta pubblicata dalla Commissione europea nel 2023, immaginava una completa sostituzione della certificazione Aeo. Il progetto prevedeva la possibilità di rilasciare tali autorizzazioni soltanto fino al 2032, per consentire un graduale passaggio verso lo status di operatore T&C, fino alla definitiva sostituzione di tutte le autorizzazioni Aeo entro il 2037.

Una possibilità che aveva destato preoccupazioni per le piccole e medie imprese italiane che rappresentano circa il 90% delle 1.689 aziende certificate Aeo rilasciate. Queste, infatti, avrebbero dovuto far fronte a ingenti investimenti per implementare i propri strumenti informatici al fine di soddisfare i nuovi oneri connessi all’ottenimento della nuova certificazione, con il rischio di perdere i benefici acquisiti come Aeo, nel caso in cui non fossero riuscite ad accedere al nuovo Trust & Check.

L’Italia ha posto una riserva su questo punto, chiedendo che l’autorizzazione AEO non fosse cancellata, ma soltanto affiancata dai nuovi Trust & Check traders, i cui requisiti sono più stringenti.

Il sistema prevede così due diversi livelli di affidabilità e agevolazioni, favorendo la digitalizzazione senza penalizzare le PMI meno strutturate.

Obbligo di “trasparenza”

Lo status di T&C è rivolto alle aziende che mobilitano consistenti volumi di merci e in grado di sostenere ingenti costi per investimenti nell’informatizzazione e nella sicurezza dei sistemi. Rispetto all’autorizzazione Aeo, per diventare T&C occorre soddisfare, infatti, anche un ulteriore requisito, rappresentato dalla “trasparenza”: tali operatori concedono alle autorità doganali l’accesso ai loro sistemi elettronici, che tengono traccia della loro conformità e del movimento dei loro beni.

L’interconnessione tra i sistemi aziendali e l’Eu Customs Data Hub, inoltre, deve essere garantita in via continuativa, in modo che le autorità possano effettuare i dovuti controlli in qualunque momento del ciclo di movimentazione dei beni.

L’impegno delle istituzioni Ue è rivolto a garantire l’accesso all’autorizzazione ad operare come T&C anche alle PMI. La Commissione europea, infatti, dovrà confrontarsi anche con tali realtà economiche e adottare misure di semplificazione per rendere loro la procedura di rilascio più accessibile.

Nuovi vantaggi per i soggetti certificati

La trasparenza è controbilanciata da significativi vantaggi, che includono la possibilità di svincolare la merce senza l’intervento della Dogana. La principale agevolazione riguarda la facoltà di “auto-svincolare” le merci al momento del ricevimento delle stesse, se in entrata, o nel luogo di consegna, se in uscita, indipendentemente dal territorio europeo nel quale i prodotti si trovano. Tale vantaggio influisce anche sulla determinazione del luogo in cui sorgerà l’obbligazione doganale, per l’operatore T&C, che non sarà più il luogo in cui le merci si trovano fisicamente, bensì quello nel quale l’operatore è stabilito abitualmente.

La nuova qualifica presenta quindi un evidente interesse sotto il profilo della competitività, riducendo tempi e oneri connessi allo sdoganamento.

A ciò si aggiunge la possibilità per i titolari di tale autorizzazione di essere autorizzati a non produrre le singole dichiarazioni doganali, ad auto quantificare e differire il pagamento dell’obbligazione doganale — dazi doganali, altre imposte e oneri — nello Stato membro di stabilimento, in cui è stata concessa l’autorizzazione e a ridurre le somme dovute a titolo di garanzia.

Ulteriori benefici sono riconosciuti anche in fase di controllo da parte delle autorità competenti. I controlli doganali, infatti, dovranno essere sempre più selezionati, di regola comunicati in anticipo ed effettuati in luoghi indicati dagli operatori, anche relativamente ai controlli non finanziari, di competenza di altre autorità.

Da ultimo, si segnala un vantaggio cruciale che riguarda la logistica. L’operatore certificato T&C, nella movimentazione di merci destinate a uno Stato membro diverso da quello di ingresso nel territorio dell’Unione, non sarà più tenuto a vincolare le stesse al regime di transito, eliminando così un passaggio burocratico e un costo significativo per le imprese. Il nuovo Codice chiarisce, infatti, per i Trust and check che “le merci sono considerate soggette a un regime sospensivo dei dazi e rimangono sotto controllo doganale fino alla loro destinazione finale senza l’obbligo di metterle in transito”.

Semplificazioni per il rilascio della certificazione T&C

Semplificata anche la procedura di certificazione: rispetto alla proposta della Commissione del 2023, il testo approvato dal Consiglio attribuisce a EUCA (European Union Customs Autority), e non alle Dogane degli Stati membri, la competenza esclusiva per il rilascio di tale autorizzazione. In particolare, l’Autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente trasmetterà a EUCA i risultati dell’audit preventivo. Quest’ultima sarà incaricata di valutare la conformità dell’operatore alle normative vigenti e il livello di professionalità con cui svolge la propria attività, al fine di concedere la certificazione.

La gestione di tale certificazione avverrà, pertanto, in maniera centralizzata, consentendo una valutazione uniforme dei requisiti, superando le diverse prassi vigenti negli Stati dell’Unione. 

 Operatore Economico Autorizzato (AEO)Trust and Check Trader (T&C)
Integrazione e RiformaAttivo dal 2008. Conviverà con il T&C evitando di penalizzare le PMI meno strutturateNuova figura che affianca l’AEO, introducendo maggiori vantaggi per i soggetti che assicurano una totale trasparenza con ADM
Requisiti per il rilascioAssenza di violazioni gravi, controllo operazioni/scritture, idoneità professionale, gestione delle licenze relative ai prodottiStessi equisiti dell’AEO-C, oltre a un’elevata trasparenza aziendale.
Integrazione Sistemi ITControlli ed evidenze gestiti tramite le ordinarie procedure di conformità doganaleAccesso continuativo dei sistemi aziendali all’EU Customs Data Hub per audit da remoto
Vantaggi OperativiSemplificazioni doganali standard e riduzione dei controlli in base al profilo di rischioEsenzione da transito e dichiarazioni, pagamento differito e controlli mirati
Svincolo e CompetenzaOperazioni gestite presso gli uffici doganali fisici territorialmente competenti.Auto-svincolo merci e nel luogo dove ha sede l’operatore
Procedura di RilascioValutazione e concessione gestite direttamente dall’Autorità Doganale nazionaleAudit preventivo nazionale e valutazione/rilascio a opera dell’EUCA

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